PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentata il 29 ottobre 2015 1 ( 1 )
Causa C‑455/15 PPU
P
contro
Q
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg, Svezia)]
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Motivo di non riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale — Articolo 23, lettera a) — Decisione manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto — Articolo 24 — Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine»
I – Introduzione
1.
La presente questione pregiudiziale del 25 agosto 2015, pervenuta alla Corte il 28 agosto 2015, invita quest’ultima a pronunciarsi sulla portata degli articoli 23, lettera a), e 24 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ).
2.
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra P e Q riguardante l’affidamento di una delle loro due figlie.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
9)
“diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
(…)».
4.
L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», dispone quanto segue:
«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».
5.
L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», così recita:
«1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:
a)
interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure
b)
chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 è applicabile:
a)
su richiesta di una parte o
b)
su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c)
su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.
3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro
a)
è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
b)
è la precedente residenza abituale del minore; o
c)
è il paese di cui il minore è cittadino; o
d)
è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e)
la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
5. Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».
6.
L’articolo 20 di detto regolamento, intitolato «Provvedimenti provvisori e cautelari», dispone quanto segue:
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».
7.
L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Riconoscimento delle decisioni», così recita:
«Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
8.
L’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», prevede quanto segue:
«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
a)
se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(...)».
9.
L’articolo 24 di tale regolamento, intitolato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», dispone quanto segue:
«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui [all’articolo] 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».
10.
L’articolo 26 di detto regolamento, intitolato «Divieto di riesame del merito», prevede quanto segue:
«In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».
11.
L’articolo 27 dello stesso regolamento, intitolato «Sospensione del procedimento», prevede quanto segue:
«1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
(…)».
B – Convenzione dell’Aia del 1980
12.
L’articolo 13 della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa il 25 ottobre 1980 all’Aia (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), così recita:
«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:
a)
che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b)
che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
l’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale».
III – Controversia principale e questioni pregiudiziali
13.
P e Q hanno avuto due figlie, la prima, V, è nata nel 2000, la seconda, S, è nata nel 2009.
14.
La coppia si era costituita nel 1997; il 6 febbraio 2006 ( 3 ), il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė, Lituania) ha messo fine al matrimonio di P e Q, statuendo che V doveva vivere con la madre, ma riconoscendo l’affidamento congiunto ai due genitori.
15.
La famiglia aveva tuttavia lasciato la Lituania dal 2005 per trasferirsi in Svezia, dove i genitori e il minore sono stati iscritti nel registro dell’anagrafe nel 2006. È in Svezia che, nel 2009, è nata S. Entrambi i minori parlano svedese e hanno frequentato la scuola a Falkenberg, in Svezia, dove si trovava la maggior parte delle persone che frequentavano.
16.
Il 27 novembre 2013 P ha scoperto che Q e le due figlie erano scomparse. Nell’ambito di un contatto con i servizi sociali del comune di Falkenberg, i quali hanno avviato un’indagine, Q ha affermato che la stessa e le figlie erano state vittime di reati commessi da P. Dopo che gli atti in questione erano stati denunciati alla polizia, Q e le figlie sono state collocate in un luogo protetto. Qualche mese dopo, le indagini preliminari nei confronti di P sono state archiviate, fermo restando tuttavia, per il medesimo, il divieto di contatti con le figlie.
17.
Il 29 marzo 2014 Q ha portato le due figlie in Lituania. P e Q avevano, all’epoca, l’affidamento congiunto di queste ultime ( 4 ), le quali, il 31 marzo 2014, venivano iscritte nel registro anagrafico del comune di Šilutė in Lituania.
18.
L’8 aprile 2014 Q ha proposto un ricorso nei confronti di P dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė), chiedendo al giudice una decisione provvisoria sul domicilio e l’affidamento esclusivo di S ( 5 ) nonché una decisione che le riconoscesse un assegno alimentare per le due figlie.
19.
L’11 aprile 2014 P ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg), un ricorso nei confronti di Q, affinché gli venisse riconosciuto, a titolo provvisorio, l’affidamento esclusivo delle due figlie.
20.
In pari data, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha disposto in via provvisoria che S doveva abitare con la madre.
21.
Nel giugno 2014 P ha depositato presso l’Utrikesdepartementet del Regno di Svezia (Ministero degli Affari esteri) una domanda di ritorno dei minori ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.
22.
