ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
4 febbraio 2016 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio comunitario – Domanda di registrazione del marchio figurativo Nael – Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal – Diniego di registrazione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Determinazione del pubblico di riferimento – Valutazione del livello di attenzione del pubblico di riferimento – Valutazione del confronto dei prodotti, della somiglianza dei segni e del rischio di confusione»
Nella causa C‑251/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 maggio 2015,
Emsibeth SpA, con sede a Verona (Italia), rappresentata da A. Arpaia, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da D. Šváby (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, l’Emsibeth SpA (in prosieguo: l’«Emsibeth») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 marzo 2015, Emsibeth/UAMI – Peek & Cloppenburg (Nael) (T‑596/13, EU:T:2015:193; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1663/2012‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg KG e l’Emsibeth (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), così dispone:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(…)
b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
Fatti
3 Il Tribunale, ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, ha riassunto i fatti all’origine della controversia nei seguenti termini:
«1 Il 10 febbraio 2011 l’Emsibeth (…), ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’[UAMI], ai sensi del regolamento [n. 207/2009].
2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: “Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; prodotti per colorare i capelli e per decolorare i capelli; shampoo; lozioni per capelli”.
(…)
5 Il 7 giugno 2011 la Peek & Cloppenburg KG ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti della classe 3: “Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; lozioni per capelli”.
6 L’opposizione si fondava sul marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal, che è stato registrato con il numero 8 924 052 il 27 luglio 2010 e che contraddistingue i prodotti della classe 3 elencati al precedente punto 5 [della sentenza impugnata].
7 Gli impedimenti addotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
8 Il 10 luglio 2012 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.
9 Il 4 settembre 2012 la Peek & Cloppenburg KG ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
10 Con [la decisione controversa], la seconda commissione di ricorso dell’UAMI [(in prosieguo: la commissione di ricorso)] ha accolto il ricorso.
11 In particolare, essa ha dichiarato che il pubblico di riferimento era composto da consumatori medi dell’Unione europea, i quali presterebbero un livello normale di attenzione nel momento dell’acquisto dei prodotti considerati. La commissione di ricorso ha ritenuto che taluni dei prodotti in questione fossero identici, e altri molto simili. Quanto al confronto dei segni, la commissione di ricorso ha affermato che questi presentavano una somiglianza visiva assai elevata e un certo grado di somiglianza fonetica e che, concettualmente, non erano differenti per una parte del pubblico dell’Unione.
12 Nella sua valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha rilevato che l’elemento denominativo “neal” occupava una posizione distintiva autonoma all’interno del marchio anteriore e che tale elemento e l’elemento “nael” del segno richiesto erano simili. Essa ha altresì tenuto conto del fatto che i prodotti considerati erano in alcuni casi identici e in altri molto simili e, ritenendo che tale tipo di prodotti fosse generalmente esposto negli scaffali, ha affermato che l’aspetto visivo giocava un ruolo più importante nella valutazione del rischio di confusione per questo tipo di prodotti. Ne ha concluso che, alla luce delle somiglianze visive e fonetiche e del fatto che i segni non presentavano differenze concettuali per una parte del pubblico di riferimento, sussisteva un rischio di confusione tra i segni in questione. La commissione di ricorso ha aggiunto che il pubblico di riferimento percepirebbe i due segni come appartenenti alla stessa famiglia di marchi, a causa dell’elemento denominativo “mc” del marchio anteriore e del fatto che i consumatori non presteranno attenzione all’inversione delle lettere “a” ed “e”. La commissione di ricorso, infatti, ha ritenuto che “mc neal” possa essere percepito come una versione stilizzata e un’estensione dei prodotti a marchio Nael, o viceversa».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2013, l’Emsibeth ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, deducendo un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
5 In sostanza, l’Emsibeth contestava alla commissione di ricorso il fatto di aver violato detta disposizione, in quanto essa avrebbe dovuto concludere che i segni in questione, considerati nel loro insieme, sono differenti e che non sussiste, quindi, alcun rischio di confusione.
