ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
2 marzo 2016 ( *1 )
«Procedimento sommario — Impugnazione — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Decisione della Commissione che respinge una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione che accerta l’esistenza di tale intesa — Comunicazione sulla cooperazione — Sentenza del Tribunale dell’Unione europea che respinge il ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione — Domanda di sospensione dell’esecuzione della suddetta decisione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»
Nella causa C‑162/15 P-R,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, presentata il 6 ottobre 2015,
Evonik Degussa GmbH, con sede in Essen (Germania), rappresentata da C. Steinle, C. von Köckritz e A. Richter, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da G. Meessen, M. Kellerbauer e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Il VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale M. Szpunar,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte l’8 aprile 2015, la Evonik Degussa GmbH ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12, EU:T:2015:51; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo a respinto il suo ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla ricorrente, in applicazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2
Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, diretta a che la Corte pronunci la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa e ingiunga alla Commissione europea di astenersi, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento di impugnazione nella causa C‑162/15 P, dal pubblicare una versione non riservata della decisione C (2006) 1766 definitivo della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione sul perossido di idrogeno e perborato»), più dettagliata, nella parte che riguarda la ricorrente, della versione non riservata di detta decisione pubblicata nel 2007.
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La Commissione ha depositato le sue osservazioni il 29 ottobre 2015.
Fatti e sentenza impugnata
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Nella decisione sul perossido di idrogeno e perborato la Commissione ha constatato, in particolare, che la ricorrente, Degussa AG, divenuta Evonik Degussa GmbH, aveva partecipato a un’infrazione all’articolo 81 CE nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE), con altre sedici società operanti nel settore del perossido di idrogeno e del perborato. Alla ricorrente, società che per prima ha contattato la Commissione, nel dicembre 2002, in applicazione della comunicazione di quest’ultima relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), e che, in tale occasione, ha pienamente collaborato fornendo alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso riguardo all’infrazione, è stato concesso il beneficio della totale immunità dalle ammende.
5
Nel 2007 è stata pubblicata una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato sul sito Internet della direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
6
In una lettera inviata alla ricorrente il 28 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla stessa la propria intenzione di pubblicare una nuova versione non riservata, più dettagliata, della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, che riprendeva integralmente il contenuto di detta decisione ad eccezione delle informazioni riservate. In tale occasione, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di individuare, nella medesima decisione, le informazioni per le quali intendeva richiedere il trattamento riservato.
7
Ritenendo che tale versione non riservata, più dettagliata, contenesse informazioni riservate o segreti commerciali, la ricorrente ha comunicato alla Commissione, in una lettera del 23 dicembre 2011, che intendeva opporsi alla pubblicazione prevista. A sostegno di tale opposizione, la ricorrente ha fatto valere, più in particolare, che detta versione non riservata conteneva numerose informazioni che essa aveva trasmesso alla Commissione in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nonché il nome di molti dei suoi collaboratori e indicazioni relative ai suoi rapporti commerciali. Secondo la ricorrente, la pubblicazione prevista viola così, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento e può pregiudicare le attività di indagine della Commissione.
8
Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che accettava di eliminare dalla nuova versione non riservata, destinata alla pubblicazione, tutte le informazioni che consentivano di individuare, direttamente o indirettamente, la fonte delle informazioni trasmesse ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nonché i nomi di collaboratori della ricorrente. Per contro, la Commissione ha ritenuto che non fosse giustificato concedere il beneficio della riservatezza alle altre informazioni per le quali la ricorrente aveva richiesto il trattamento riservato.
9
Esercitando la facoltà prevista dalla decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29; in prosieguo: la «decisione relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore»), la ricorrente si è rivolta al consigliere-auditore affinché quest’ultimo escludesse dalla versione non riservata da pubblicare qualsiasi informazione fornita dalla stessa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
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Con la decisione controversa il consigliere-auditore, a nome della Commissione, ha respinto le richieste di trattamento riservato presentate dalla ricorrente.
11
Il consigliere-auditore ha sottolineato, innanzi tutto, i limiti del suo mandato, che gli avrebbe consentito soltanto di esaminare se un’informazione dovesse essere considerata riservata e non di porre rimedio a un’asserita violazione delle legittime aspettative della ricorrente nei confronti della Commissione.
12
Esso ha peraltro rilevato che la ricorrente si opponeva alla pubblicazione di una nuova versione non riservata, più dettagliata, della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, adducendo come unico motivo il fatto che quest’ultima conteneva informazioni fornite in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che la divulgazione a terzi di siffatte informazioni avrebbe potuto arrecarle pregiudizio nell’ambito di ricorsi per risarcimento danni proposti dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, secondo il consigliere-auditore, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per decidere di pubblicare un contenuto delle sue decisioni più ampio rispetto a quello essenziale. Inoltre, riferimenti a documenti contenuti nel fascicolo amministrativo non costituirebbero, di per sé, segreti commerciali o altre informazioni riservate.
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Secondo il consigliere-auditore, la ricorrente non ha dimostrato che la pubblicazione delle informazioni da essa comunicate alla Commissione al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole di cui alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 poteva arrecarle un danno grave. L’interesse di un’impresa, alla quale la Commissione abbia inflitto un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza, a che i dettagli del comportamento illecito che le viene addebitato non siano divulgati al pubblico non sarebbe in ogni caso meritevole di alcuna particolare tutela. Il consigliere-auditore ha ricordato, in proposito, che i ricorsi per risarcimento danni costituivano parte integrante della politica dell’Unione europea in materia di concorrenza e che, pertanto, la ricorrente non poteva far valere un interesse legittimo a essere tutelata contro il rischio di essere oggetto di tali ricorsi, a causa della sua partecipazione all’infrazione cui si riferisce la decisione sul perossido di idrogeno e perborato.
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Il consigliere-auditore ha altresì ritenuto di non avere competenza a rispondere all’argomento della ricorrente secondo il quale la divulgazione a terzi di informazioni da essa comunicate alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole pregiudicherebbe detto programma, in quanto siffatta questione eccederebbe i limiti del suo mandato. Esso ha ricordato, al riguardo, che, conformemente alla giurisprudenza, spetta soltanto alla Commissione valutare in quale misura il contesto fattuale e storico in cui si inserisce il comportamento addebitato debba essere portato a conoscenza del pubblico, purché non contenga informazioni riservate.
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Infine, secondo il consigliere-auditore, poiché il mandato conferitogli ai sensi dell’articolo 8 della decisione relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore è limitato alla valutazione della questione sulla misura in cui le informazioni rientrino nel segreto professionale o debbano beneficiare di un trattamento riservato ad altro titolo, egli non è competente a pronunciarsi sull’argomento della ricorrente secondo il quale la pubblicazione delle informazioni comunicate in forza del programma di trattamento favorevole avrebbe comportato una differenza di trattamento ingiustificata rispetto agli altri partecipanti all’infrazione accertata nella decisione sul perossido di idrogeno e perborato.
16
La ricorrente ha quindi proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa e ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori.
17
Il presidente del Tribunale ha accolto quest’ultima domanda con la sua ordinanza Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12 R, EU:T:2012:604). Per contro, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento con la sentenza impugnata, avverso la quale la ricorrente ha proposto l’impugnazione menzionata al punto 1 della presente ordinanza.
18
A seguito di tale sentenza, la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di procedere alla pubblicazione di una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato più dettagliata della versione non riservata di detta decisione pubblicata nel 2007. Di conseguenza, la ricorrente ha altresì proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori.