Il 30 luglio 2014 P ha proposto un ricorso dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė), con il quale egli ha segnatamente chiesto l’affidamento esclusivo di V ( 6 ). Tale ricorso è stato riunito alla causa avviata da Q l’8 aprile 2014.
23.
Il 2 settembre 2014 Q ha chiesto il rigetto del ricorso di P depositando una comparsa di risposta all’atto introduttivo del ricorso di P, dalla quale risultava che V era stata curata in un istituto medico a Klaipėda (Lituania) a causa di uno stress post traumatico, e che dai rapporti medici emergeva una reazione negativa di tale minore a qualsiasi contatto con il padre, P.
24.
Il 29 settembre 2014 P ha chiesto al medesimo tribunale di non esaminare il ricorso di Q inteso ad ottenere l’affidamento di S, in quanto, a suo avviso, tale tribunale non era competente.
25.
Il 1o agosto 2014 P ha presentato dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius, Lituania) una domanda intesa, segnatamente, al ritorno di S nel suo Stato di residenza abituale, ossia in Svezia. Il 18 agosto 2014 Q ha depositato presso il medesimo tribunale una comparsa di risposta a tale domanda, nella quale ella contestava il fatto che la partenza di S verso la Lituania fosse stata illegale, sottolineava il comportamento intollerabile del padre nei confronti delle figlie minori e chiedeva il rigetto della domanda di P.
26.
Il 4 settembre 2014 il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) ha respinto la domanda di ritorno di minore presentata da P, e il 21 ottobre 2014 il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania, Lituania) ha confermato tale decisione, fondata sull’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.
27.
A seguito di quest’ultima decisione, al giudice del rinvio sono stati trasmessi taluni documenti, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 2201/2003, da parte dell’autorità centrale svedese, vale a dire il Ministero degli Affari esteri ( 7 ).
28.
Il 18 ottobre 2014, a seguito di una fase orale svoltasi in assenza di Q, il giudice del rinvio ha disposto in via provvisoria l’affidamento esclusivo di S a P.
29.
Il 18 febbraio 2015 il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha disposto che S abitasse con Q e che P versasse un assegno alimentare per le due figlie (in prosieguo: la «decisione controversa»). Emerge da tale decisione che P aveva rinunciato alla propria domanda del 30 luglio 2014 intesa ad ottenere l’affidamento esclusivo di V.
30.
Il giudice del rinvio ritiene che la sua competenza sia fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in quanto, al momento della presentazione del ricorso dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) l’8 aprile 2014, e dinanzi al medesimo, l’11 aprile 2014, le due minori avevano la loro residenza abituale in Svezia ai sensi di tale disposizione.
31.
Dinanzi al giudice del rinvio, P fa valere che, affinché il giudice del rinvio resti investito del procedimento, la decisione controversa non deve essere riconosciuta. Tale diniego di riconoscimento deve fondarsi, a suo avviso, sull’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. P riconosce che, ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, è di regola vietato il riesame della competenza del giudice dello Stato membro d’origine. Tuttavia, a suo avviso, tale disposizione non si riferisce all’articolo 15 di questo stesso regolamento, sul quale il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha fondato la propria competenza. Tale tribunale avrebbe cionondimeno violato quest’ultima disposizione, in quanto avrebbe deciso in completa indipendenza di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso.
32.
Sempre secondo P, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) avrebbe inoltre concluso che, poiché un giudice lituano si era rifiutato di ordinare il ritorno del minore sulla base dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, la residenza abituale di tale minore si trovasse ormai in Lituania. Ciò sarebbe in contraddizione con quanto indicato dalla Corte al punto 44 della sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400), ossia che «il trasferimento illecito di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’altro Stato membro».
33.
Pur ammettendo che la clausola di ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente, P sostiene che rimane un certo margine di discrezionalità in caso di colpa grave da parte del giudice straniero. A suo avviso, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) si è reso responsabile di tale colpa grave quando, intenzionalmente o per ignoranza, ha violato non solo l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, ma anche il principio fondamentale per cui l’ultima parola, in materia di sottrazione di minori, appartiene ai giudici del paese di residenza di origine del minore.
34.
