ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
6 ottobre 2015 ( * )
«Impugnazione — Intervento — Interesse alla soluzione della controversia»
Nella causa C‑418/15 P(I),
avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2015,
Cap Actions SNCM, con sede in Marsiglia (Francia), rappresentato da C. Bonnefoi, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), con sede in Marsiglia,
ricorrente in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e B. Stromsky, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, M. Wathelet,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, il Cap Actions SNCM (in prosieguo: il «Cap Actions), un fondo comune di investimento tramite il quale alcuni dipendenti della Société nationale maritime Corse Méditérannée (SNCM) detengono il 9% del capitale di detta società, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 7 luglio 2015, SNCM/Commissione (T‑1/15, EU:T:2015:489; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), che respinge la sua istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente in primo grado nella causa T‑1/15, dirette all’annullamento della decisione 2014/882/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA 16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM (GU 2014, L 357, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
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Inoltre, il Cap Actions chiede alla Corte di accogliere la sua istanza d’intervento.
3
La Commissione europea ha presentato le proprie osservazioni sull’impugnazione il 7 settembre 2015.
Sull’impugnazione
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A norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a uno di essi.
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Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi del predetto articolo 40, secondo comma, deve essere definita con riguardo all’oggetto stesso della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v. ordinanza del presidente della Corte Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2013:83, punto 7 e la giurisprudenza ivi citata).
6
A tale riguardo si deve verificare, in particolare, che il soggetto che ha proposto istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo (v. ordinanza del presidente della Corte Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, punto 7 e la giurisprudenza ivi citata). In linea di principio, si può ritenere che un interesse alla soluzione della controversia sia sufficientemente diretto solo nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del richiedente l’intervento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 61; Schenken/Air France e Commissione, C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332, punti 14 e 15, nonché Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, punti 4 e 11].
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Con la sua impugnazione, il Cap Actions addebita al Tribunale di aver interpretato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia in maniera errata. In sostanza, il Cap Actions deduce cinque motivi attinenti:
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in primo luogo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione del principio della parità di trattamento, per non aver tenuto conto del fatto che, prima dell’adozione della decisione controversa, non era stato riaperto il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale, con la sentenza Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415), della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della [SNCM] (GU 2009, L 225, pag. 180);
—
in secondo luogo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare che la circostanza che il Cap Actions rappresenti l’interesse collettivo degli azionisti dipendenti della SNCM non è idonea, di per sé, a fondare un interesse diretto e attuale del Cap Actions alla soluzione della controversia sottoposta a detto giudice ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia;
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in terzo luogo, a un errore di valutazione commesso dal Tribunale nel dichiarare che il Cap Actions non ha dimostrato che la procedura di amministrazione controllata in corso a livello nazionale sarebbe stata sospesa in caso di annullamento della decisione controversa;
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in quarto luogo, a un errore di diritto in quanto il Tribunale ha assimilato gli interessi dell’azionista principale, Transdev, che intende abbandonare il trasporto marittimo, a quelli degli azionisti dipendenti, rappresentati dal Cap Actions, che mirano a salvaguardare sia il loro patrimonio che il loro impiego, e,
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in quinto luogo, a un errore di valutazione commesso dal Tribunale nel dichiarare che l’interesse del Cap Actions alla soluzione della controversia sottoposta a detto giudice non era distinto da quello della SNCM.
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Occorre esaminare, innanzitutto, il primo motivo, poi, congiuntamente, il secondo e il quinto motivo, che sollevano, in sostanza, la stessa questione di diritto, e infine, in successione, il terzo e il quarto motivo.
Sul primo motivo
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Con il suo primo motivo, il Cap Actions sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, nell’ordinanza impugnata, del fatto che, prima dell’adozione della decisione controversa, non era stato riaperto il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale, con la sentenza Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415), della decisione 2009/611.
