15.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 59/10
Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-665/15)
(2016/C 059/10)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica portoghese, non essendosi collegata alla rete dell’Unione europea delle patenti di guida, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2006/126/CE (1).
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Dalla direttiva 2006/126 e dalla giurisprudenza si evince che spetta allo Stato membro che rilascia la patente di guida verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi per il suo rilascio.
Orbene, lo Stato portoghese, se non è collegato alla rete dell’Unione europea delle patenti di guida (RESPER), non può verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio di una patente di guida. Esso non può verificare, in particolare, se il candidato sia già titolare di un’altra patente di guida in un altro Stato membro.
Inoltre, non essendo collegato alla RESPER, gli altri Stati membri non possono verificare, unitamente al Portogallo, se siano soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio di una patente di guida.
Oltre a ciò, gli altri Stati membri non possono effettuare alcun controllo, insieme al Portogallo, in relazione ai casi in cui non sono stati manifestamente soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio della patente.
Pertanto, non essendo collegato alla RESPER, il Portogallo pregiudica l’obiettivo fondamentale dell’obbligo di collegamento e della direttiva 2006/126, che è quello di migliorare la sicurezza stradale, agevolando la libera circolazione delle persone.
L’articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva stabilisce chiaramente che gli Stati membri devono utilizzare la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, in particolare per effettuare controlli e soprattutto per evitare che un titolare sia già in possesso di una patente di guida.
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva gli Stati membri erano tenuti ad applicare l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva a decorrere dal 19 gennaio 2013.
(1) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).
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