6 Dopo aver ricordato, al punto 21 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 26 di detta sentenza, che i prodotti in questione si rivolgono e sono venduti al grande pubblico. Esso fa poi osservare, al punto 29 di detta sentenza, che, anche se una parte del pubblico di riferimento è composta dai professionisti o dagli specialisti del settore dell’acconciatura che possiedono un livello di attenzione elevato, cionondimeno un’altra parte di tale pubblico di riferimento è costituita dal consumatore medio, ragionevolmente attento e avveduto, il che giustifica che, nella valutazione del rischio di confusione, sia preso in considerazione il pubblico che possiede il livello di attenzione meno elevato. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato, al punto 30 della stessa sentenza, la valutazione della commissione di ricorso in merito al pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione.
7 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti in questione, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Emsibeth secondo il quale tali prodotti non sono identici, poiché i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» sono destinati a professionisti e non al grande pubblico. A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 41 della sentenza impugnata, che i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» oggetto del marchio di cui si chiede la registrazione sono inclusi nei «cosmetici» designati dal marchio anteriore e, pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che tali prodotti sono identici.
8 Per quanto concerne il confronto dei segni sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 45 della sentenza impugnata, che i marchi in conflitto presentino somiglianze, nel senso che entrambi contengono le stesse lettere, rispettivamente, nel singolo elemento del marchio di cui si chiede la registrazione e nell’elemento più lungo del marchio anteriore, anche se le lettere situate al centro di tali elementi, vale a dire la «a» e la «e», non sono presentate nel medesimo ordine. Per quanto riguarda l’elemento denominativo «Mc», che non compare nel marchio di cui si chiede la registrazione, esso occuperebbe solo un posto secondario nel marchio anteriore. Il Tribunale, infatti, ha sottolineato, al punto 46 di tale sentenza, che la parola «neal», attirando maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento a causa della sua lunghezza, occupa una posizione distintiva e dominante all’interno del marchio anteriore. Il Tribunale ha nondimeno constatato, al punto 47 della sentenza impugnata, che la somiglianza visiva tra i marchi in conflitto è ridotta non soltanto dall’elemento denominativo «Mc» proprio del marchio anteriore, ma anche dagli elementi grafici propri del marchio di cui si chiede la registrazione, poiché tali elementi appaiono sotto forma di lettere stilizzate; la lettera «l», in particolare, assume la forma di una foglia. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, ossia che i marchi in conflitto presentano «una somiglianza visiva molto elevata», che tali marchi presentano solo un livello di somiglianza visiva medio.
9 Per quanto riguarda il confronto fonetico, il Tribunale ha proceduto, al punto 48 della sentenza impugnata, a un confronto dei marchi in conflitto basato sulla loro pronuncia sia nella lingua inglese sia in varie lingue parlate dal pubblico di riferimento. A tale proposito, il Tribunale ha constatato che il pubblico di riferimento non anglofono, considerata la lunghezza della parola «neal» e la difficoltà di comprendere e di pronunciare il termine «Mc», potrebbe avere difficoltà nel ricordarsi di quest’ultimo elemento. Esso pertanto ha concluso, al punto 49 di detta sentenza, che la presenza delle lettere «ea» nel marchio anteriore e delle lettere «ae» nel marchio di cui si chiede la registrazione contribuisce a conferire una pronuncia simile dei marchi in conflitto in alcune lingue del pubblico di riferimento e, di conseguenza, che tali marchi presentano una debole somiglianza fonetica.
10 Quanto al confronto concettuale dei segni in conflitto, il Tribunale ha ritenuto, al punto 50 della sentenza impugnata, che le persone che possiedono una conoscenza di alcune lingue potrebbero procedere a un confronto concettuale tra i marchi in conflitto e che, per tali persone, detti marchi non risulteranno simili sul piano concettuale. Tuttavia, il Tribunale ha altresì ritenuto che le persone suddette non costituiscono una parte significativa del pubblico di riferimento. Pertanto, esso ha concluso che non si deve procedere a un confronto di tal genere, giacché, per la grande maggioranza del pubblico di riferimento, i marchi in esame non rivestono alcun significato e tale confronto sarebbe privo di incidenza sulla valutazione del rischio di confusione.