Conclusioni delle parti
19
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
sospendere l’esecuzione della decisione controversa fino a quando la Corte non abbia statuito nel merito;
—
ordinare alla Commissione di non pubblicare, fino a quando la Corte non abbia statuito nel merito, sul proprio sito Internet e/o in qualsiasi altro luogo e/o di rendere accessibile a terzi una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato contenente, nella parte che riguarda la ricorrente, informazioni più dettagliate rispetto alla versione non riservata di tale decisione attualmente disponibile che è stata pubblicata sul sito Internet della direzione generale «Concorrenza» della Commissione;
—
ordinare qualsiasi misura che risulti giusta e adeguata in tali circostanze, e
—
riservare le spese.
20
La Commissione chiede che la Corte voglia respingere in toto la domanda e condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di provvedimenti provvisori
21
Al fine di statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, si deve ricordare che l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanze del vicepresidente della Corte Commissione/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:93, punto 14, nonché AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 21).
Sul fumus boni iuris
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Secondo costante giurisprudenza, il requisito relativo al fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno dei motivi dedotti riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostra l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente [ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 67].
23
Tuttavia, nel presente contesto, la circostanza che la domanda di provvedimenti provvisori sia finalizzata alla concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e non della sentenza impugnata, comporta determinate conseguenze sulla valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris (ordinanze del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, punto 16, e del vicepresidente della Corte Grecia/Commissione, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, punto 21).
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Infatti, per quanto seri possano essere i motivi e gli argomenti invocati dalla ricorrente contro la sentenza impugnata, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, di per sé soli, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Per comprovare che è soddisfatto il requisito relativo al fumus boni iuris, la ricorrente deve inoltre essere in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti con cui si è contestata la legittimità della suddetta decisione nell’ambito del ricorso di annullamento sono tali da giustificare prima facie la concessione della sospensione richiesta (ordinanza del vicepresidente della Corte Grecia/Commissione, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, punto 22).
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Di conseguenza, per quanto riguarda la presente domanda di provvedimenti provvisori, la valutazione del requisito relativo all’esistenza di un fumus boni iuris deve prendere in considerazione la circostanza che la decisione controversa, di cui si chiede la sospensione dell’esecuzione, è già stata esaminata, in termini sia di fatto che di diritto, da un giudice dell’Unione e che quest’ultimo ha dichiarato che il ricorso diretto contro tale decisione era infondato (ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, punto 19). La necessità di far valere, nell’ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori, motivi di diritto che appaiono, prima facie, particolarmente gravi discende quindi in particolare dal fatto che detti motivi devono essere tali da mettere in dubbio la valutazione effettuata dal Tribunale laddove statuiva sul merito dell’argomento addotto dalla ricorrente in primo grado (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, punto 20, nonché del vicepresidente della Corte Grecia/Commissione, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, punto 24).
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Nel caso di specie, la ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo verte su un errore commesso dal Tribunale nel definire la competenza attribuita al consigliere-auditore per decidere se pubblicare informazioni in virtù dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore. Il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), nonché degli articoli 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione nonché dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
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Al riguardo si deve rilevare che, indipendentemente dalla decisione nel merito sul primo motivo, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sul secondo, dal momento che la competenza del consigliere-auditore a pronunciarsi sulla questione se le informazioni di cui è prevista la pubblicazione costituiscano segreti commerciali o debbano in ogni caso essere considerate come riservate, questione oggetto del secondo motivo, non solo non è contestata dalla ricorrente, ma è manifestamente indubbia.
28
Peraltro, l’argomento a sostegno di tale secondo motivo si confonde, almeno in parte, con quello addotto nell’ambito del terzo motivo, di modo che, per dimostrare la sussistenza di un fumus boni iuris di tali due motivi, è opportuno esaminarli congiuntamente.
29
A tal proposito va ricordato che, per quanto riguarda il contenzioso relativo alla tutela provvisoria di informazioni asseritamente riservate, il giudice dei procedimenti sommari, salvo ignorare la natura intrinsecamente accessoria e provvisoria del procedimento sommario, può concludere per l’assenza del fumus boni iuris, in via di principio, solo nel caso in cui la riservatezza delle informazioni in questione sia manifestamente assente [ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 68].
30
Orbene, il secondo motivo è diretto contro i punti da 76 a 127 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha escluso, da un lato, che le informazioni controverse possano essere considerate come segreti commerciali, dato il loro carattere storico, e, dall’altro, che, in ogni caso, tali informazioni siano considerate riservate in forza del segreto professionale per il solo fatto che sono state spontaneamente comunicate da un’impresa alla Commissione al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole.
31
Infatti, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che, contrariamente alle affermazioni del Tribunale contenute ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, le suddette informazioni non hanno perso il loro carattere riservato per il solo fatto che esse risalgono a oltre cinque anni prima e pertanto avrebbero dovuto essere trattate come segreti commerciali. A tal riguardo, la ricorrente afferma che la giurisprudenza citata dal Tribunale non è applicabile al caso di specie e che, al contrario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, alcuni interessi economici possono ostare alla pubblicazione di informazioni per un periodo anche eccedente i 30 anni. Secondo la ricorrente, le informazioni controverse continuano a costituire «elementi essenziali della sua posizione commerciale» già per il fatto che è dimostrato che la loro pubblicazione potrebbe arrecarle un danno grave, come riconosciuto dallo stesso Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata.
32
In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione delle informazioni controverse come comunque riservate, la ricorrente afferma anzitutto che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, la pubblicazione di estratti tratti dalle dichiarazioni di candidati al trattamento favorevole e quella di tali dichiarazioni devono soddisfare gli stessi criteri. Pertanto, le dichiarazioni che, nella sentenza Commissione/EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112), hanno indotto la Corte ad interpretare il regolamento n. 1049/2001 nel senso che consente di giustificare una presunzione generale di rischio per gli interessi commerciali delle parti di un procedimento in materia di intese quando le dichiarazioni di candidati al trattamento favorevole sono rese pubbliche dovrebbero applicarsi anche alla pubblicazione di passaggi tratti da tali dichiarazioni e riprodotti, in forma di discorso diretto o indiretto, nella versione non riservata della decisione della Commissione. Ciò a maggior ragione per il fatto che la pubblicazione di tali passaggi violerebbe le garanzie che la Commissione avrebbe dato nei confronti delle dichiarazioni di candidati al trattamento favorevole al punto 32 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e al punto 40 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»). Pertanto, la distinzione operata dalla Commissione tra, da un lato, la pubblicazione di documenti presentati dai candidati al trattamento favorevole e, dall’altro, la pubblicazione di informazioni tratte da tali documenti sarebbe formalistica e in contrasto non solo con la giurisprudenza del Tribunale, ma anche con altre diposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
33
Nel caso di specie, poi, si dovrebbe tener conto del fatto che la Commissione aveva già pubblicato nel 2007 una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato e che avrebbe dunque già effettuato la ponderazione, menzionata al punto 106 della sentenza impugnata, degli interessi che depongono a favore o contro la pubblicazione delle informazioni controverse. Il procedimento amministrativo della Commissione si sarebbe concluso al più tardi con tale pubblicazione, come sarebbe stato ammesso al punto 172 della sentenza impugnata. A decorrere dalla data della suddetta pubblicazione, l’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 non sarebbe quindi più applicabile e l’accesso alle informazioni rientrerebbe soltanto nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.