Dinanzi al giudice del rinvio, Q ha fatto valere che l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 vietava il sindacato sulla competenza giurisdizionale del giudice di uno Stato membro. L’unica possibilità di negare il riconoscimento della decisione controversa sarebbe la sua contrarietà all’ordine pubblico. Orbene, secondo Q, una situazione del genere non ricorre nella specie, in quanto risulta chiaramente dalle indagini che P non adempie in modo adeguato ai propri obblighi di genitore, il che implica che S debba rimanere con la madre. Ciò sarebbe stato accertato in quattro distinti procedimenti. Inoltre, i minori frequenterebbero la scuola in Lituania e non vi sarebbe alcun rischio per la loro salute o il loro sviluppo. Il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) e il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) avrebbero statuito che le due figlie erano state ricondotte in Lituania legalmente con la madre. Il giudice del rinvio non avrebbe alcun motivo per dubitare della valutazione effettuata dalle autorità [fra cui il Servizio di protezione dei diritti del minore dell’amministrazione locale del distretto di Šilutė (Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius)] e dai tribunali lituani.
35.
Q aggiunge che, fino all’adozione della decisione controversa, P ha partecipato attivamente ai procedimenti condotti dinanzi ai giudici lituani e avrebbe avuto a disposizione tutti i mezzi di ricorso possibili contro le decisioni emesse. Egli avrebbe inoltre ritirato di propria iniziativa la sua domanda volta ad ottenere che la residenza di V fosse stabilita presso il medesimo e avrebbe così accettato che tale minore viva con la madre in Lituania. Di conseguenza, chiedendo l’affidamento di S, P violerebbe i diritti e i legittimi interessi delle due figlie.
36.
È in tale contesto che il Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
IV – Procedimento d’urgenza e procedimento dinanzi alla Corte
37.
Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Richiamando la sentenza Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810), il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo valere che, a partire da quella che esso chiama la sottrazione del minore di cui trattasi, il 29 marzo 2014, P non ha più avuto occasione di incontrarlo. Ogni prolungamento del procedimento sarebbe in contrasto con l’interesse del minore e arrecherebbe pregiudizio al rapporto con suo padre. Per evitare il perdurare dell’incertezza del diritto, sarebbe necessario che la Corte intervenisse rapidamente affinché la controversia possa essere definitivamente risolta.
38.
La Quarta Sezione della Corte, dopo avermi sentito, ha deciso, in data 9 settembre 2015, di accogliere la domanda del giudice del rinvio intesa a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. Tale Sezione ha deciso, inoltre, in applicazione dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di invitare la Repubblica di Lituania a fornire per iscritto qualsiasi precisazione utile concernente la presente causa. La Quarta Sezione della Corte ha parimenti invitato le parti nel procedimento principale, il Regno di Svezia e la Repubblica di Lituania a rispondere preferibilmente per iscritto, e altrimenti in udienza, ad alcuni quesiti.
39.
P, il Regno di Svezia ( 8 ), la Repubblica di Lituania e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. P, Q, il Regno di Spagna, la Repubblica di Lituania e la Commissione hanno formulato osservazioni orali in occasione dell’udienza che si è tenuta il 27 ottobre 2015.
V – Questione pregiudiziale
A – Osservazioni delle parti
40.
P sottolinea che la specificità del procedimento principale risiede nel fatto che la decisione controversa concernente l’affidamento del minore S è stata resa successivamente ad un provvedimento contro il ritorno, ma prima che il giudice dello Stato membro d’origine avesse potuto risolvere la questione se il minore dovesse costituire l’oggetto di un ritorno o meno.
41.
Egli considera che la violazione, da parte del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė), dei principi sottesi al sistema applicabile alle sottrazioni illecite e il fatto che esso si sia dichiarato competente nonostante che la questione intesa a determinare se il minore dovesse essere oggetto di un ritorno o meno fosse pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro d’origine giustificano il non riconoscimento della decisione controversa. P riprende la citazione della sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 44), che egli aveva invocato dinanzi al giudice del rinvio ( 9 ).
42.
P ritiene che, nella decisione controversa, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) non indichi chiaramente gli elementi sui quali esso si basa per fondare la propria competenza. Secondo P, detto tribunale avrebbe fondato quest’ultima su un ragionamento generico che verterebbe sull’interesse superiore del minore oppure, in via alternativa, su un’interpretazione completamente erronea dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Egli osserva che «[a]addove l’articolo 24 dispone che il criterio dell’ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza, viene fatto riferimento agli articoli da 3 a 14. Dopotutto, l’obiezione in questione nella specie non verte sulla valutazione che è stata fatta dal giudice lituano quanto al modo in cui uno di tali articoli deve essere applicato, bensì sul fatto che esso, autonomamente e in violazione dell’obbligo di ottenere il consenso [del giudice del rinvio], si sia dichiarato competente in forza dell’articolo 15 oppure, in via alternativa, ignorando completamente le regole previste dal regolamento n. 2201/2003».