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Tale omessa presa in considerazione avrebbe generato una disparità nell’accesso alle procedure in materia di aiuti di Stato tra due soggetti che hanno proposto istanza di intervento, vale a dire, da un lato, la Corsica Ferries France (in prosieguo: la «Corsica Ferries»), che chiedeva di intervenire nella causa T‑1/15 a sostegno delle conclusioni della Commissione e, dall’altro, il Cap Actions, che chiedeva di intervenire nella stessa causa a sostegno delle conclusioni della SNCM. Il Cap Actions evidenzia, a tal fine, che, al punto 9 dell’ordinanza SNCM/Commissione (T‑1/15, EU:T:2015:487), in cui viene ammesso l’intervento della Corsica Ferries, il Tribunale si è riferito in particolare al fatto che quest’ultima, che è una concorrente della SNCM, aveva attivamente partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Il Cap Actions sostiene di essere stato privato della possibilità di fare lo stesso a causa del rifiuto della Commissione di riaprire il procedimento di indagine formale, nonostante alcune domande in tal senso rivoltele dalla Repubblica francese e dalla SNCM, a seguito dell’annullamento della decisione 2009/611.
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Al riguardo, occorre ricordare che il fatto di consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale, laddove essa disponeva degli elementi per farlo e tale motivo non riguarda una delle motivazioni esposte dal Tribunale nella sua decisione, equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (v., in tal senso, sentenze Langnese‑Iglo/Commissione, C‑279/95 P, EU:C:1998:447, punto 55, e Pêra‑Grave/UAMI, C‑249/14, EU:C:2015:459, punto 24).
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L’argomento del Cap Actions, riassunto al punto 10 della presente ordinanza, muove dalla premessa secondo cui esso avrebbe partecipato al procedimento di indagine formale se detto procedimento fosse stato riaperto a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione 2009/611. Orbene, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), le parti interessate ai sensi di detto articolo 108, paragrafo 2, hanno il diritto di presentare osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale. Pertanto, implicitamente ma necessariamente, il Cap Actions afferma, dinanzi alla Corte, che esso aveva detta qualità nell’ambito del procedimento di indagine formale relativo agli aiuti oggetto della decisione controversa.
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Tuttavia, occorre osservare che il Cap Actions non ha fatto valere, dinanzi al Tribunale, la sua asserita qualità di parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ne consegue che esso non è legittimato a basarsi su detta qualità dinanzi alla Corte per chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
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Certamente, il Cap Actions denuncia dinanzi alla Corte un’asserita disparità di trattamento nei suoi confronti, in ragione dell’ammissione della Corsica Ferries, con l’ordinanza SNCM/Commissione (T‑1/15, EU:T:2015:487), a intervenire nella causa T‑1/15 a sostegno delle conclusioni della Commissione, segnatamente in quanto la Corsica Ferries aveva attivamente partecipato al procedimento di indagine formale relativo agli aiuti oggetto della decisione controversa.
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Tuttavia, l’ammissione da parte del Tribunale di un soggetto che richiede di intervenire in un procedimento, sulla base degli argomenti che lo stesso ha dedotto dinanzi a detto giudice, non può, di per sé, incidere sull’esito riservato all’istanza d’intervento di un terzo nel medesimo procedimento, qualora la situazione di quest’ultimo fosse diversa ed egli abbia fatto valere, dinanzi al Tribunale, argomenti diversi a sostegno della propria domanda rispetto alla persona che è stata ammessa a intervenire.
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Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sul secondo e sul quinto motivo
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Nell’ambito del suo secondo motivo, che riguarda il punto 11 dell’ordinanza impugnata, il Cap Actions ricorda che esso rappresenta gli interessi dei dipendenti della SNCM che in detta società detengono azioni sul cui valore inciderebbe direttamente la decisione controversa. I suddetti dipendenti, in quanto azionisti, avrebbero, pertanto, un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia di cui il Tribunale è investito. L’intervento del Cap Actions eviterebbe molteplici interventi individuali e quest’ultimo osserva che, per tale motivo, la Corte adotta un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento per quanto riguarda le associazioni, citando a sostegno della propria tesi l’ordinanza del presidente della Corte National Power e PowerGen/Commissione [C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 66]. Secondo il Cap Actions, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, nonostante tali circostanze, che esso non ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in questione.