34
Inoltre, contrariamente a quanto affermato ai punti da 107 a 111 della sentenza impugnata, gli interessi della ricorrente sarebbero obiettivamente meritevoli di tutela. Infatti, per la ricorrente non sarebbe importante evitare il pagamento dei danni o la divulgazione delle conclusioni della Commissione sullo svolgimento dell’infrazione. Essa si preoccuperebbe piuttosto di garantire la tutela, prevista dalle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006, delle sue dichiarazioni rese ai soli fini del programma di trattamento favorevole, facendo affidamento sul fatto che la loro riservatezza sarebbe stata mantenuta e con le quali la ricorrente si è auto denunciata.
35
Infine, ai punti da 123 a 127 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il suo motivo vertente su una violazione degli articoli 8 della CEDU e 7 della Carta. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la divulgazione del contenuto delle sue dichiarazioni, in contraddizione con la comunicazione sulla cooperazione del 2002 e con la prassi consolidata della Commissione, non può certamente essere considerata una conseguenza prevedibile della partecipazione all’intesa.
36
Nell’ambito degli argomenti a sostegno del suo terzo motivo, la ricorrente aggiunge, in sostanza, che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione nonché i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto non tenendo sufficientemente in considerazione la circostanza che la Commissione, già nel 2007, aveva pubblicato una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato. Secondo la ricorrente, con tale pubblicazione, la Commissione aveva deciso che le informazioni occultate non attenevano agli aspetti essenziali della motivazione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Peraltro, dal momento che la pubblicazione di tale prima versione non riservata non sarebbe stata qualificata come provvisoria, se ne poteva concludere che la Commissione aveva definitivamente considerato che i passaggi occultati non meritavano di essere pubblicati. In linea di principio, un tale atto amministrativo favorevole non potrebbe essere ritirato o revocato, se non altro qualora, come nel caso di specie, sia adottato legittimamente.
37
Infine, la Commissione, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale ai punti da 155 a 157 della sentenza impugnata, non sarebbe stata legittimata a modificare la sua prassi consistente nel mantenere la riservatezza di informazioni quali quelle di cui trattasi, dal momento che, una volta concluso il procedimento, la Commissione sarebbe vincolata alle sue comunicazioni sulla cooperazione e al regolamento n. 1049/2001. Al massimo, la Commissione potrebbe essere libera di modificare il suo programma di trattamento favorevole e di concedere, in casi futuri, solo una minore tutela alle dichiarazioni di candidati al trattamento favorevole.
38
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
39
In risposta al secondo motivo, essa replica, in primo luogo, che il Tribunale si è limitato a constatare che la ricorrente non ha dimostrato, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, le ragioni per le quali le informazioni controverse, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso, fossero sempre, in via eccezionale, elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quella di un terzo e meritassero, pertanto, la tutela di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In realtà, secondo la Commissione, tali informazioni non rientrano più, in ogni caso, nell’ambito del segreto professionale o della tutela della riservatezza, dato che i fatti integranti l’infrazione descritti risalgono, senza alcuna eccezione, a più di dieci anni fa.
40
In secondo luogo, la Commissione è dell’avviso che, anzitutto, giustamente il Tribunale ha considerato che il regolamento n. 1049/2001 e la giurisprudenza ad esso relativa non sono pertinenti tenuto conto del loro ambito di applicazione. Infatti, si tratterebbe, nel caso di specie, non già dell’accesso ad alcuni documenti, bensì della pubblicazione delle constatazioni in fatto della Commissione effettuate nell’ambito della motivazione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato. In ogni caso, la sentenza Commissione/EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112) avrebbe ammesso che un’istituzione possa basarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti, mentre tale possibilità non sarebbe offerta ai singoli. Del resto, la pubblicazione delle suddette constatazioni non infrangerebbe alcun impegno assunto dalla Commissione. Infatti, nell’ipotesi in cui il testo del punto 32 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 avesse creato un legittimo affidamento nella riservatezza dei documenti ricevuti dalla Commissione in applicazione di tale comunicazione, tale disposizione non avrebbe creato alcuna legittima aspettativa che le informazioni contenute in tali documenti non sarebbero state utilizzate dalla stessa Commissione per descrivere i fatti integranti l’infrazione nell’ambito della motivazione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato e, in tale contesto, non sarebbero state rese pubbliche. Pertanto, la distinzione tra i documenti e le constatazioni in fatto della Commissione riguardo ai fatti integranti l’infrazione non sarebbe formalistica.
41
Il Tribunale avrebbe poi tenuto conto del fatto che la Commissione aveva già pubblicato una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato a tal riguardo, ai punti 155, 156 e 161 della sentenza impugnata, che una seconda pubblicazione rientrava nel «libero» potere discrezionale della Commissione, in quanto avrebbe espressamente sottolineato la restrizione specifica di tale potere contenuta all’articolo 30, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003. Peraltro, non si può nemmeno ritenere che, a partire dalla data di una prima pubblicazione provvisoria, l’articolo 30 di tale regolamento «non si applichi più». Una siffatta restrizione non troverebbe alcun fondamento nel testo di tale disposizione e sarebbe contraria all’obiettivo previsto dagli articoli 1, secondo comma, TUE e 15, paragrafo 1, TFUE.
42
Inoltre, l’affermazione della ricorrente, nella fase attuale del procedimento, secondo la quale ciò che ad essa preme non è il fatto di evitare il pagamento dei danni o la divulgazione delle constatazioni della Commissione sui fatti integranti l’infrazione sarebbe in contrasto con la sua argomentazione in primo grado, quale risulterebbe dal punto 83 della sentenza impugnata.
43
Infine, il Tribunale avrebbe giustamente respinto il motivo vertente sulla violazione degli articoli 8 della CEDU e 7 della Carta. Infatti, se è vero che il diritto alla tutela della vita privata sancito da tali disposizioni comprende, in linea di principio, la tutela della reputazione e dell’onore di una persona, così come la tutela dei dati privati, tuttavia la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe precisato che il citato articolo 8 non offre tutela contro un’offesa alla reputazione che risulterebbe prevedibilmente da azioni proprie di una persona, quale un illecito penale. Tale conclusione sarebbe applicabile mutatis mutandis per le conseguenze prevedibili di una violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Ciò premesso, la ricorrente avrebbe dovuto attendersi, dal momento della commissione dell’infrazione accertata dalla decisione sul perossido di idrogeno e perborato, che, in caso di accertamento e perseguimento di tale violazione, dettagli delle proprie azioni illecite fossero resi pubblici a condizione che fossero stati rilevanti ai fini dell’accertamento della stessa.
44
Per quanto riguarda il terzo motivo, la Commissione sostiene che, pubblicando una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007, essa non ha esercitato in modo irrevocabile il suo potere discrezionale per decidere quali parti di tale decisione dovevano essere pubblicate. In realtà, con tale prima pubblicazione, essa non avrebbe comunicato, né esplicitamente né implicitamente, di rinunciare a pubblicare successivamente una versione non riservata più dettagliata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato. La necessità di procedere a una pubblicazione successiva si giustificherebbe alla luce del fatto che la riservatezza di informazioni ha un carattere temporaneo, il che può rendere necessaria una nuova valutazione una volta che sia trascorso un certo lasso di tempo. Pertanto, non sarebbe corretto affermare, in particolare, che la Commissione aveva deciso che le informazioni occultate non facevano parte del contenuto essenziale di tale decisione e che la loro pubblicazione non era dunque richiesta per soddisfare l’interesse del pubblico a essere informato. In realtà, la Commissione si sarebbe limitata a decidere di pubblicare anzitutto i passaggi del testo della suddetta decisione che, sostanzialmente, erano, in maniera inoppugnabile, privi di segreti commerciali, al fine di poter, successivamente, esaminare approfonditamente gli argomenti delle parti interessate secondi i quali gli altri passaggi costituivano dei siffatti segreti commerciali. Una decisione secondo la quale i passaggi restanti non erano essenziali o non meritavano di essere pubblicati non sarebbe stata né adottata né pronunciata, implicitamente o esplicitamente.
