1.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/45
Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Repubblica d’Austria/Repubblica federale di Germania
(Causa C-648/15)
(2016/C 038/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
Ricorso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, della convenzione tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania diretta a evitare la doppia imposizione nell’ambito delle imposte sul reddito e sul patrimonio (Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; in prosieguo: la «convenzione DBA-D/Ö») (öBGBl III 182/2002, ossia dBGBl II 2002 e 735, dBStBl I 2002, 584) in combinato disposto con l’articolo 273 TFUE a motivo di divergenze tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania riguardo all’interpretazione e applicazione dell’articolo 11 della convenzione DBA-D/Ö.
La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare e statuire nel modo seguente:
1.
I redditi provenienti dai certificati di godimento controversi (Genussscheinerträge) non devono essere qualificati come «crediti con partecipazione agli utili» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione DBA-D/Ö spetta, quindi, all’Austria — in quanto Stato in cui ha sede la Bank Austria — l’esclusiva potestà impositiva sui redditi provenienti dai certificati di godimento.
2.
La Repubblica federale di Germania deve, dunque, astenersi dall’assoggettare a imposizione i redditi della Bank Austria provenienti dai certificati di godimento controversi e restituire l’imposta già trattenuta su di essi.
3.
La Repubblica federale di Germania sopporta le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica d’Austria censura la qualificazione, da parte della Repubblica federale di Germania, delle remunerazioni controverse come interessi «con partecipazione agli utili» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö. In tal senso è vero che la remunerazione stessa sarebbe calcolata di regola secondo una percentuale fissa. Tuttavia essa dipenderebbe dai redditi a motivo della necessità di un utile sufficiente risultante dal bilancio.
La Repubblica d’Austria ritiene, invece, che i certificati di godimento controversi legittimino solo a una corresponsione di interessi basata su una percentuale fissa del valore nominale. Tale interpretazione risulterebbe già sulla sola base dell’uso corrente; essa sarebbe confermata dal confronto tra le forme di finanziamento indicate in via esemplificativa nell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö.
Nella vicenda controversa si tratterebbe, quindi, di una mera proroga concessa dal creditore, poiché di regola il certificato di godimento concederebbe, segnatamente nel corso del suo decorso, un diritto a posticipare il versamento negli anni successivi. I certificati di godimento corrisponderebbero, quindi, in sostanza a titoli a reddito fisso, caratterizzati da una certa dipendenza dalle perdite.
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