ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
5 giugno 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Ordinanza in materia cautelare — Appalti pubblici di lavori — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Gara d’appalto per la costruzione di una centrale di trigenerazione a turbogas e la relativa manutenzione — Offerta modificata dopo l’apertura delle offerte — Rigetto dell’offerta della ricorrente — Irricevibilità — Errore di diritto — Insussistenza»
Nella causa C‑49/15 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 febbraio 2015,
STC SpA, con sede in Forlì (Italia), rappresentata da A. Marelli e G. Delucca, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da L. Cappelletti, L. Di Paolo e F. Moro, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
CPL Concordia Soc. coop., con sede in Concordia Sulla Secchia (Italia), rappresentata da A. Penta, avvocato,
interveniente in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale M. Wathelet,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la STC SpA (in prosieguo: la «STC») chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea STC/Commissione (T‑355/14 R, EU:T:2014:1046; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto la sua domanda di provvedimenti provvisori relativi a varie decisioni della Commissione europea riguardanti la procedura di gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione di una centrale di trigenerazione a turbogas e la relativa manutenzione sul sito del Centro comune di ricerca (CCR) a Ispra (GU 2013/S 137‑237146).
Contesto normativo
2
L’articolo 112 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1), intitolato «Principi della parità di trattamento e trasparenza», è così formulato:
«1. Durante lo svolgimento della procedura d’aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non danno luogo a modificazioni delle condizioni dell’appalto o dei termini dell’offerta iniziale.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i principi della parità di trattamento e della trasparenza. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo al contatto consentito tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi per la registrazione scritta di una valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall’amministrazione aggiudicatrice».
3
L’articolo 160 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU L 362, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delegato»), intitolato «Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e offerenti», dispone quanto segue:
«1. I contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante lo svolgimento di una procedura d’aggiudicazione d’appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.
(...)
3. Qualora, dopo l’apertura delle offerte, un’offerta dia luogo a richieste di spiegazioni o alla necessità di correggere errori materiali manifesti nel testo dell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice può prendere l’iniziativa di un contatto con l’offerente, fermo restando che i termini dell’offerta non possono essere modificati a seguito di tale contatto.
(...)».
Fatti all’origine della controversia, procedimento dinanzi al giudice cautelare e ordinanza impugnata
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I fatti all’origine della controversia sono stati riassunti ai punti da 1 a 6 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«1
Il 17 luglio 2013, la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara secondo la procedura aperta con il riferimento JRC IPR 2013 C04 0031 OC, avente ad oggetto la costruzione e la manutenzione di una centrale di trigenerazione a turbogas sul sito di Ispra (Italia) del suo Centro comune di ricerca (CCR). Il termine per la ricezione delle offerte e la data di apertura delle offerte, a seguito di un corrigendum pubblicato nella Gazzetta ufficiale, sono stati fissati rispettivamente al 15 e al 21 novembre 2013. Il documento intitolato “Allegato amministrativo” riportato nell’invito a presentare un’offerta precisava che l’aggiudicazione dell’appalto si sarebbe fondata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del suo costo totale e della sua qualità tecnica, che un punteggio di massimo 80 punti avrebbe potuto essere assegnato al costo totale dell’offerta e che un punteggio di massimo 20 punti avrebbe potuto essere assegnato alla qualità tecnica dell’opera.
2
Il 10 settembre 2013 si è svolta una riunione d’informazione sul sito del CCR a Ispra. Nell’ambito di una risposta ad una domanda posta durante la riunione, è stato segnalato un errore nel documento “Offerta del contraente”, alla riga 2.31, alla voce relativa alla prestazione “Manutenzione FULL MAINTENANCE del package turbina‑generatore per la durata di n. 24 mesi a partire dall’accettazione dell’impianto”, per la quale la quantità richiesta era di due invece di quattro. Il 17 settembre 2013, il file contenente il suddetto documento è stato oggetto di una nuova pubblicazione, nella sua versione corretta, sul sito internet del CCR. Poiché, successivamente alla riunione, nello stesso documento è stato constatato un ulteriore errore, alla riga 2.18, relativo alla prestazione “Impianti elettrici di alimentazione servizi di centrale 1o lotto (MCC e alimentazione di tutte le apparecchiature di centrale)”, la cui quantità richiesta era di una invece di due, il file contenente il documento “Offerta del contraente” è stato oggetto di una nuova pubblicazione sul sito internet del CCR il 9 ottobre 2013.