43.
P ritiene che il principio secondo il quale spetta al giudice dello Stato membro d’origine del minore risolvere definitivamente le questioni concernenti l’affidamento e il ritorno eventuale del minore sia fondamentale per le norme in materia di sottrazione illegittima previste dal regolamento n. 2201/2003. Egli considera che se non fosse possibile, in un caso del genere, negare il riconoscimento della decisione controversa, i principi stessi sottesi al sistema applicabile alle sottrazioni illegittime di minori previsto dal regolamento n. 2201/2003 potrebbero essere facilmente disapplicati.
44.
La Repubblica di Lituania considera che, in applicazione dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003, la decisione controversa deve essere riconosciuta in Svezia. Essa rileva che l’articolo 23 di questo stesso regolamento prevede un elenco tassativo dei motivi di non riconoscimento di una decisione giudiziaria relativa alla potestà genitoriale. Secondo la Repubblica di Lituania, uno di questi motivi è la contrarietà manifesta all’ordine pubblico dello Stato richiesto, la quale, secondo tale articolo 23, deve essere interpretata alla luce dell’interesse superiore del minore. Essa aggiunge che, in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, tuttavia, non è possibile fondarsi sulla clausola di ordine pubblico al fine di controllare la competenza dei giudici dello Stato membro d’origine, nella specie dei giudici lituani. Inoltre, l’articolo 26 del medesimo regolamento prevede segnatamente che, in nessun caso, la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
45.
Nonostante quanto precede, la Repubblica di Lituania sostiene che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha tenuto conto, nella decisione controversa, da un lato, del provvedimento contro il ritorno adottato dal Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius), nonché dell’ordinanza del Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) e, dall’altro, dei termini dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, «che prevede segnatamente che si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro (…) se tale Stato membro è il paese di cui il minore è cittadino (essendo entrambi i minori cittadini della Repubblica di Lituania)».
46.
Per quanto attiene al provvedimento contro il ritorno, la Repubblica di Lituania sottolinea che il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) e il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) hanno constatato l’assenza di un trasferimento illecito del minore S.
47.
La Repubblica di Lituania considera di conseguenza che, alla luce della validità del trasferimento del minore, del decorso di quasi un anno dal medesimo, del fatto che i minori vanno a scuola e in presenza di altri segni di integrazione, «[il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė)], giustamente e a buon diritto, si è basato su tali circostanze ritenendosi competente e decidendo di essere il giudice [più] idoneo ad esaminare la causa».
48.
La Repubblica di Lituania rileva parimenti che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha tenuto conto del contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 unicamente in quanto esso fornisce uno dei criteri che consentono di stabilire quale giudice sia il più adatto ad esaminare un caso, e si è dichiarato competente solo dopo avere constatato la legittimità della partenza del minore dalla Svezia ed essersi considerato il giudice della residenza abituale del minore, il che lo rendeva competente ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.
49.
All’udienza del 27 ottobre 2015, il Regno di Spagna ha osservato che per quanto la violazione di una norma sulla competenza non sia sufficiente, di per sé, in applicazione degli articoli 23, lettera a), e 24 del regolamento n. 2201/2003, a comportare il non riconoscimento di una decisione, un siffatto non riconoscimento potrebbe avere luogo allorché la violazione delle norme sulla competenza è manifesta e tale non riconoscimento sia funzionale all’interesse superiore del minore.
50.
La Commissione ritiene che la nozione di «ordine pubblico» debba essere interpretata restrittivamente, in quanto essa costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento, ossia la libera circolazione delle sentenze, e che essa possa pertanto essere invocata soltanto in casi eccezionali ( 10 ). Inoltre, secondo la Commissione, non è possibile fondarsi sull’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 per negare il riconoscimento di una decisione giudiziaria per il solo motivo che la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico, in quanto, in applicazione di questa stessa disposizione, occorre tenere conto dell’interesse superiore del minore.
51.