11 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 53 di tale sentenza, che, poiché i prodotti protetti dai marchi di cui trattasi sarebbero in libera vendita nella grande distribuzione e potrebbero, quindi, essere scelti direttamente dal cliente, la scelta dei prodotti in questione avverrebbe, generalmente, su base visiva, sicché tale aspetto visivo rivestirebbe maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione rispetto all’aspetto fonetico.
12 Infine, il Tribunale ha dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che, alla luce dell’importanza dell’aspetto visivo nella valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, del livello medio di somiglianza visiva, della debole somiglianza fonetica e del fatto che i prodotti considerati sono in parte identici e in parte molto simili, sussiste un rischio di confusione tra tali marchi nella percezione del pubblico di riferimento.
13 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Emsibeth in quanto infondato.
Conclusioni dinanzi alla Corte
14 Con la sua impugnazione, l’Emsibeth chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– decidere nel merito della causa, e
– condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Sull’impugnazione
15 Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
16 Tale disposizione deve trovare applicazione nell’ambito della presente impugnazione.
17 A sostegno della sua impugnazione l’Emsibeth deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale motivo è suddiviso in quattro parti, che conviene esaminare in successione, se del caso congiuntamente.
Sulle parti prima, seconda e terza del motivo unico
Argomenti dell’Emsibeth
18 Con la prima parte del motivo unico, l’Emsibeth adduce che il Tribunale ha commesso un errore nell’individuazione del pubblico di riferimento e nella valutazione del suo livello di attenzione.
19 Secondo l’Emsibeth, la sentenza impugnata è incoerente quanto alla valutazione dell’effettiva capacità del pubblico di riferimento di distinguere i marchi in conflitto. L’Emsibeth evidenzia in particolare che, nonostante il Tribunale abbia affermato che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dotato di un livello medio di attenzione, il medesimo ha ritenuto tale pubblico incapace di percepire la differenza tra tali marchi.
20 Inoltre, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il consumatore medio costituirebbe una valutazione eccessivamente restrittiva, in quanto l’Emsibeth venderebbe i propri prodotti esclusivamente ai professionisti del settore dell’acconciatura e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione tali professionisti, i quali, possedendo un livello di attenzione superiore, possono meglio valutare le differenze tra i marchi e la provenienza dei prodotti.
21 Con la seconda parte del motivo unico, l’Emsibeth contesta la valutazione del Tribunale relativa alla somiglianza dei prodotti coperti dai marchi in conflitto. La ricorrente sostiene che tali prodotti non sono identici poiché i prodotti per colorare e per decolorare i capelli, il cui impiego richiede un’esperienza specifica, sono destinati alla vendita ai professionisti e, pertanto, non sono venduti al grande pubblico. Il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione, non avrebbe tenuto conto di alcun fattore tra cui, in particolare, la natura, la destinazione o l’impiego differenti dei prodotti.
22 Con la terza parte del motivo unico, l’ Emsibeth contesta la valutazione del Tribunale relativa al confronto dei segni in conflitto, secondo la quale esiste un livello medio di somiglianza visiva e un debole livello di somiglianza fonetica, mentre non esisterebbe alcuna somiglianza concettuale tra i marchi.
23 Per quanto riguarda il confronto visivo, essa sostiene che il marchio di cui si chiede la registrazione presenta una configurazione grafica particolare tale da conferirgli un forte carattere distintivo, considerato dominante nell’impressione visiva. A tale riguardo, l’Emsibeth afferma che il Tribunale non ha né esaminato né preso in debita considerazione la presenza degli elementi grafici in parola che possono suscitare nei consumatori una percezione diversa dei marchi in conflitto.
24 Inoltre, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di aver compiuto, al punto 46 della sentenza impugnata, una valutazione errata, in quanto esso ha proceduto al confronto dei soli termini «neal» e «nael», non tenendo conto dell’elemento «Mc», arbitrariamente ritenuto meno importante. Secondo l’Emsibeth, infatti, quest’ultimo elemento, creando giustamente una differenza visiva marcata e rilevante nella struttura dei due marchi in conflitto, conferisce al marchio anteriore una maggiore lunghezza nonché una configurazione visiva diversa, e presenta un forte impatto visivo.