3
L’offerta della [STC], presentata il 15 novembre 2013, conteneva una “prima offerta” nonché due “offerte alternative”. Il comitato di valutazione delle offerte ha scartato le due offerte alternative in ragione della loro mancata conformità alle specifiche riportate nel fascicolo del bando di gara. Per quanto riguarda la prima offerta, esso ha constatato che l’offerta tecnica della [STC] non conteneva il computo metrico estimativo dettagliato richiesto al capitolo 12 della specifica tecnica del bando di gara e che la [STC] aveva redatto la propria offerta economica su una versione non aggiornata del documento “Offerta del contraente”. Il 30 gennaio 2014, la Commissione ha inviato una lettera alla [STC] con la quale veniva richiesto a quest’ultima di fornire un computo metrico estimativo dettagliato, come previsto nella specifica tecnica. Per quanto riguarda l’offerta economica, essa ha inviato alla [STC], in allegato, il documento “Offerta del contraente” corretto, nel quale ha ripreso i prezzi unitari proposti dalla [STC] e li ha applicati alle quantità richieste, come corrette il 9 ottobre 2013. Essa ha chiesto alla [STC] di confermare i calcoli risultanti dalla trasposizione dei prezzi unitari offerti nel documento “Offerta del contraente” corretto.
4
La [STC] ha inviato la propria risposta mediante posta elettronica il 7 febbraio 2014. Poiché il comitato di valutazione delle offerte ha ritenuto che le risposte fornite non fossero conformi alle sue attese, la Commissione ha quindi informato la [STC], con una lettera del 3 aprile 2014, che la sua offerta era stata oggetto di una valutazione negativa. Con tale lettera, la [STC] veniva informata del nome dell’aggiudicatario dell’appalto, vale a dire la [CPL Concordia Soc. Coop.; in prosieguo la “CPL Concordia”], del punteggio da esso ottenuto e della possibilità di ottenere informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi all’offerta accolta.
5
Con lettera dell’11 aprile 2014, la [STC] ha contestato il giudizio del comitato di valutazione delle offerte tanto sotto il profilo della sua offerta tecnica quanto sotto quello della sua offerta economica. Essa ha altresì chiesto di avere accesso agli atti di nomina del comitato di valutazione delle offerte, ai verbali delle operazioni di valutazione, alle richieste di “integrazione” o di “illustrazione” dei documenti giustificativi ed alle relative risposte, alla graduatoria di aggiudicazione e ai punteggi assegnati a ciascuna delle imprese offerenti, con le relative motivazioni di esclusione e di selezione.
6
Con lettera del 15 aprile 2014, la Commissione ha ricordato alla [STC] il nome dell’aggiudicatario dell’appalto, ha indicato i punteggi comparativi e le caratteristiche dell’offerta dell[a CPL Concordia] sotto i profili tecnico ed economico e le ha inoltrato uno stralcio del rapporto del comitato di valutazione delle offerte».
5
Mediante atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2014, la STC ha proposto un ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del 3 aprile 2014 con cui la Commissione ha respinto l’offerta da essa presentata nell’ambito della procedura di gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, della decisione con cui la Commissione ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compreso l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto, e del contratto stesso, nonché l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda di accesso ai documenti della procedura di gara (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), e, dall’altro, la condanna della Commissione alla revoca dell’aggiudicazione, nonché al compimento e all’adozione di ogni atto idoneo ad aggiudicare alla STC l’appalto o, in subordine, qualora non si potesse dare luogo al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, al ristoro del danno ingiusto cagionato ad essa ricorrente.
