ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
28 settembre 2016 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Restrizioni – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47 – Applicazione»
Nella causa C‑542/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 10 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2015, nel procedimento penale a carico di
Angela Manzo,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE nonché dell’articolo 47 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti della sig.ra Angela Manzo per violazione della normativa italiana in materia di raccolta di scommesse.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
3 Il procedimento principale si inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello delle cause all’origine delle sentenze del 12 settembre 2013, Biasci e a. (C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550), nonché dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).
4 Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 24 settembre 2013 dalla Guardia di Finanza di Mondragone (Italia) nei locali di un centro di trasmissione dati gestito dalla sig.ra Manzo e affiliato all’UniqGroup ltd., società di diritto maltese, ha rivelato l’esistenza, in tale centro, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature utilizzate per la raccolta di scommesse.
5 È stato inoltre avviato un procedimento penale nei confronti della sig.ra Manzo.
6 Dinanzi al giudice del rinvio, ella ha sostenuto che la sua condotta non costituirebbe reato, in quanto la raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto dell’UniqGroup deve ritenersi lecita, per contrasto della legislazione interna con gli articoli 49 e 56 TFUE.
7 Ella sostiene, a tal riguardo, che l’UniqGroup è stata esclusa dalla gara indetta nel 2012 con la motivazione che non avrebbe presentato due attestazioni della capacità economica e finanziaria rilasciate da due diversi istituti bancari.
8 In tale contesto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, parzialmente identiche a quelle poste nelle cause all’origine delle sentenze del 12 settembre 2013, Biasci e a. (C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550), nonché dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645):
«1) [Se] gli artt. [49 e 56 TFUE] nonché i principi di parità di trattamento ed effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (...) per il rilascio di concessioni avent[e] clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della capacità economico-finanziaria in ragione dell’assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.
2) [Se] l’art. 47 della direttiva 2004/18/CE (...) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (...) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito della] capacità economico‑fìnanziaria in ragione dell’assenza di documenti e [di] scelte alternative così come previste dalla normativa nazionale.
3) [Se] gli artt. [49 e 56 TFUE] ost[i]no ad una normativa nazionale che impedisca, di fatto, qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività in particolare [secondo le statuizioni contenute nella sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a., (C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550)] nei casi in cui avviene un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presente sul territorio».
Sulle questioni pregiudiziali
9 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
10 Tale norma trova applicazione nella causa in esame.
11 In via preliminare va rilevato che se è pur vero che, nella formulazione della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si è riferito ai principi di parità di trattamento e di effettività, occorre constatare come l’ordinanza di rinvio non contenga alcuna precisazione né riguardo alle ragioni che hanno indotto tale giudice ad interrogarsi sull’interpretazione dei summenzionati principi nell’ambito del procedimento principale, né riguardo al nesso tra tali principi e la normativa nazionale in esame nel procedimento principale.
12 Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo.
13 Dal momento che, al punto 50 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Corte ha risposto, con riferimento all’articolo 49 TFUE, a una questione identica alla prima questione posta nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in tale sentenza si attaglia pienamente a detta prima questione per quanto riguarda l’articolo 49 TFUE.
14 Peraltro, come ricordato dalla Corte al punto 37 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o scoraggino l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE.
15 Una disposizione di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale può dissuadere gli operatori economici dal partecipare ad una gara e può pertanto costituire altresì una restrizione della libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE.
16 Quanto alla giustificazione di una restrizione siffatta, le considerazioni espresse ai punti da 39 a 49 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), con riferimento alla libertà di stabilimento appaiono pienamente adattabili alla libera prestazione di servizi.
17 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
18 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 47 della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza consentire che tale capacità venga dimostrata mediante qualsiasi altro documento.
19 Dal momento che, al punto 34 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Corte ha risposto a una questione identica alla seconda questione posta nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in tale sentenza si attaglia pienamente a detta seconda questione.
20 Ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2004/18, in particolare il suo articolo 47, dev’essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel suo ambito di applicazione.
21 Quanto alla terza questione, occorre rilevare che né la sua formulazione, del resto poco chiara, né le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella propria ordinanza di rinvio consentono di individuare chiaramente i profili sotto cui tale questione pone un interrogativo distinto da quello della prima questione pregiudiziale, anch’essa riguardante l’interpretazione degli articoli 49 e 46 TFUE con riferimento alla stessa disposizione di diritto nazionale. Ciò considerato, detta terza questione non richiede una risposta distinta da quella già fornita alla prima questione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare il suo articolo 47, dev’essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel suo ambito di applicazione.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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