25 Pertanto, la ricorrente contesta la constatazione del Tribunale, di cui al punto 47 della sentenza impugnata, secondo la quale i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza visiva, mentre in realtà si tratterebbe di un livello debole, se non inesistente.
26 Per quanto concerne il confronto fonetico, l’Emsibeth adduce che l’elemento «Mc», oltre ad avere un forte impatto sulla sonorità globale del marchio anteriore, porta il pubblico di riferimento non anglofono ad adottare la pronuncia inglese per leggere integralmente tale marchio. Di conseguenza, secondo l’Emsibeth, il Tribunale ha erroneamente valutato, al punto 48 della sentenza impugnata, la somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto, non tenendo conto, nell’ambito del confronto, dell’elemento «Mc», data la difficoltà per la parte non anglofona del pubblico di riferimento di pronunciarlo e di comprenderlo.
27 Per quanto riguarda il confronto concettuale, l’Emsibeth contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale il marchio denominativo «Mc Neal» sarebbe percepito come un termine privo di significato da parte della maggioranza del pubblico di riferimento. Essa sostiene, invece, che è evidente che il termine è generalmente percepito come un patronimico di origine scozzese da parte di tutto tale pubblico, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza e dalla lingua parlata.
Giudizio della Corte
28 Occorre ricordare che, conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione di una pronuncia del Tribunale è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49, e ordinanza Walcher Meβtechnik/UAMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, punto 26).
29 A tale proposito, secondo giurisprudenza costante della Corte, le constatazioni relative alle caratteristiche del pubblico di riferimento e all’attenzione, alla percezione o all’atteggiamento dello stesso rientrano nell’ambito delle valutazioni di fatto (sentenza Henkel/UAMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, punto 51, e ordinanza ara/UAMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, punto 40).
30 Del pari, anche la valutazione della somiglianza dei prodotti controversi così come la valutazione delle somiglianze tra i segni in conflitto fanno parte di un’analisi dei fatti che esula, fatta eccezione per i casi di snaturamento, dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, ordinanza Apple Computer/UAMI, C‑416/08 P, EU:C:2009:450, punto 28; sentenza Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09, EU:C:2010:488, punto 50, e ordinanza Zoo Sport/UAMI, C‑675/13 P, EU:C:2014:2079, punto 22).
31 Nel caso di specie, gli argomenti avanzati dall’Emsibeth nell’ambito della prima parte del motivo unico sono diretti a dimostrare che il pubblico di riferimento è composto dai soli professionisti del settore dell’acconciatura, dotati di un livello di attenzione elevato, e non, come ha giudicato il Tribunale, dal consumatore medio, dotato di un livello di attenzione medio. Ebbene, avanzare simili argomenti equivale a contestare la valutazione dei fatti pertinenti e degli elementi di prova dedotti effettuata dal Tribunale, allo scopo di ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale.
32 Ciò vale anche per gli argomenti dell’Emsibeth avanzati nell’ambito della seconda parte del motivo unico, relativi alla somiglianza dei prodotti di cui trattasi.
33 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, con le parti prima e seconda del suo motivo unico, l’Emsibeth tenta di far riesaminare alla Corte le valutazioni fattuali operate dal Tribunale, senza peraltro dimostrare né affermare che il Tribunale avrebbe compiuto uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.
34 Così facendo, l’Emsibeth si prefigge in realtà l’obiettivo di ottenere un mero riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in tal senso, ordinanze Abbott Laboratories/UAMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, punto 85, nonché Think Schuhwerk/UAMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
35 Pertanto, le parti prima e seconda del motivo unico devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.
36 Nell’ambito della terza parte del motivo unico, relativa al confronto dei segni in conflitto, gli argomenti dell’Emsibeth sono parimenti volti a contestare la valutazione dei fatti pertinenti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.