6
Con atto separato, depositato quello stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la STC ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, in cui ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale di voler:
—
ordinare la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse;
—
consentire tramite idoneo provvedimento provvisorio il pieno esercizio del suo diritto di accesso ai documenti della gara d’appalto, e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
7
Nelle sue osservazioni in merito alla suddetta domanda, la Commissione ha chiesto al presidente del Tribunale, in sostanza, di rigettare la domanda di provvedimenti provvisori in quanto parzialmente irricevibile e integralmente infondata, nonché di riservare la decisione sulle spese. Con ordinanza del 2 settembre 2014, il presidente del Tribunale ha ammesso la CPL Concordia ad intervenire a sostegno della Commissione.
8
In data 8 dicembre 2014, mediante l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori a motivo del fatto che il presupposto relativo al fumus boni iuris non era soddisfatto nel caso di specie. Dopo aver analizzato, ai punti da 20 a 31 dell’ordinanza impugnata, il secondo motivo di annullamento relativo all’offerta economica presentata dalla STC, il presidente del Tribunale ha statuito, al punto 32 di detta ordinanza, che non era necessario pronunciarsi sugli altri motivi di annullamento, in quanto risultava, prima facie, che l’offerta della STC era stata respinta a giusto titolo, sicché gli altri motivi suddetti non potevano rivelare l’esistenza di un fumus boni iuris.
Conclusioni delle parti
9
La STC chiede, in sostanza, che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza impugnata;
—
sospendere l’esecuzione delle decisioni controverse, e
—
condannare la Commissione alle spese.
10
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata;
—
in subordine, respingere la domanda di provvedimenti provvisori, e
—
condannare la SCT alle spese del procedimento di impugnazione nonché del procedimento dinanzi al Tribunale.
11
La CPL Concordia chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e manifestamente infondata;
—
confermare l’ordinanza impugnata nonché le decisioni controverse, e
—
condannare la STC alle spese.
Sull’impugnazione
12
A sostegno della sua impugnazione, la STC deduce tre motivi. Ciascuno di tali motivi ha ad oggetto la conclusione adottata dal presidente del Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata, in base alla quale il secondo motivo di annullamento dedotto in primo grado, relativo all’offerta economica presentata dalla STC, non consentiva di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris.
13
Inoltre, la STC sostiene che la sua impugnazione riguarda anche i punti da 32 a 35 dell’ordinanza impugnata, nei quali il presidente del Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che, essendo stata esclusa l’esistenza di un fumus boni iuris fondato sul secondo motivo di annullamento, non fosse necessario pronunciarsi sugli altri motivi dedotti, vale a dire il primo e il terzo motivo di annullamento, e neppure sugli argomenti della STC relativi all’urgenza e al bilanciamento degli interessi.
14
Occorre esaminare anzitutto la ricevibilità di quest’ultima argomentazione e, successivamente, esaminare i tre motivi di impugnazione congiuntamente.
Sulla ricevibilità dell’argomentazione relativa all’urgenza e al bilanciamento degli interessi, nonché al rigetto degli argomenti concernenti il fumus boni iuris di cui al primo e al terzo motivo di annullamento dedotti in primo grado
15
L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice cautelare se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che essi sono urgenti, nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, è necessario che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso di merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora uno di essi non sussista. Il giudice cautelare procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco [ordinanza Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata].
16
Inoltre, risulta da una consolidata giurisprudenza che, a norma degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza o dell’ordinanza di cui viene chiesto l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tale prescrizione un’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte [ordinanza Goldstein/Commissione, C‑148/96 P(R), EU:C:1996:307, punti 23 e 24, nonché la giurisprudenza ivi citata; v. altresì sentenza Nordspedizionieri di Danielis Livio e a./Commissione, C‑62/05 P, EU:C:2007:607, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata].
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Risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 15 della presente ordinanza che il presidente del Tribunale ha giustamente considerato, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che occorreva respingere la domanda di provvedimenti provvisori senza esaminare le questioni relative all’urgenza e al bilanciamento degli interessi, dal momento che non era soddisfatto il presupposto relativo al fumus boni iuris. Inoltre, nella misura in cui la STC ripete, nell’ambito della sua impugnazione, gli argomenti da essa addotti in primo grado riguardo a dette questioni, tali argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili, in conformità della giurisprudenza ricordata al punto 16 della presente ordinanza.