45
Giustamente, infine, il Tribunale ha considerato, al punto 161 della sentenza impugnata, che la sola circostanza che la Commissione avesse pubblicato una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007 e non l’avesse qualificata come provvisoria non aveva potuto fornire alla ricorrente alcuna garanzia precisa che successivamente non sarebbe stata pubblicata una nuova versione non riservata, più dettagliata, di detta decisione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 135 della sentenza impugnata.
46
Tenuto conto di quanto precede, si può ritenere che la censura fondamentale che sembra formulare la ricorrente alla sentenza impugnata sia quella di non aver considerato che, in sostanza, tanto l’accesso ai documenti presentati da un’impresa nell’ambito del programma di trattamento favorevole quanto la divulgazione del contenuto di tali documenti per estratto, in forma di discorso diretto o indiretto, conseguono lo stesso risultato, vale a dire rendere disponibile a terzi le medesime informazioni. Tale divulgazione dovrebbe pertanto, al pari del suddetto accesso, essere, in linea di principio, vietata, in quanto si dovrebbe presumere che anch’essa rischia di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate. Ciò risulterebbe tanto più vero nel caso di specie, dal momento che la Commissione, a seguito dell’opposizione della ricorrente, aveva già omesso di pubblicare le informazioni controverse e che quest’ultima poteva dunque fare legittimo affidamento nel fatto che la questione della riservatezza di queste ultime fosse definitivamente decisa.
47
Fatto salvo il valore degli argomenti addotti dalla Commissione, la cui fondatezza sarà oggetto di esame da parte del giudice di merito, occorre constatare che si tratta di una questione giuridica complessa la cui soluzione non è evidente e che, di conseguenza, la riservatezza delle informazioni in questione non è manifestamente assente.
48
Infatti, si deve rilevare, in limine, che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione circa i criteri da prendere in considerazione al fine di stabilire se una determinata informazione costituisca un segreto commerciale, né, come è stato parimenti precisato nell’ordinanza del presidente del Tribunale Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12 R, EU:T:2012:604, punto 44), sulla questione dell’asserito carattere riservato di informazioni quali quelle di cui trattasi nella presente causa.
49
Riguardo agli argomenti specifici sollevati dalle parti, si deve osservare quanto segue.
50
In primo luogo, vero è che, come afferma la Commissione, la divulgazione di informazioni, conformemente all’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, e il diritto di accesso ai documenti, in virtù del regolamento n. 1049/2001, sono giuridicamente distinti. Tuttavia, nei limiti in cui, come afferma la ricorrente, la divulgazione contestata riguarda estratti di documenti, sembra che quest’ultima determini una situazione analoga, da un punto di vista funzionale, a quella dell’accesso a tali documenti. Infatti, indipendentemente dal fondamento giuridico in base al quale le informazioni sono rese pubbliche, tale divulgazione comporta necessariamente che terzi acquisiscano la conoscenza di tali informazioni, il cui carattere riservato cessa, quindi, di essere protetto (v., per analogia, sentenza Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 89).
51
Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricorrente non si lamenta punto del fatto che tale istituzione abbia pubblicato le proprie constatazioni in fatto sulle quali era fondata la decisione sul perossido di idrogeno e perborato. In realtà, essa riconosce espressamente il diritto della Commissione a tal riguardo. La ricorrente contesta invece il potere della Commissione di pubblicare estratti dei documenti in questione, riportati talvolta in forma di discorso diretto o indiretto, che riproducono in tal modo testualmente le dichiarazioni rese dalla ricorrente in qualità di candidata al trattamento favorevole.
52
Orbene, in siffatte circostanze, è vero che la giurisprudenza riguardante l’accesso al fascicolo in applicazione del regolamento n. 1049/2001 non è direttamente applicabile. Tuttavia, non si può escludere che siano però rilevanti le valutazioni che avevano indotto la Corte, in tale giurisprudenza, a considerare che la Commissione poteva legittimamente presumere che la divulgazione dei documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE arreca pregiudizio, in linea di principio, alla tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte in un tale procedimento.
53
Infatti, la Corte ha considerato che un accesso generalizzato a tali documenti, anche indipendentemente dal fatto che siano stati comunicati alla Commissione volontariamente nell’ambito del programma di trattamento favorevole, porrebbe in pericolo l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire nel regolamento n. 1/2003 e nel regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), tra, da un lato, l’obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili al fine di consentire a quest’ultima di scoprire l’esistenza di un’intesa e valutarne la compatibilità con l’articolo 101 TFUE e, dall’altro, la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto professionale e del segreto commerciale, alle informazioni trasmesse a tale titolo alla Commissione (sentenza Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punti 90 e 97).
54
Orbene, non risulta che possa escludersi a priori che la divulgazione di estratti dei documenti in questione nella versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato non possa produrre gli stessi effetti, in quanto corrisponderebbe, in sostanza, a un accesso generalizzato, sebbene parziale, a tali documenti.
55
Se così fosse, si tratterebbe dunque, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, non già di consentire a un singolo di far valere una presunzione riconosciuta unicamente a favore della Commissione, bensì di riconoscere, per analogia, applicabili a una situazione analoga le considerazioni sulle quali la Corte ha fondato tale presunzione e, eventualmente, di fondare, su tali medesime considerazioni, una presunzione speculare secondo la quale le imprese interessate sarebbero in linea di principio legittimate ad attendersi che, tranne nei casi in cui tale presunzione può essere confutata, le informazioni fornite nell’ambito di un programma di trattamento favorevole siano coperte dal segreto professionale.
56
Del resto, potrebbe essere rilevante a tal riguardo, come ricorda la ricorrente, il considerando 26 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349, pag. 1), ai sensi del quale, nell’interesse della tutela del programma sulla tutela, sono sottratte espressamente alla divulgazione le «citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di clemenza», al pari di tali stesse dichiarazioni.
57
In secondo luogo, riguardo agli argomenti sollevati dalla ricorrente a sostegno del secondo e del terzo motivo, secondo i quali il Tribunale ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento nel considerare che la divulgazione delle informazioni controverse non era contraria alle garanzie che la Commissione aveva fornito riguardo alle dichiarazioni di candidati al trattamento favorevole al punto 32 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e al punto 40 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, occorre rilevare che la distinzione che sembra operare la Commissione tra i documenti in questione e le informazioni che questi ultimi contengono, e non tra tali documenti e le constatazioni di fatto della Commissione che si fondano sul contenuto di questi ultimi, non risulta evidente, specificamente in quanto le informazioni di cui trattasi sono presentate nella forma di estratti dei suddetti documenti.
58
Infatti, la tutela riconosciuta al segreto professionale ha ad oggetto le informazioni che meritano una siffatta tutela e si concretizza nel divieto di rendere disponibile a terzi il supporto sul quale sono conservate tali informazioni, come un documento. In altri termini, la riservatezza di un documento sembra dipendere solo dalle caratteristiche e dalla natura delle informazioni che esso contiene. Come osserva la ricorrente, ciò sembra poter essere desunto, in particolare, dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, il quale fa riferimento alle «informazioni, anche documentali» che la Commissione non può né comunicare né rendere accessibili.
