15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/8
Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea
(Causa C-657/15 P)
(2016/C 059/07)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Altre parti nel procedimento: TV2 Danmark A/S, Commissione europea, Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11, TV2/Danmark/Commissione (primo capo delle conclusioni) e,
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annullare la parte della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11, TV2/Danmark/Commissione, con cui il Tribunale accoglie la terza parte del primo motivo della ricorrente (secondo capo delle conclusioni) e,
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pronunciarsi a favore della Commissione nel ricorso di annullamento proposto dalla TV2 e dal Regno di Danimarca, e
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condannare la TV2/Danmark e il Regno di Danimarca, ricorrenti in primo grado, a sopportare le spese sostenute dalla Viasat.
Motivi e principali argomenti
In relazione al primo capo delle conclusioni, la Viasat fa valere che il Tribunale ha erroneamente accertato che la Commissione era incorsa in errore nel constatare che gli introiti pubblicitari percepiti dalla TV2 Reklame A/S del 1995 e del 1996 costituissero aiuti di Stato.
La Viasat sostiene inoltre che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 implicavano un trasferimento di risorse statali poiché essi erano transitati attraverso la società TV2 Reklame A/S e il Fondo TV2, entrambi sotto il controllo dello Stato. Inoltre l’effettivo utilizzo delle risorse era stato deciso dal Ministero della Cultura (Kulturministeren) e dalla commissione per le finanze del Parlamento (Folketingets Finansudvalg). Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto erroneamente che la TV2 vantasse un diritto sulle risorse del Fondo TV2 o su parti dello stesso.
In relazione al secondo capo delle conclusioni, la Viasat fa valere che il Tribunale è incorso in errore nell’accogliere l’argomento della ricorrente secondo cui la seconda condizione Altmark era soddisfatta nel presente caso (punti da 88 a 111). La Viasat osserva che il Tribunale, nella sua sentenza, ha preso in considerazione unicamente l’interpretazione della decisione impugnata che la Commissione, ad avviso del Tribunale, avrebbe presentato nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, senza esaminare la motivazione di tale decisione. Non vi è alcun elemento nei punti da 114 a 116 della decisione impugnata che indichi che la seconda condizione Altmark implichi un requisito di efficienza per il destinatario della compensazione.
Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse legittimamente richiedere, in relazione alla seconda condizione Altmark, non solo la prevedibilità dei futuri introiti pubblicitari della TV2 (ossia delle entrate), ma anche dei costi connessi con il calcolo della compensazione.
La Viasat afferma che il requisito della Commissione riguardante il sufficiente grado di trasparenza in relazione ai costi è una conseguenza logica e necessaria dell’ampia libertà di cui gode un fornitore di servizio pubblico nei settori della radio e della televisione [v. inter alia punto 214 della sentenza BUPA/Commissione (causa T-289/03, EU:T:2008:29)].
La necessità di trasparenza riguardo ai costi è anche importante in relazione agli altri criteri Altmark (v. sentenza del Tribunale Viasat/Commissione, T-125/12, EU:T:2015:687, punti da 80 a 83).
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