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Quanto al rigetto degli argomenti relativi al fumus boni iuris di cui al primo e al terzo motivo di annullamento dedotti dinanzi al Tribunale, la STC osserva nella sua impugnazione che «[il Tribunale] afferma che, in ragione dell’asserita mancanza di fumus boni iuris, non sarebbe necessario pronunciarsi sugli altri motivi dedotti». Ciò detto, la STC fa valere che «[a] tali motivi [essa] non rinuncia ed anzi li ripropone contestando integralmente la decisione del Tribunale di non esaminarli» e «chiedendone l’accoglimento da parte del giudice del procedimento sommario, quindi, se del caso, la stessa Corte di giustizia, o, in caso di rinvio, il Tribunale». A tal fine, la STC ricorda esplicitamente i propri argomenti dedotti in primo grado a sostegno dei motivi suddetti.
19
Occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostiene la STC, il presidente del Tribunale ha respinto gli argomenti relativi al fumus boni iuris di cui al primo e al terzo motivo dedotti dinanzi ad esso.
20
Invero, il presidente del Tribunale non ha esaminato tali argomenti nel merito, ma ha nondimeno esposto, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, la ragione per cui tale esame non era necessario, statuendo che, «poiché l’offerta della [STC] è stata respinta, prima facie, a giusto titolo, in applicazione della normativa applicabile, sembra escluso che l’esame degli altri motivi possa rivelare l’esistenza di un fumus boni iuris».
21
Orbene, limitandosi ad indicare, nella sua impugnazione, che essa contesta i punti pertinenti dell’ordinanza impugnata e non rinuncia ai motivi dedotti in primo grado, nonché a ripetere l’argomentazione presentata dinanzi al Tribunale, la STC non fa valere alcun motivo o argomento idoneo a rimettere in discussione il rigetto, da parte del presidente del Tribunale, degli argomenti relativi al fumus boni iuris di cui al primo e al terzo motivo di annullamento dedotti dinanzi a quest’ultimo. Infatti, la STC non chiarisce nella sua impugnazione le ragioni per le quali il presidente del Tribunale avrebbe commesso un’illegittimità affermando che il rigetto degli argomenti di cui al secondo motivo di annullamento era sufficiente per fondare il rigetto degli analoghi argomenti afferenti ai due succitati ulteriori motivi di annullamento.
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Date tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 16 della presente ordinanza, l’argomentazione suddetta deve essere respinta in quanto irricevibile.
Sui tre motivi di impugnazione
Argomenti delle parti
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Il primo motivo concerne, in sostanza, un travisamento dei fatti per quanto riguarda il contenuto dell’errore materiale manifesto inficiante l’offerta economica della STC, nonché la mancata presa in considerazione, da parte del presidente del Tribunale, di un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione. Secondo la STC, l’errore materiale inficiante la sua offerta riguarda non già i prezzi unitari, bensì i quantitativi richiesti di talune prestazioni, stante che essa ha presentato la propria offerta su una versione obsoleta del documento intitolato «Offerta del contraente». Date tali circostanze, la sola correzione possibile sarebbe stata di invitare la STC ad indicare essa stessa i prezzi unitari che proponeva alla luce dei nuovi quantitativi. Non sarebbe spettato alla Commissione compilare il documento «Offerta del contraente» in luogo della STC ed intervenire così nella determinazione del costo totale dell’offerta.
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Il secondo motivo verte su un errore di diritto commesso dal presidente del Tribunale riguardo al fatto che solo l’offerente, e non l’amministrazione aggiudicatrice, avrebbe il diritto di modificare l’offerta economica dell’offerente medesimo al fine di correggere un errore materiale manifesto inficiante quest’ultima. Tenuto conto della modifica apportata dalla Commissione riguardo ai quantitativi richiesti, la STC avrebbe dovuto avere l’opportunità di indicare un nuovo prezzo unitario in funzione di tali quantitativi. Secondo la STC, i prezzi unitari proposti sono vincolanti per l’offerente soltanto rispetto ai quantitativi indicati nell’offerta, ed essa sottolinea che è il costo totale dell’offerta a determinare il punteggio attribuito a titolo dell’offerta economica.