59
Se la distinzione che sembra operare la Commissione tra i documenti in questione e le informazioni che questi ultimi contengono dovesse essere ritenuta infondata, non si può escludere che, come afferma la ricorrente, il trattamento degli estratti dei documenti riservati debba essere lo stesso di quello previsto per tali documenti, segnatamente dalle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006, ai punti, rispettivamente, 32 e 40 di queste ultime.
60
A tal riguardo, occorre ricordare che, se la Commissione enuncia norme di comportamento dirette a produrre effetti esterni nei confronti degli operatori economici, quali quelle contenute nelle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006, essa non può discostarsene in un caso particolare senza addurre ragioni che siano compatibili con il principio della parità di trattamento. Infatti, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate ai casi a cui esse si riferiscono, tale istituzione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, per violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 209 a 211, nonché Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 53).
61
Orbene, ai punti 32 e 33 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione aveva ritenuto che in generale «la divulgazione, in qualsiasi momento, di documenti ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del [regolamento n. 1049/2001]» e che «[q]ualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla presente comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione, e non può essere divulgata né utilizzata a fini diversi dall’applicazione dell’articolo 81 [CE]». Del pari, al punto 40 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, la Commissione precisa che «la divulgazione pubblica di documenti o dichiarazioni orali o scritte ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4 del [regolamento n. 1049/2001], anche dopo l’adozione di una decisione», ampliando così espressamente le ragioni per mantenere la riservatezza di documenti anche agli altri interessi tutelati da tale articolo 4, ivi compresi, dunque, gli interessi commerciali di cui al paragrafo 2, primo trattino, del suddetto articolo.
62
La circostanza che le suddette comunicazioni, ai punti, rispettivamente, 31 e 39, contengano un’indicazione identica secondo la quale «[l]a concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione dell’articolo 81 [CE]» non risulta essere sufficiente, di per sé, ad escludere che le imprese interessate potessero confidare nella riservatezza dei documenti in questione. Infatti, considerato in particolare il carattere generale di tale affermazione, quest’ultima sembra limitarsi a indicare che il fatto di aver ottenuto i benefici previsti dalle suddette comunicazioni, in particolare riguardo alle conseguenze sulla responsabilità di carattere amministrativo delle imprese interessate a causa della violazione del diritto della concorrenza, non può ridurre la responsabilità civile di tali medesime imprese, e non sembra significare che la Commissione renderà pubblici i segreti professionali di queste ultime che possono costituire elementi di prova nell’accertamento di tale responsabilità da parte dei giudici nazionali.
63
Per di più, ciò risulterebbe in contrasto con il punto 35 bis della comunicazione sulla cooperazione del 2006, come modificata dalla comunicazione della Commissione intitolata «Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese» (GU 2015, C 256, pag. 1), secondo il quale «la Commissione non trasmetterà in alcun momento alle giurisdizioni nazionali dichiarazioni ufficiali d’impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai fini del loro uso in azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione [degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE]».
64
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non si può escludere a priori che un’impresa potesse aspettarsi che la Commissione non rendesse pubblici i documenti in questione, in tutto o in parte, comunicandoli a terzi o divulgandoli per estratto nella versione non riservata della decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE.
65
In ogni caso, supponendo che la Commissione possa effettivamente pubblicare, conformemente all’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, le informazioni controverse, non si può neppure escludere che venga richiesto che quest’ultima, anche nonostante la mancanza di garanzie che potessero fondare un legittimo affidamento delle imprese, fornisca indicazioni chiare e precise riguardo alla sua prassi decisionale e che, se così non fosse, gli eventuali chiarimenti delle regole confuse si facciano non a discapito del soggetto di diritto e di una buona amministrazione, ma piuttosto adottando nuove regole applicabili ai casi futuri e aventi il grado di chiarezza richiesto.
66
Ciò risulta ancor più necessario nella fattispecie, dal momento che la Commissione aveva già proceduto alla pubblicazione di una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato. Orbene, nell’ambito di tale pubblicazione, la Commissione aveva tenuto conto delle obiezioni sollevate dalla ricorrente e aveva omesso di divulgare la maggior parte delle informazioni per le quali quest’ultima aveva chiesto un trattamento riservato.
67
È vero che, come afferma la Commissione, quest’ultima non si era pronunciata sulle obiezioni della ricorrente. Tuttavia, la versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato non è stata pubblicata in forma provvisoria, come risulta dal punto 160 della sentenza impugnata, e tale decisione aveva concluso il procedimento amministrativo.
68
In tale contesto, la questione dell’applicabilità dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 a una pubblicazione successiva potrebbe porsi, almeno per quanto riguarda la possibilità per la Commissione di pubblicare una versione più dettagliata rispetto alla suddetta versione non riservata senza spiegare le ragioni della necessità di una siffatta pubblicazione a distanza di tanto tempo dalla prima pubblicazione.
69
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il carattere riservato delle informazioni controverse non è manifestamente assente.
70
Inoltre, poiché tali considerazioni sono altresì pertinenti per quanto riguarda le valutazioni del consigliere-auditore contenute nella decisione controversa e dunque per la valutazione del ricorso di annullamento, esse sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 23 a 25 della presente ordinanza.
Sull’urgenza
71
Per dimostrare che i provvedimenti provvisori richiesti sono urgenti, la ricorrente sostiene, in via preliminare, che, a tal fine, occorre basarsi sulla premessa secondo la quale le informazioni controverse sono riservate ai sensi dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 8 della CEDU nonché dell’articolo 7 della Carta. Infatti, poiché l’impugnazione della ricorrente era espressamente diretta contro la parte della sentenza impugnata nella quale il Tribunale ha escluso che alle suddette informazioni si applichi la tutela prevista da tali disposizioni, è solo nel procedimento di merito che la Corte sarà chiamata a decidere su tale questione.
72
È dunque muovendo da una tale premessa che la ricorrente afferma che la divulgazione delle informazioni controverse le arrecherebbe un danno grave e irreparabile.
73
Per quanto riguarda, più in particolare, la gravità di tale danno, la ricorrente osserva che la pubblicazione delle suddette informazioni farebbe perdere immediatamente il valore attribuito alla riservatezza delle stesse, consentirebbe di avvalersi delle stesse nell’ambito di azioni risarcitorie proposte contro di essa e pregiudicherebbe la sua reputazione nei rapporti d’affari con i suoi clienti. Inoltre, poiché è previsto che tale pubblicazione avvenga su Internet, ciò avrebbe come conseguenza che, a partire dalla loro pubblicazione, le informazioni controverse sarebbero a disposizione dei clienti, dei concorrenti e dei fornitori della ricorrente, nonché degli analisti finanziari e di un vasto pubblico, i quali potrebbero accedere a tali informazioni e utilizzarle liberamente.
74
Quanto al carattere irreparabile del danno lamentato, la ricorrente osserva anzitutto che, quand’anche l’impugnazione dovesse essere accolta, non può essere posto rimedio al danno che subirebbe a causa della pubblicazione delle informazioni controverse, che si tratti del danno morale legato alla sua reputazione o dei danni pecuniari. Infatti, anzitutto, la conoscenza di tali informazioni da parte dei soggetti che le abbiano consultate non può essere cancellata. Inoltre, il danno morale, per sua stessa natura, non può essere compensato sul piano economico. Infine, i danni pecuniari non potrebbero essere determinati e quantificati adeguatamente, dal momento che essi varieranno, sotto il profilo tanto della natura che della portata.