37 L’Emsibeth, infatti, mette in discussione, in sostanza, la ponderazione effettuata dal Tribunale tra i diversi elementi dei segni in conflitto. Orbene, tale ponderazione è di carattere fattuale (v. sentenza United States Polo Association/UAMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, punto 61) e, in quanto tale, esula, a mente della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente ordinanza, dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
38 L’Emsibeth sostiene, inoltre, che il confronto dei segni in conflitto avrebbe dovuto tener conto sia della presenza degli elementi grafici del marchio di cui si chiede la registrazione sia del termine «Mc» del marchio anteriore. Il Tribunale avrebbe, quindi, commesso un errore per essersi limitato a confrontare i termini «neal» e «nael».
39 Tale argomento deriva, tuttavia, da una lettura errata della sentenza impugnata. Occorre, infatti, constatare che, contrariamente a quanto sostiene l’Emsibeth, il Tribunale, nella sua valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, ai punti da 45 a 47 della sentenza impugnata, ha tenuto conto sia dell’elemento denominativo «Mc» del marchio anteriore sia degli elementi grafici del marchio di cui si chiede la registrazione.
40 Di conseguenza, la terza parte del motivo unico dev’essere dichiarata, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
41 Da tutti i rilievi che precedono risulta che le prime tre parti del motivo unico sollevato dall’Emsibeth devono essere respinte in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.
Sulla quarta parte del motivo unico
Argomenti dell’Emsibeth
42 Con la quarta parte del suo motivo unico, l’Emsibeth sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione dei principi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, non ha compiuto una valutazione corretta del rischio di confusione. Essa adduce in particolare l’assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto sui piani visivo, fonetico e concettuale. Inoltre, la ricorrente ritiene che i prodotti oggetto del marchio di cui si chiede la registrazione siano destinati esclusivamente ai professionisti e che, di conseguenza, detti prodotti non saranno esposti negli scaffali accessibili al grande pubblico, il che esclude un confronto visivo diretto tra i marchi in conflitto.
Giudizio della Corte
43 Con la quarta parte, l’Emsibeth contesta, in sostanza, al Tribunale il fatto di non aver correttamente applicato la regola, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
44 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, sebbene la valutazione di questi fattori sia una questione di fatto che esula dal controllo della Corte, omettere di prendere in considerazione tutti questi fattori costituisce, per contro, un errore di diritto e, in quanto tale, detta omissione può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’esercizio di un’impugnazione (sentenza Union Investement Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, punto 45).
45 A tale riguardo, costituisce un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse (ordinanza Adler Modemärkte/UAMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
46 Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v., in tal senso, sentenza Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nel caso di specie, il Tribunale ha, in primo luogo, confermato, ai punti da 24 a 30 della sentenza impugnata, le conclusioni della commissione di ricorso relative al pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione, dichiarando che tale pubblico è composto dal consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto, e che presenti un grado medio di attenzione.
48 In secondo luogo, ai punti da 40 a 42 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i prodotti di cui trattasi sono in parte identici e in parte molto simili.
49 In terzo luogo, il Tribunale, ai punti da 45 a 51 della sentenza impugnata, da un lato, ha concluso che i marchi in conflitto presentano un livello di somiglianza medio sul piano visivo e debole sul piano fonetico, e, dall’altro, ha giudicato che, giacché tali marchi non rivestono alcun significato per la maggioranza del pubblico, non occorreva procedere a un confronto concettuale.
50 Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale è giunto alla conclusione, al punto 55 della sentenza impugnata, che esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame nella percezione del pubblico di riferimento.
51 Così facendo, il Tribunale ha compiuto, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente ordinanza, una valutazione globale del rischio di confusione.
52 Di conseguenza, occorre respingere la quarta parte del motivo unico in quanto manifestamente infondata.
53 Ne consegue che il motivo unico dedotto dall’Emsibeth a sostegno della sua impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
54 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
55 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è adottata senza che l’impugnazione sia stata notificata alla parte convenuta, occorre disporre che l’Emsibeth sostenga le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) L’Emsibeth SpA sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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