La Commissione aggiunge che l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 precisa che il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 23, lettera a), di detto regolamento non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14 del medesimo. Essa ritiene, di conseguenza, che tale regolamento escluda qualsivoglia controllo della competenza del giudice dello Stato membro d’origine. La Commissione considera che il fatto che l’articolo 15 di detto regolamento non venga menzionato all’articolo 24 del medesimo si spiega con l’inutilità di farlo, dal momento che il principio generale è costituito dall’assenza di qualsiasi controllo della competenza del giudice dello Stato membro d’origine.
52.
La Commissione ritiene che per quanto lo Stato membro richiesto non sia legittimato a riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d’origine, esso può tuttavia effettuare un controllo generale alla luce dell’ordine pubblico.
53.
La Commissione rileva che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) avrebbe statuito che i minori avevano acquisito la loro residenza abituale in Lituania dopo il provvedimento contro il ritorno. Essa ritiene che tale posizione sia contestabile, dal momento che, secondo la sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 44), il fatto che uno Stato membro neghi il ritorno dei minori non comporta il trasferimento della competenza ai giudici di detto Stato membro.
54.
La Commissione ritiene parimenti che, anche ammesso che i minori avessero la loro residenza abituale in Lituania, il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) abbia fondato la propria competenza sull’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Secondo la Commissione, tale approccio è difficile da comprendere. Essa ritiene che, se il giudice lituano avesse veramente considerato che i minori avevano la loro residenza abituale in Lituania, esso avrebbe dovuto fondare la sua competenza sull’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, nell’applicare l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2001, detto giudice non avrebbe né rispettato le condizioni enunciate da tale disposizione né applicato il procedimento da essa previsto.
55.
Secondo la Commissione, uno dei principi fondamentali nello spazio giudiziario europeo, incluse la Svezia e la Lituania, è la fiducia reciproca, la quale poggia su una leale cooperazione fra gli organi giurisdizionali. Essa ritiene che l’inosservanza manifesta e abusiva delle norme nello spazio giudiziario europeo possa costituire una violazione di una norma di diritto considerata fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, nell’ordinamento giuridico svedese.
56.
La Commissione considera inoltre che occorra parimenti tenere conto della circostanza che P aveva la facoltà di impugnare la decisione controversa nello Stato membro d’origine, e che egli avrebbe dovuto avvalersi di tale facoltà. Essa ritiene che un siffatto modus operandi sia conforme al principio generale del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale ogni applicazione erronea delle norme deve essere contestata dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine. La Commissione ricorda infine che occorre verificare se risponda o meno all’interesse superiore del minore ricorrere alla clausola di ordine pubblico per negare il riconoscimento di una decisione.
57.
Secondo la Commissione, incombe al giudice del rinvio determinare se, nella specie, la violazione del diritto dell’Unione costituisca un errore al quale avrebbe potuto ragionevolmente porsi rimedio tramite i mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro d’origine (in combinato con i mezzi di ricorso previsti nel regolamento n. 2201/2003) oppure se vi sia stata una violazione manifesta e abusiva delle norme di tale regolamento che integri una violazione dei principi della fiducia reciproca e della leale cooperazione previsti nel diritto dell’Unione.
B – Osservazioni preliminari
58.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nonostante il divieto previsto dall’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 di procedere al riesame della competenza del giudice dello Stato membro d’origine, esso possa, in conformità all’articolo 23, lettera a), di tale regolamento, negare il riconoscimento della decisione controversa che ha disposto che S viva presso sua madre ( 11 ).
59.
Occorre sottolineare, anzitutto, che il riferimento effettuato dalla questione pregiudiziale all’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 sembra suggerire che il giudice del rinvio chiede lumi unicamente sulla possibilità di non riconoscere la decisione controversa a causa di una violazione, da parte del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė), delle norme attributive di competenza.
60.
Inoltre, pur se la questione pregiudiziale verte sull’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, il quale prevede un motivo di non riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale allorché il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico, il giudice del rinvio non ha indicato in alcun modo come il riconoscimento della decisione controversa sarebbe contrario in maniera inaccettabile all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto o dell’Unione europea.
61.
Infatti, solo gli argomenti di P dinanzi a tale giurisdizione, ripresi nella domanda di pronuncia pregiudiziale ( 12 ), forniscono un’indicazione dell’asserita violazione dell’ordine pubblico. A tal riguardo, P ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che il riconoscimento della decisione controversa era manifestamente contrario all’ordine pubblico, in quanto il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) si era reso responsabile di una colpa grave quando, intenzionalmente o per ignoranza, aveva violato, da un lato, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, e, dall’altro, il procedimento di ritorno previsto da tale regolamento, e in particolare il principio fondamentale per cui l’ultima parola in materia di sottrazione di minori appartiene ai giudici del paese di residenza di origine del minore, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento ( 13 ).