75
La Commissione osserva che la premessa sulla quale la ricorrente fonda la sua argomentazione e secondo la quale le informazioni controverse sono, per il loro contenuto, riservate, è infondata. Infatti, il Tribunale avrebbe già deciso tale questione, dichiarando che tali informazioni dovevano essere ritenute storiche e, dunque, poiché la ricorrente non ha dimostrato il motivo per cui sarebbe ancora giustificato concedere loro, in via eccezionale, la protezione offerta dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, esse non sarebbero meritevoli di tutela. Pertanto, la ricorrente non può fondarsi sull’ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R),EU:C:2013:558], dal momento che le informazioni cui si riferisce la causa che ha dato luogo a tale ordinanza erano informazioni commerciali specifiche che, per il loro contenuto, potevano essere coperte dal segreto professionale, mentre, nel caso di specie, il danno lamentato deriverebbe non già dal contenuto delle informazioni controverse, bensì da ragioni esogene, quali il legittimo affidamento che la ricorrente afferma di trarre dalla prassi e dalle comunicazioni della Commissione.
76
Nello specifico, la Commissione identifica due danni che la ricorrente avrebbe subito a causa della pubblicazione delle informazioni controverse e ritiene che la gravità di ciascuno di essi non sia sufficientemente provata.
77
Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi ad eventuali condanne nell’ambito di procedimenti civili, la Commissione sostiene, da un lato, che tale asserito danno troverebbe la sua causa determinante non nella suddetta pubblicazione, bensì nella partecipazione della ricorrente all’infrazione constatata dalla Commissione nella decisione sul perossido di idrogeno e perborato. Dall’altro lato, l’interesse di un’impresa, la cui partecipazione a un’intesa è dimostrata, a evitare azioni risarcitorie non sarebbe meritevole di tutela.
78
Quanto agli effetti negativi sull’immagine della ricorrente, la Commissione precisa che tali effetti troverebbero parimenti la loro causa diretta nella pubblicazione della prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007 e che, in ogni caso, essi non raggiungerebbero il grado di gravità necessario a giustificare la concessione di provvedimenti provvisori. Essa aggiunge che la ricorrente non può far valere alcun interesse meritevole di particolare tutela allorquando mira a evitare la pubblicazione di ulteriori dettagli sui fatti integranti l’infrazione, tanto più che i passaggi interessati dalla pubblicazione non conterrebbero alcun giudizio di valore che possa denigrare la ricorrente e ledere gravemente la sua reputazione.
79
Riguardo al carattere irreversibile del danno lamentato dalla ricorrente, la Commissione riconosce che, una volta lette, le informazioni in questione resterebbero nella memoria o su supporti informatici del destinatario anche se la loro pubblicazione fosse, successivamente, revocata. Tuttavia, ciò non sarebbe decisivo nel caso di specie, dal momento che l’impugnazione non rimetterebbe in discussione la valutazione del Tribunale, contenuta ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, secondo la quale tali informazioni non contengono alcun elemento dal contenuto commercialmente sensibile, che, in caso di divulgazione, avrebbe avvantaggiato i suoi partner commerciali e i suoi concorrenti.
80
Per quanto concerne il maggior rischio di essere condannata nell’ambito di azioni risarcitorie, la Commissione ricorda, da un lato, che un danno pecuniario solo eccezionalmente può essere considerato come irreparabile, dal momento che esso potrebbe essere oggetto di un risarcimento pecuniario. In particolare, ciò è quanto accadrebbe se, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, la ricorrente si trovasse in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato. Orbene, nella sua domanda, la ricorrente non avrebbe neanche affermato che la pubblicazione prevista metterebbe in pericolo la sua esistenza o gli farebbe irrimediabilmente perdere le sue quote di mercato. Dall’altro lato, la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558] non è pertinente al fine di dimostrare la pretesa impossibilità di determinare e quantificare adeguatamente il danno pecuniario che la ricorrente subirebbe a causa delle azioni risarcitorie. Infatti, in tale ordinanza si affermerebbe che era impossibile identificare il numero e la qualità di ciascuna delle persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare dunque l’impatto che la pubblicazione di queste ultime avrebbe potuto avere, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici dell’impresa interessata, tenuto conto in particolare della circostanza che le informazioni in questione nella causa che ha dato luogo alla suddetta ordinanza avrebbero costituito informazioni commerciali sensibili e avrebbero quindi riguardato segreti commerciali in senso stretto. Per contro, secondo la Commissione, i danni finanziari asseriti dalla ricorrente nella fattispecie sono connessi soltanto ad azioni risarcitorie o ad azioni di regresso consecutive a un’infrazione delle regole di concorrenza. Di conseguenza, poiché non sarebbe impossibile determinare la cerchia di persone che, in quanto vittime dell’intesa, potrebbero presentare azioni risarcitorie contro la ricorrente, il danno subito da quest’ultima potrebbe essere determinato adeguatamente e quantificato. In ogni caso il danno pecuniario lamentato sarebbe solo ampiamente ipotetico, dato che sarebbe impossibile prevedere l’influenza che avrebbe l’impiego delle informazioni controverse nelle azioni civili, pendenti o potenziali, contro la ricorrente.
81
La Commissione considera, infine, che, poiché l’asserito danno risultante dalla lesione dell’immagine lamentato dalla ricorrente non è grave, non è necessario esaminare se l’ulteriore offesa alla reputazione che potrebbe causare la divulgazione delle informazioni in questione potrebbe essere considerata irreparabile.
82
Per verificare se i provvedimenti provvisori sono urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte. Per conseguire tale scopo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria (ordinanza del vicepresidente della Corte Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P‑R, EU:C:2013:882, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
83
Nella fattispecie, la ricorrente, basandosi sull’ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], afferma che la pubblicazione delle informazioni controverse è idonea ad arrecarle un danno a causa della natura stessa di tali informazioni.
84
Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non solo la ricorrente ha contestato, in sede di impugnazione, la valutazione del Tribunale, contenuta ai punti da 84 a 127 della sentenza impugnata, secondo la quale le informazioni controverse non costituivano segreti commerciali e non erano neppure coperte dal segreto professionale, ma anche, come risulta dai punti da 46 a 69 della presente ordinanza, che un esame prima facie degli argomenti sollevati a sostegno dei motivi di impugnazione pertinenti al riguardo non consente di concludere che la riservatezza di tali informazioni è manifestamente assente.
85
Di conseguenza, per valutare l’urgenza nel caso di specie, si deve partire dalla stessa premessa da cui era partito, per ragioni analoghe, il giudice dei procedimenti sommari nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punti 38 e 47] secondo la quale le informazioni controverse sono coperte dal segreto professionale (v., a contrario, ordinanza del vicepresidente della Corte AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punti da 29 a 33).
86
Orbene, muovendo da tale premessa, la divulgazione delle informazioni controverse causerebbe necessariamente un danno notevole alla ricorrente.
87
Infatti, al pari delle informazioni oggetto della causa che ha dato luogo alla suddetta ordinanza, quelle riguardo alle quali la ricorrente afferma che sono riservate, come risulta dal punto 104 della sentenza impugnata, vertono essenzialmente sul ruolo di quest’ultima nel dare origine e nel continuare l’infrazione constatata dalla decisione sul perossido di idrogeno e perborato e fanno emergere, in modo dettagliato, i contatti collusivi o gli accordi anticoncorrenziali ai quali la ricorrente ha partecipato, menzionando in particolare i nomi di taluni prodotti oggetto di tali contatti o accordi, dati numerici relativi ai prezzi praticati nonché gli obiettivi perseguiti dai partecipanti in termini di prezzi e di ripartizione delle quote di mercato [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 47].