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Con il suo quinto motivo, che riguarda i punti da 14 a 16 dell’ordinanza impugnata, il Cap Actions rimette in discussione il rilievo del Tribunale secondo cui esso non ha fornito alcun elemento concreto e corroborato idoneo a distinguere il suo interesse da quello della SNCM. Il Cap Actions sottolinea di possedere una personalità giuridica distinta dalla SNCM e che il suo interesse consiste nella difesa del patrimonio degli azionisti dipendenti che rappresenta. Lo stesso osserva che questi ultimi vedono direttamente il valore delle loro azioni deprezzarsi a causa dei contenziosi in corso dinanzi agli organi dell’Unione, relativi agli aiuti di Stato corrisposti alla SNCM, e segnatamente della causa T‑1/15, pendente dinanzi al Tribunale, nella quale esso chiede di intervenire.
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Certamente, gli interessi finanziari degli azionisti dipendenti, difesi dal Cap Actions, al pari dei suoi propri interessi in quanto persona giuridica, possono essere colpiti in modo rilevante dall’esito della controversia pendente dinanzi al Tribunale, nella quale la SNCM è parte principale. Infatti, la soluzione fornita a tale controversia è idonea ad avere un impatto considerevole sulla situazione finanziaria della SNCM e, pertanto, sul valore delle azioni detenute tramite il Cap Actions.
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Tuttavia, un siffatto pregiudizio, ancorché rilevante, arrecato agli interessi economici e finanziari degli azionisti di una società che è una delle parti principali in una causa pendente dinanzi al Tribunale, nonché agli interessi del fondo di investimento tramite il quale alcuni investitori detengono le loro azioni in detta società, non può considerarsi come un pregiudizio diretto arrecato agli interessi di detti azionisti e di detto fondo, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 5 e 6 della presente ordinanza, dal momento che esso non modifica la situazione giuridica di questi ultimi. Infatti, detti interessi si confondono con quelli della stessa società che è parte principale nella controversia in questione e sono colpiti dalla soluzione fornita a detta controversia solo in maniera indiretta, tramite le conseguenze che tale soluzione presenta nei confronti di detta parte principale (ordinanza del presidente della Corte AITEC e a./Commissione, C‑97/92, C‑105/92 e C‑106/92, EU:C:1993:954, punto 15).
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Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, né al punto 11 dell’ordinanza impugnata né ai punti da 14 a 16 della stessa, statuendo che gli interessi invocati dal Cap Actions dinanzi ad esso non sono colpiti in maniera diretta dall’esito della controversia di cui è investito e non soddisfano, quindi, i requisiti di cui all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
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Il secondo e il quinto motivo devono, quindi, essere respinti.
Sul terzo motivo
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Con il suo terzo motivo, che riguarda il punto 12 dell’ordinanza impugnata, il Cap Actions sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione statuendo che esso non ha dimostrato che la procedura di amministrazione controllata in corso sarebbe stata sospesa in caso di annullamento della decisione controversa. Il Cap Actions insiste sul fatto che l’esito di detta procedura di amministrazione controllata dipende dall’esito delle controversie in corso dinanzi agli organi dell’Unione relativi agli aiuti di Stato corrisposti alla SNCM, e segnatamente della causa T‑1/15, pendente dinanzi al Tribunale. Infatti, dette controversie sarebbero il motivo per il quale l’azionista principale della SNCM, ossia l’impresa pubblica Transdev, ha avviato la procedura di amministrazione controllata. Secondo il Cap Actions, in assenza di tali controversie, il disavanzo della SNCM sarebbe stato riassorbito da una ristrutturazione aziendale.
