22.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 68/24
Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-687/15)
(2016/C 068/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e L. Nicolae, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare le conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate il 26 ottobre 2015 in occasione della 3419a sessione del Consiglio tenutasi a Lussemburgo;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Con il presente ricorso la Commissione chiede l’annullamento delle «conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)», adottate il 26 ottobre 2015 in occasione della 3419a sessione del Consiglio tenutasi a Lussemburgo.
2.
Il ricorso si basa su un motivo unico, secondo il quale nell’adottare le conclusioni del Consiglio sulla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), anziché una decisione come proposto dalla Commissione, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, applicabile per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla CMR-15.
3.
A tale riguardo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica alle posizioni da adottare a nome dell’Unione in una situazione come quella in esame in cui l’Unione europea ha uno status nell’organizzazione internazionale in questione, precisamente quello di membro di settore che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della costituzione dell’UIT, accorda all’Unione europea alcuni diritti di partecipazione alle attività nell’organizzazione.
4.
In secondo luogo, la Commissione sostiene che le revisioni della normativa in materia di radiocomunicazioni, per le quali la Commissione ha proposto di stabilire la posizione da adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, producono effetti giuridici ai sensi di tale disposizione in conformità sia alla normativa internazionale sia alle norme dell’Unione pertinenti.
5.
In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri requisiti per l’applicazione dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, la Commissione sostiene che essi sono parimenti soddisfatti nel caso di specie in quanto gli organi dell’UIT sono organi «istituit[i] da un accordo» e che gli atti in riferimento ai quali la Commissione ha proposto di stabilire una posizione da adottare non «integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo».
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