88
Del resto, lo stesso il Tribunale ha riconosciuto, al punto 105 della sentenza impugnata, che la divulgazione delle informazioni per le quali la ricorrente ha richiesto il trattamento riservato sarebbe idonea ad arrecarle un danno grave.
89
Inoltre, non convince l’argomento della Commissione secondo il quale un tale danno non comprometterebbe un interesse meritevole di tutela della ricorrente, dato che esso presuppone che le informazioni controverse non meritino, per loro natura, di essere tutelate dal segreto professionale.
90
Riguardo al carattere irreparabile della divulgazione contestata, è infatti evidente che l’annullamento della decisione controversa non può sovvertire gli effetti della pubblicazione delle informazioni in questione, dato che non potrebbe cancellare la conoscenza di queste ultime da parte delle persone che le abbiano lette [v., per analogia, ordinanze del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 48, nonché AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 35].
91
Orbene, la ricorrente considera che l’irreversibilità della divulgazione delle suddette informazioni comporta l’irreparabilità del danno che essa subirebbe a causa di tale divulgazione. A tal riguardo, essa identifica sostanzialmente due voci di danno che deriverebbero dalla pubblicazione delle informazioni controverse. Essa subirebbe infatti, da un lato, un danno di tipo economico, poiché queste ultime potrebbero essere utilizzate nell’ambito di azioni risarcitorie contro la stessa e, in ogni caso, sarebbero messe a disposizione di un vasto pubblico che potrebbe utilizzarle liberamente, e, dall’altro lato, un danno morale connesso alle conseguenze negative sulla sua reputazione.
92
Senza che sia necessario verificare se tale asserito danno morale sia irreparabile, occorre ricordare, per quanto riguarda la prima voce di danno addotto, che, certamente, salvo circostanze eccezionali, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Ciò non vale, tuttavia, e un siffatto danno può allora essere considerato come irreparabile, se esso non può essere quantificato [ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punti da 50 a 52 e giurisprudenza ivi citata].
93
Orbene, poiché la ricorrente afferma che la divulgazione delle informazioni controverse la esporrebbe a un rischio maggiore nell’ambito di azioni risarcitorie presentate contro di essa, va ricordato che l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, nella fase del procedimento sommario, necessariamente incerta è la possibilità di ottenere in un momento successivo il ristoro di un danno pecuniario, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato. Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a una tale azione di risarcimento del danno per eliminare questa incertezza, dato che la sua finalità è soltanto quella di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nella causa di merito sulla quale s’innesta il procedimento sommario, causa di merito costituita, nella fattispecie, da un giudizio di annullamento [ordinanze del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 53, nonché AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 56].
94
Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerate la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche ed asseritamente riservate relative a elementi come quelli oggetto della fattispecie in esame, segnatamente i nomi di prodotti interessati dall’infrazione, i dati numerici relativi ai prezzi praticati nonché gli obiettivi perseguiti dai partecipanti in termini di prezzi [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 54].
95
A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che il danno che la ricorrente potrebbe subire per effetto della pubblicazione dei suoi asseriti segreti commerciali o di informazioni che la riguardano coperti, in ogni caso, dal segreto professionale sarebbe diverso, sia per natura che per portata, a seconda che i soggetti che ne vengano a conoscenza siano suoi clienti, suoi concorrenti, suoi fornitori, oppure analisti finanziari, o soggetti appartenenti al vasto pubblico. In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di tutte le persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici della ricorrente [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 55].
96
Poiché almeno tale danno dedotto dalla ricorrente può essere considerato grave e irreparabile, si deve concludere che nel caso di specie la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta.
Sulla ponderazione degli interessi
97
Per quanto attiene alla ponderazione degli interessi, la ricorrente afferma, anzitutto, che il danno che subirebbe a causa della divulgazione delle informazioni controverse sarebbe irreversibile e pregiudicherebbe la decisione nel merito. Infatti, in mancanza della sospensione della pubblicazione di tali informazioni, la ricorrente, anche nel caso in cui la sua impugnazione dovesse essere accolta nel merito, subirebbe un danno uguale a quello che subirebbe nel caso in cui rimanesse soccombente. Tanto più che le informazioni controverse sarebbero pubblicate su Internet, il che non impedirebbe che tali informazioni siano consultate anche dopo la loro cancellazione dal sito Internet della Commissione. La ricorrente aggiunge, a tal riguardo, che il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, esige la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.
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Inoltre, la sospensione della pubblicazione delle informazioni controverse non recherebbe invece alcun pregiudizio agli interessi della Commissione. Infatti, avendo quest’ultima già pubblicato una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, l’interesse del pubblico a essere informato sarebbe stato già soddisfatto. Inoltre, poiché la Commissione stessa aveva riconosciuto il carattere riservato delle informazione in questione per cinque anni, sarebbe ragionevole che essa aspetti ancora alcuni mesi e mantenga lo status quo esistente da tempo fino alla pronuncia definitiva sul merito.
99
Infine, per quanto riguarda gli interessi dei terzi e, in particolare, dei soggetti che hanno esercitato azioni risarcitorie, la ricorrente osserva che, da un lato, considerato il lungo periodo intercorso tra la fine dell’infrazione e l’adozione della decisione iniziale della Commissione, i terzi interessati non avrebbero alcun interesse a una rapida pubblicazione di una versione non riservata più dettagliata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato e, dall’altro, questi ultimi avrebbero in ogni caso la possibilità di chiedere vuoi alla Commissione di consentire l’accesso alle informazioni controverse conformemente al regolamento n. 1049/2001, vuoi ai giudici nazionali investiti di azioni risarcitorie di invitare la Commissione a trasmettere tali informazioni in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.
100
Di diverso parere la Commissione sottolinea, anzitutto, che gli argomenti e i motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione non sono sufficientemente seri da far emergere un fumus boni iuris di particolare rilevanza, circostanza che dovrebbe essere presa in considerazione nella ponderazione degli interessi.
101
Dovrebbe poi essere preso in considerazione l’interesse del pubblico a conoscere il più rapidamente possibile i motivi di ogni azione della Commissione, l’interesse degli operatori economici a sapere quali sono i comportamenti che possono esporli a sanzioni, e l’interesse di soggetti lesi dall’infrazione a conoscerne i dettagli onde poter far valere, eventualmente, i loro diritti nei confronti delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
102
Infine, in ottemperanza all’articolo 15 TFUE, i motivi dell’azione della Commissione dovrebbero essere accessibili al pubblico non solo in maniera completa, ma anche in tempi rapidi. Ciò non avverrebbe tuttavia se, nel caso di specie, la Commissione dovesse attendere ancora, circa dieci anni dopo l’adozione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, per divulgare i dettagli dell’infrazione a cui la ricorrente ha partecipato, mentre un’informazione alquanto rapida contribuisce a far rispettare efficacemente il diritto a un risarcimento che la giurisprudenza ha riconosciuto alle vittime di violazioni delle norme in materia di concorrenza. Orbene, l’eventuale ritardo nella divulgazione delle informazioni sulle circostanze essenziali dell’infrazione avrebbe l’effetto di impedire l’esercizio di azioni risarcitorie e, di conseguenza, di compromettere l’efficacia del divieto di intese sancito dall’articolo 101 TFUE, considerate segnatamente le possibilità per i ricorrenti in azioni risarcitorie di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere il risarcimento nonché le norme sulla prescrizione previste dal diritto applicabile.