25
Il terzo motivo riguarda un errore di diritto commesso dal presidente del Tribunale per il fatto di aver statuito che la modifica, da parte della STC, dei prezzi unitari presentati nella sua offerta, a seguito di una modifica dei quantitativi richiesti di alcune prestazioni, era illegittima.
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La Commissione, sostenuta dalla CPL Concordia, fa valere che i tre motivi di impugnazione sono irricevibili e, in ogni caso, infondati.
Giudizio della Corte
27
Occorre ricordare, in limine, così come rilevato dal presidente del Tribunale al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato autorizza la correzione di errori materiali manifesti nel testo di un’offerta nella fase del procedimento che segue l’apertura delle offerte unicamente su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice e nella misura in cui il contatto così instaurato non porti ad una modifica dei termini dell’offerta. Tale disposizione è stata adottata sulla base dell’articolo 112 del regolamento n. 966/2012, il cui paragrafo 1 stabilisce, in particolare, che tali contatti hanno luogo secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento.
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Dunque, l’obiettivo dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato è di permettere la correzione degli errori materiali commessi dagli offerenti nella redazione delle loro offerte, evitando al contempo che un contatto tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente al fine di correggere un siffatto errore materiale conferisca un vantaggio a tale offerente permettendogli di modificare la sua offerta in un momento in cui gli altri offerenti non hanno più questa possibilità.
29
Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione, con la sua lettera del 30 gennaio 2014, ha invitato la STC a correggere la propria offerta, in virtù dell’ultima disposizione sopra citata, alla quale viene d’altronde fatto riferimento.
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È altresì pacifico che due errori sono stati commessi nel documento «Offerta del contraente», inizialmente pubblicato il 17 luglio 2013, alle righe 2.18 e 2.31, per quanto riguarda i quantitativi richiesti di talune prestazioni. La STC fa valere, in particolare, che essa avrebbe dovuto avere la possibilità di modificare, nella propria risposta alla lettera della Commissione del 30 gennaio 2014, i prezzi unitari proposti nella sua offerta iniziale, presentata il 15 novembre 2013, al fine di tener conto di tali errori.
31
Tuttavia, al punto 2 dell’ordinanza impugnata si è constatato – e la STC d’altronde non contesta tale circostanza – che una versione corretta del file contenente il documento «Offerta del contraente» era stata pubblicata sul sito Internet del CCR il 9 ottobre 2013, ossia più di un mese prima del 15 novembre 2013, data limite per la presentazione delle offerte e data della presentazione effettiva dell’offerta della STC.
32
Pertanto, gli errori materiali che dovevano essere corretti dalla STC in risposta alla lettera del 30 gennaio 2014 non erano, come tali, gli errori compiuti dalla Commissione nella redazione iniziale del bando di gara, i quali erano stati corretti in tempo utile. Risulta dai fatti constatati nell’ordinanza impugnata sulla base degli elementi del fascicolo, segnatamente ai punti 2, 3 e 24 di tale pronuncia, che gli errori da correggere conseguivano piuttosto dal fatto che la STC non aveva tenuto conto nella sua offerta, presentata il 15 novembre 2013, delle modificazioni apportate, il 9 ottobre 2013, ai quantitativi richiesti per la manutenzione e per gli impianti elettrici di alimentazione.
33
Come giustamente osservato dal presidente del Tribunale al punto 24 dell’ordinanza impugnata, la STC ha dunque commesso errori materiali nella redazione della sua offerta, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato, avendo essa utilizzato i quantitativi erronei di tali prestazioni menzionati nel bando di gara inizialmente pubblicato.
34
Indubbiamente, come evidenziato dalla STC, tali errori riguardavano i quantitativi richiesti delle suddette prestazioni e non i prezzi unitari proposti in quanto tali. Tuttavia, come esattamente rilevato dal presidente del Tribunale ai punti da 25 a 27 dell’ordinanza impugnata, gli errori suddetti hanno comunque avuto un impatto diretto sull’offerta economica della STC avendo influito sul calcolo dell’ammontare complessivo dell’offerta a partire da tali prezzi.