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A tale riguardo, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi di detto articolo 265, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenza Bavaria/Commissione, C‑445/11 P, EU:C:2012:828, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
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Nel caso di specie il Tribunale ha statuito, al punto 12 dell’ordinanza impugnata, che la SNCM è coinvolta in numerosi procedimenti pendenti dinanzi alla Corte e che, pertanto, le somme in questione nella decisione controversa sono solo una parte delle somme che devono essere rimborsate, in tale fase, da parte del beneficiario dell’aiuto. È sulla base di tali constatazioni che il Tribunale ha concluso che non fosse dimostrato che la procedura di amministrazione controllata pendente dinanzi ai giudici nazionali sarebbe stata sospesa in caso di annullamento della decisione controversa.
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Orbene, dinanzi alla Corte, il Cap Actions si limita ad affermare, al riguardo, che, alla luce degli elementi di prova che esso ha presentato al Tribunale, l’azionista principale Transdev ha deciso di avviare la procedura di amministrazione controllata dinanzi ai tribunali nazionali a causa delle controversie in materia di aiuti di Stato pendenti a livello dell’Unione. Tali argomenti non sono idonei a dimostrare l’inesattezza materiale delle constatazioni in punto di fatto su cui si fonda il punto 12 dell’ordinanza impugnata.
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Si deve, quindi, necessariamente osservare che, nel contestare le valutazioni in punto di fatto espresse dal Tribunale al punto 12 dell’ordinanza impugnata senza dimostrare che l’inesattezza materiale di dette valutazioni risulterebbe dai documenti del fascicolo, il Cap Actions deduce argomenti irricevibili.
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Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo
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Con il suo quarto motivo, relativo al punto 13 dell’ordinanza impugnata, il Cap Actions sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha assimilato gli interessi dell’azionista principale, che è la Transdev e non lo Stato francese in quanto tale, a quelli degli azionisti dipendenti, rappresentati dal Cap Actions. Quest’ultimo afferma che la Transdev intende abbandonare il trasporto marittimo, mentre gli azionisti dipendenti mirano a salvaguardare sia il loro patrimonio che il loro impiego. Il Cap Actions avrebbe, pertanto, un interesse proprio alla soluzione della controversia di cui il Tribunale è investito, che diverge da quello dell’azionista principale.
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Al riguardo, come dichiarato al punto 20 della presente ordinanza, gli interessi economici e finanziari degli azionisti di una società si confondono, in linea di principio, con quelli della stessa società che è parte principale in una controversia. Certamente, gli azionisti di cui il Cap Actions rappresenta gli interessi nel caso di specie sono anche dipendenti della SNCM, ma bisogna sottolineare che il Cap Actions rappresenta i loro interessi in quanto azionisti, come esso afferma esplicitamente nell’ambito della sua impugnazione.
31
Il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che, in deroga alla norma ricordata al punto precedente della presente ordinanza, la circostanza per cui un azionista di minoranza di una società abbia interessi divergenti rispetto all’azionista principale della medesima e quindi, se del caso, rispetto alla società stessa può, eventualmente, attribuire a tale azionista di minoranza un interesse alla soluzione di una controversia nella quale la società in questione è una delle parti principali, distinto dall’interesse di quest’ultima. Per avvalersi di tale deroga, è tuttavia necessario che l’azionista di minoranza adduca elementi concreti che dimostrino la sussistenza di tale divergenza di interessi rispetto alla soluzione della controversia in questione, tenuto conto dell’oggetto della stessa.
32
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha statuito, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che il Cap Actions non aveva fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la sussistenza di una siffatta divergenza. Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente ordinanza, il Cap Actions invoca argomenti irricevibili contestando tale valutazione fattuale senza dimostrare che l’inesattezza materiale della stessa risulti dai documenti del fascicolo.
33
Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
34
Da quanto suesposto risulta che, poiché nessuno dei motivi dedotti dal Cap Actions a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
35
L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisca sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Cap Actions e quest’ultimo è rimasto soccombente, esso dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Cap Actions SNCM è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
Firme
( * ) Lingua processuale: il francese.
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