103
Per rispondere a tali argomenti, occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, i rischi connessi a ciascuna delle possibili soluzioni devono essere ponderati nell’ambito di un procedimento sommario. In concreto ciò ha per conseguenza l’esame del punto se l’interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo. In occasione di tale esame va accertato se l’eventuale annullamento di tale atto ad opera del giudice di merito cagionerebbe una modifica radicale della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto [ordinanze del presidente della Corte Commissione/Atlantic Container Line e a., C‑149/95 P(R), EU:C:1995:257, punto 50, e Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 R e C‑217/03 R, EU:C:2003:385, punto 142, nonché Regno Unito /Commissione, C‑180/96 R, EU:C:1996:308, punto 89].
104
Nella fattispecie, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi, nell’ambito del procedimento principale, sulla questione se la sentenza impugnata e, se del caso, la decisione controversa, debbano essere annullate, segnatamente per violazione del segreto professionale della ricorrente tutelato dall’articolo 339 TFUE, dall’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, dall’articolo 8 della CEDU e dall’articolo 7 della Carta nonché per violazione della natura riservata delle informazioni da pubblicare.
105
In tali circostanze, una sentenza di annullamento sarebbe manifestamente privata di effetto utile se la presente domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e se la Commissione avesse potuto dunque pubblicare immediatamente le informazioni controverse senza attendere tale pronuncia. Infatti, in conseguenza di tale pubblicazione, le informazioni in parola perderebbero in modo irreversibile la tutela conferita dal segreto professionale, cosicché un rigetto della domanda di provvedimenti provvisori pregiudicherebbe de facto la futura decisione nel merito, vertente sulla domanda di annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa.
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Gli argomenti sostenuti dalla Commissione non consentono di concludere che l’interesse di quest’ultima a che sia respinta la domanda di provvedimenti provvisori prevale sull’interesse della ricorrente a che ottenga la sospensione richiesta.
107
Infatti, contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione, poiché dalla valutazione contenuta ai punti da 46 a 70 della presente ordinanza si evince che, nel caso di specie, il fumus boni iuris è sufficiente a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, tale valutazione non può essere rimessa in discussione nell’ambito della ponderazione degli interessi, in particolare quando altri aspetti di tale ponderazione fanno propendere la stessa in un senso favorevole alla ricorrente.
108
È quanto si verifica nel caso di specie. Infatti, per quanto riguarda gli interessi sostenuti dalla Commissione, occorre constatare che l’interesse del pubblico a conoscere il più rapidamente possibile i motivi di ogni azione della Commissione è stato già in gran parte soddisfatto dalla pubblicazione di una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007. Non essendo stato contestata la conformità di tale versione ai requisiti dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, si deve presumere che essa contenesse almeno tutti gli elementi essenziali della motivazione a sostegno di tale decisione. È certamente vero che tale interesse sarebbe soddisfatto in modo ancora più completo in caso di rigetto dell’impugnazione da parte della Corte, evenienza che consente la pubblicazione della versione non riservata più dettagliata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato prevista dalla Commissione. Tuttavia, non si può ritenere che sia possibile soddisfare il suddetto interesse prima ancora della pronuncia di tale sentenza di rigetto senza compromettere l’interesse contrapposto della ricorrente.
109
Per quanto riguarda l’interesse degli operatori economici a sapere quali sono i comportamenti che possono esporli a sanzioni, si deve osservare che, sebbene la prassi della Commissione sia certamente utile a tal riguardo, è la stessa Commissione che, nella presente causa, sembra considerare che gli operatori economici potrebbero orientarsi solo in misura molto limitata alle precedenti decisioni della Commissione al fine di adattare le loro condotte. Di conseguenza, la sollecitudine della Commissione a far conoscere agli altri operatori le ragioni di una decisione della quale questi ultimi in ogni caso potranno avvalersi soltanto in misura limitata non può essere sufficiente a giustificare il sacrificio dell’interesse contrapposto della ricorrente nel caso di specie. Tanto più che il ritardo nella pubblicazione delle informazioni controverse è dovuto in gran parte alla Commissione, la quale sembra anche affermare di aver dedicato il tempo trascorso dalla prima pubblicazione di una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007 ad esaminare nei dettagli gli argomenti delle parti interessate secondo i quali taluni passaggi della motivazione di tale decisione costituivano segreti commerciali.
110
Infine, per quanto attiene all’interesse dei soggetti lesi dall’infrazione a conoscerne i dettagli onde poter far valere, eventualmente, i loro diritti nei confronti delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, si deve necessariamente constatare che, sebbene i motivi di una decisione che accerta un’infrazione possano essere utili ai suddetti soggetti nell’ambito delle loro azioni risarcitorie, resta il fatto che non si può presumere che tali azioni possano fondarsi unicamente sugli elementi che emergono dai suddetti motivi.
111
Peraltro, in tali fattispecie, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che un diniego di accesso ai documenti, compresi quelli trasmessi a un’autorità garante della concorrenza nell’ambito di un programma nazionale di clemenza, possa impedire l’esercizio di tali azioni impone che tale diniego sia fondato su ragioni imperative attinenti alla protezione dell’interesse dedotto e applicabili a ogni documento al quale l’accesso è stato negato. Infatti, soltanto l’esistenza del rischio che un determinato documento rechi concretamente pregiudizio all’interesse pubblico attinente all’efficacia del programma nazionale di clemenza può giustificare il fatto che tale documento non sia divulgato (v., in tal senso, sentenza Donau Chemie e a., C‑536/11, EU:C:2013:366, punti 47 e 48).
112
Di conseguenza, l’interesse dei soggetti lesi che possono fondare le loro asserzioni solo sui documenti trasmessi alla Commissione può essere più rapidamente soddisfatto nell’ambito di una domanda di accesso ai documenti piuttosto che aspettando la pubblicazione dei motivi della decisione che accerta l’infrazione.
113
Del resto, se la Commissione contesta alla ricorrente di non aver indicato se e in che misura la prescrizione fosse interrotta a causa dell’esercizio di eventuali azioni di regresso degli altri partecipanti all’intesa, si deve necessariamente constatare che la stessa Commissione non fornisce alcun elemento che consenta di valutare entro quali limiti la possibilità per i soggetti lesi di far valere i loro diritti nell’ambito di azioni risarcitorie dipenderebbe da una pubblicazione delle informazioni controverse avvenuta ancor prima della pronuncia della sentenza di merito e, in particolare, essa non fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda proprio la prescrizione delle suddette azioni.
114
Da ultimo, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti comporterebbe solo il mantenimento, per un periodo limitato, dello status quo che è esistito per vari anni (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte Radio Telefis Eireann e a./Commissione, 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, EU:C:1989:192, punto 15).
115
Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.
116
Ciò posto, occorre sospendere l’esecuzione della decisione controversa e ordinare alla Commissione di astenersi, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento di impugnazione nella causa C‑162/15 P, dal procedere alla pubblicazione di una versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato più dettagliata, nella parte che riguarda la ricorrente, della versione non riservata di detta decisione pubblicata nel 2007.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
È sospesa l’esecuzione della decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa GmbH, in applicazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento di impugnazione nella causa C‑162/15 P.
2)
Si ordina alla Commissione europea di astenersi, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento di impugnazione nella causa C‑162/15 P, dal procedere alla pubblicazione di una versione non riservata della decisione C (2006) 1766 definitivo della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), più dettagliata, nella parte che riguarda la Evonik Degussa GmbH, della versione non riservata di detta decisione pubblicata nel 2007.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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