29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/8
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2015 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 ottobre 2015, cause riunite T-659/13 e T-660/13, Repubblica ceca/Commissione
(Causa C-696/15 P)
(2016/C 078/09)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare nella loro integralità i regolamenti n. 885/2013 (1) e n. 886/2013 (2)
—
condannare la Commissione alle spese.
In subordine la ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare gli articoli 3, paragrafo 1, 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 885/2013 e gli articoli 5, paragrafo 1, 9 a 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 886/2013;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo vertente su una violazione del principio della certezza del diritto. Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché è giunto alla conclusione che gli obblighi derivanti dai regolamenti n. 885/2013 e n. 886/2013 non si riferiscono ad uno Stato membro che non abbia ancora deciso di introdurre nel proprio territorio le applicazioni e i servizi dei sistemi di trasporto intelligenti, benché tale conclusione non risulti affatto dai summenzionati regolamenti.
Secondo motivo vertente sulla violazione del combinato disposto degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 290 TFUE. Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché è giunto alla conclusione che, nell’adottare atti delegati, la Commissione dispone di un margine discrezionale talmente ampio da non essere tenuta ad restare nei limiti delle disposizioni concrete di delega.
Terzo motivo vertente su vizi procedurali dinanzi al Tribunale. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha gravemente distorto taluni argomenti avanzati dalla Repubblica ceca e non ha affatto preso in considerazione alcuni argomenti della Repubblica ceca. Tali vizi del procedimento hanno avuto un’incidenza considerevole sull’esame dei motivi di ricorso effettuato dal Tribunale.
(1) GU L 247, pag. 1.
(2) GU L 247, pag. 6.
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