35
Atteso che – nel rilevare che gli errori da correggere, commessi non dall’amministrazione aggiudicatrice, bensì dall’offerente, riguardavano i quantitativi richiesti di talune prestazioni – il presidente del Tribunale ha correttamente identificato il loro impatto sul costo complessivo dell’offerta, occorre respingere gli argomenti della STC addotti nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione e relativi ad un travisamento dei fatti per quanto riguarda il contenuto degli errori materiali manifesti inficianti l’offerta economica di detta società.
36
Infatti, detti argomenti non consentono di concludere che i suddetti errori siano stati valutati, nell’ordinanza impugnata, in modo da travisare gli elementi del fascicolo.
37
Per il resto, occorre esaminare congiuntamente gli argomenti della STC addotti nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione e relativi alla mancata presa in considerazione di un eccesso di potere compiuto dalla Commissione, nonché gli argomenti addotti dalla STC nell’ambito del suo secondo e del suo terzo motivo di impugnazione. Mediante tutti questi argomenti la STC fa valere, in sostanza, che il presidente del Tribunale ha commesso delle illegittimità, là dove ha statuito che il secondo motivo di annullamento dedotto dinanzi ad esso non consentiva di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris malgrado alcuni errori di diritto compiuti dalla Commissione, che l’avrebbero portata ad una valutazione negativa, comunicata alla STC il 3 aprile 2014, dell’offerta da questa presentata. Tali errori riguarderebbero l’applicazione effettuata, nel caso di specie, della procedura da seguire per correggere eventuali errori materiali manifesti inficianti l’offerta di un partecipante alla gara.
38
A questo proposito, giustamente la STC fa valere, nell’ambito del suo primo e del suo secondo motivo di impugnazione, che soltanto l’offerente può stabilire il contenuto della propria offerta. Infatti, sebbene l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato consenta all’amministrazione aggiudicatrice di assumere l’iniziativa di un contatto con l’offerente, al fine di permettergli di correggere la sua offerta, la norma suddetta non le conferisce il potere di modificare tale offerta per conto dell’offerente.
39
Nel caso di specie, come giustamente statuito dal presidente del Tribunale al punto 25 dell’ordinanza impugnata, la Commissione ha effettivamente preso contatto con la STC al fine di permetterle di correggere gli errori materiali manifesti constatati, come previsto dall’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato.
40
Certo, come risulta dal punto 3 dell’ordinanza impugnata, la Commissione ha fatto pervenire alla STC, mediante la sua lettera del 30 gennaio 2014, il documento «Offerta del contraente» in una versione aggiornata contenente l’indicazione dei prezzi unitari nonché il costo totale dell’offerta corretta. Tuttavia, poiché la STC ha indicato, mediante il suo messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2014, che essa non confermava le modifiche così proposte e manteneva invece fermo l’ammontare complessivo della sua offerta, modificando così i prezzi unitari inizialmente indicati, la Commissione ha preso atto di tale posizione dell’offerente. Infatti, come rilevato dal presidente del Tribunale al punto 4 dell’ordinanza impugnata, è sulla base di tale risposta alla sua lettera del 30 gennaio 2014 che la Commissione ha adottato la propria successiva decisione, contenuta nella sua lettera del 3 aprile 2014, di escludere l’offerta della STC, così come modificata da quest’ultima.
41
È giocoforza constatare che, agendo in tal modo, la Commissione non ha modificato l’offerta della STC in luogo di quest’ultima e che, contrariamente agli argomenti della STC, il presidente del Tribunale non ha statuito, nell’ordinanza impugnata, che una siffatta modifica sarebbe stata lecita. Come dichiarato dal presidente del Tribunale, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, la Commissione non ha prima facie ecceduto i limiti del suo potere di prendere contatto con un offerente, essendosi limitata a proporre alla STC una correzione dei quantitativi di alcune prestazioni previsti dalla sua offerta.
42
La STC allega anche che il presidente del Tribunale è incorso in un errore di diritto, in rapporto alla valutazione dell’esistenza di un fumus boni iuris, riguardo alla questione se la Commissione avesse correttamente escluso l’offerta della STC per il fatto che quest’ultima aveva modificato i termini della propria offerta economica, anziché correggerla.
43
In proposito occorre ricordare che, conformemente a quanto si è statuito al punto 28 della presente ordinanza, la correzione di un errore materiale commesso da un offerente nel testo della sua offerta, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato, non deve consentire a detto offerente di modificare tale offerta e conferirgli in tal modo un vantaggio indebito.
