15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/9
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea
(Causa C-660/15 P)
(2016/C 059/09)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, TV2/Danmark A/S
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza pronunciata nella causa T–125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea;
—
annullare la decisione della Commissione 2011/839/UE (1), del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011 L 340, pag. 1), e
—
condannare la convenuta in primo grado alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, o
in via subordinata,
—
annullare la sentenza impugnata;
—
rinviare la causa al Tribunale, e
—
riservare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, la Viasat Broadcasting UK Ltd afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che, nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non fosse tenuta a tener conto del fatto che l’aiuto concesso alla TV2 era stato concesso senza che fossero stati rispettati i principi fondamentali di trasparenza e di efficienza rispetto ai costi.
Più precisamente, la Viasat Broadcasting UK Ltd fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto: i) fondandosi sulla sentenza M6/Commissione (T-568/08 e T-573/08, EU:T:2010:272) e sulla relativa giurisprudenza per respingere le sue conclusioni; ii) dichiarando che le argomentazioni della Viasat Broadcasting UK conducono ad un’«impasse logica»; iii) negando la rilevanza delle comunicazioni SIEG del 2005 e del 2011 e della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009, e iv) dichiarando che la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 impediva alla Commissione di applicare il metodo che, secondo la ricorrente, discende dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
(1) Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1).
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