29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il del 14 dicembre 2015 — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation /Bezirkshauptmannschaft Gmünd
(Causa C-664/15)
(2016/C 111/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation
Resistente: Bezirkshauptmannschaft Gmünd
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque») o la direttiva medesima nel suo complesso riconosca ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente — nell’ambito di un procedimento non soggetto a valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») — diritti a tutela dei quali essa — a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, autorizzata con decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2015 a nome della Comunità europea (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») — possa promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2)
Se, in base alle disposizioni della convenzione di Aarhus, debba essere garantito poter far valere tali diritti già nel procedimento dinanzi all’autorità amministrativa o se sia sufficiente la possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale contro la decisione dell’autorità amministrativa.
3)
Se sia ammissibile una disposizione di diritto processuale nazionale (articolo 42 dell’AVG) che imponga all’organizzazione per la tutela dell’ambiente — al pari delle altre parti del procedimento — di sollevare le proprie eccezioni per la prima volta, non nel ricorso giurisdizionale dinanzi al Verwaltungsgericht, bensì già tempestivamente nel procedimento dinanzi all’autorità amministrativa, a pena di perdita della propria legittimazione ad agire, restando quindi preclusa la possibilità di successivo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht.
(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).
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