29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/4
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2015 da Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH, e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2015, causa T-360/13, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV e a./Commissione europea
(Causa C-651/15 P)
(2016/C 078/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH, e altri (rappresentanti: C. Mereu, avvocato, J. Beck, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Assogalvanica, Ecometal, Comité européen des traitements de surfaces (CETS), e altri
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;
—
annullare la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-360/13;
—
statuire nel merito della domanda di annullamento presentata dalle ricorrenti, ovvero rinviare la causa al Tribunale per la decisione nel merito della domanda di annullamento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
Primo motivo — il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la direttiva 98/24 (1) e la direttiva 2004/37 (2) non costituiscono una normativa specifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH (3), che impone prescrizioni minime per un adeguato controllo dei rischi per la salute umana derivanti dall’uso di triossido di cromo nelle industrie di rivestimento di superfici e di galvanizzazione.
L’interpretazione dell’articolo 58, paragrafo 2 del regolamento REACH, che il Tribunale adotta nelle proprie argomentazioni eccede la formulazione e la finalità chiare di tale disposizione, nonché la modalità in cui la direttiva 98/24 e la direttiva 2004/37 devono essere interpretate. In sintesi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove i) ha indicato che l’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, si applica alle «sostanze», in contrapposizione agli «usi», ii) ha considerato separatamente i tre requisiti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, e non ha esaminato nel merito il terzo requisito («adeguato controllo dei rischi»), e iii) ha dichiarato che le direttive 98/24 e 2004/37 non impongono prescrizioni minime per controllare i rischi derivanti dall’utilizzo del triossido di cromo nelle industrie di rivestimento di superfici e di galvanizzazione, in particolare facendo riferimento alla mancanza di valori limite di esposizione professionale.
Secondo motivo — è erroneo quanto dichiarato dalla sentenza impugnata sul potere discrezionale della Commissione.
Qualora fosse accolto il primo motivo di impugnazione, risulterebbe erronea la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione avrebbe adeguatamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare se concedere l’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
Terzo motivo — il primo motivo e la seconda parte del quarto motivo di ricorso non sono stati adeguatamente esaminati.
Qualora fosse accolto il primo motivo di impugnazione, risulterebbe erroneo il ragionamento esposto ai punti 68, 68, 84, 85 della sentenza impugnata, e dovrebbero essere riesaminati il primo motivo e la seconda parte del quarto motivo di ricorso dedotti dinanzi al Tribunale.
(1) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11).
(2) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158, pag. 50).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
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