44
Ne consegue che qualsiasi modificazione di un’offerta economica che non rappresenti la meccanica correzione di un errore materiale manifesto nel testo dell’offerta stessa, o che non consegua automaticamente da una correzione siffatta, non è autorizzata ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato. Infatti, l’amministrazione aggiudicatrice non può conferire ad un solo offerente, dopo l’apertura delle offerte, la possibilità di modificare i termini della sua offerta, a pena di violare il principio di parità di trattamento nonché i termini della disposizione sopra citata.
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Secondo la STC, la correzione dei prezzi unitari indicata nel suo messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2014 avrebbe dovuto essere consentita, in quanto essa non modificava l’importo complessivo della sua offerta. Tuttavia, il presidente del Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che le modifiche effettuate dalla STC nel suddetto messaggio di posta elettronica si traducevano in un raddoppio dell’importo della sua offerta relativamente al prezzo delle prestazioni per le quali i quantitativi richiesti erano stati divisi per due e, al punto 29 della medesima ordinanza, che il costo totale dell’offerta era calcolato automaticamente sulla base dei quantitativi richiesti e dei prezzi unitari, là dove tali prezzi erano i soli elementi che i candidati dovevano menzionare nel documento «Offerta del contraente».
46
Alla luce di tali constatazioni e tenuto conto di quanto statuito al punto 44 della presente ordinanza, del pari correttamente il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, nell’ambito del suo esame preliminare relativo all’esistenza di un fumus boni iuris, che alla STC non poteva essere offerta la possibilità, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di rivalutare i propri prezzi unitari in funzione dei quantitativi richiesti e, al punto 29 della suddetta ordinanza, che tali prezzi sembravano costituire un parametro essenziale dell’offerta. Infatti, una correzione dell’offerta della STC a modifica dei prezzi unitari inizialmente presentati sarebbe stata idonea a conferirle un indebito vantaggio rispetto agli altri offerenti e avrebbe dunque potuto rivelarsi contraria all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato nonché al principio di parità di trattamento.
47
Date tali circostanze, giustamente il presidente del Tribunale ha statuito, ai punti 25 e 30 dell’ordinanza impugnata, che l’unica correzione possibile senza una modificazione illegittima dell’offerta sembrava consistere, prima facie, nella sola applicazione dei prezzi unitari indicati nell’offerta iniziale del 15 novembre 2013 ai nuovi quantitativi richiesti dal bando di gara, come modificato il 9 ottobre 2013. In modo ugualmente corretto esso ha osservato, ai punti 25 e 27 dell’ordinanza impugnata, che la Commissione aveva, prima facie, proceduto in maniera lecita proponendo tale correzione, conformemente al potere di cui essa disponeva, mentre la STC, volendo mantenere il costo totale della propria offerta malgrado la modifica dei quantitativi richiesti, aveva modificato i termini di tale offerta.
48
Risulta da quanto precede che gli argomenti della STC, secondo cui essa era legittimata, contrariamente a quanto statuito dal presidente del Tribunale nell’ordinanza impugnata, a correggere i prezzi unitari presentati nella sua offerta iniziale, come aveva fatto nel suo messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2014, non possono trovare accoglimento.
49
Pertanto, nessuno dei motivi di impugnazione permette di concludere che il presidente del Tribunale abbia commesso un’illegittimità statuendo, sulla base degli argomenti presentati dinanzi ad esso, e senza pregiudizio per l’esame della causa nel merito, che il secondo motivo di annullamento non consentiva di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris.
50
Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta nel suo insieme, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle conclusioni della STC intese ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni controverse. Infatti, benché tali conclusioni non siano state presentate in via subordinata, occorre constatare che esse sarebbero pertinenti soltanto in caso di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Sulle spese
51
L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte dispone che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la CPL Concordia ne hanno fatto domanda, la STC, rimasta soccombente nelle conclusioni e nei motivi proposti, deve essere condannata alle spese del presente procedimento di impugnazione.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La STC SpA è condannata alle spese del procedimento di impugnazione.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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