62.
Nella presente presa di posizione, esaminerò questi due problemi in ordine successivo.
C – Sull’asserita violazione delle norme sulla competenza fissate dal regolamento n. 2201/2003 e sull’eccezione di ordine pubblico prevista all’articolo 23, lettera a), del medesimo regolamento
63.
P asserisce che la decisione controversa non indica chiaramente gli elementi sui quali il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) si basa per fondare la propria competenza. Egli ritiene parimenti che la decisione controversa potrebbe essere considerata una decisione provvisoria nell’accezione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 cosicché, in conformità alla sentenza Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437), essa non esplicherebbe effetti al di fuori del territorio lituano.
64.
La Corte ha statuito, ai punti da 76 a 78 della sentenza Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437), che qualsiasi decisione che non risulti essere stata adottata nel rispetto delle regole di competenza sancite dal regolamento n. 2201/2003, rientra nella sfera dell’articolo 20 di detto regolamento quando soddisfa le condizioni previste da tale disposizione. A tal riguardo, al punto 83 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il sistema di riconoscimento e di esecuzione predisposto dal regolamento n. 2201/2003 non era applicabile a provvedimenti rientranti nell’articolo 20 di tale regolamento.
65.
Ritengo che tale giurisprudenza non sia applicabile alle circostanze che caratterizzano il procedimento principale.
66.
Infatti, contrariamente alle osservazioni di P ( 14 ), si evince dalla decisione controversa che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha fondato la sua competenza sulle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 2201/2003. A tal riguardo, la decisione controversa menziona non solo l’articolo 15 ( 15 ) del regolamento n. 2201/2003, ma anche ( 16 ) gli articoli 8 e 9 di tale regolamento ( 17 ).
67.
Ne consegue che, dal momento che la decisione controversa contiene elementi sufficienti che attestano che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha fondato la propria competenza su norme previste dal regolamento n. 2201/2003, tale decisione non costituisce una decisione provvisoria ai sensi dell’articolo 20 dello stesso regolamento e deve ( 18 ) essere riconosciuta dal giudice del rinvio in conformità al principio del reciproco riconoscimento ( 19 ) delle decisioni giudiziarie sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, fatta salva l’applicabilità di uno dei motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale previsti all’articolo 23 dello stesso regolamento ( 20 ).
68.
Alla luce degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003 appena richiamati e dei termini stessi dell’articolo 23, lettera a), di detto regolamento, il quale prevede che una decisione non viene riconosciuta se «tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto», ritengo che il ricorso alla clausola di ordine pubblico di cui all’articolo 23, lettera a), di tale regolamento debba avvenire soltanto in casi eccezionali ( 21 ). Infatti, poiché tale motivo deroga al principio del riconoscimento delle decisioni giudiziarie basato sulla fiducia reciproca e può pertanto costituire un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 2201/2003 ( 22 ), esso deve essere interpretato restrittivamente ( 23 ).
69.
Occorre aggiungere che, a parte la portata estremamente limitata dell’eccezione prevista dall’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, la prima frase dell’articolo 24 di tale regolamento conferma che i giudici degli altri Stati membri non possono sindacare la valutazione svolta dal primo giudice in ordine alla sua competenza. Tale principio fondamentale ( 24 ) è parimenti suffragato dalla precisazione, contenuta nella seconda frase della stessa disposizione, secondo la quale «[i]l criterio dell’ordine pubblico di cui [all’articolo] 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».
70.
Il fatto che l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non faccia riferimento all’articolo 15 di tale regolamento non può avere come effetto di ridurre la portata del principio fondamentale sancito a detto articolo 24, secondo il quale l’ordine pubblico dello Stato richiesto non può essere opposto al riconoscimento o all’esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per il solo motivo che il giudice d’origine non avrebbe rispettato le regole di competenza ( 25 ).
71.
Desidero sottolineare, a tal riguardo, che tale principio fondamentale basato sulla fiducia reciproca, il quale assicura la libera circolazione delle sentenze all’interno dell’Unione, non può essere rimesso in discussione in funzione della gravità dell’asserita inosservanza delle norme sulla competenza.
72.
Ne consegue che anche qualora risultasse che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) non ha rispettato le norme sulla competenza previste dal regolamento n. 2201/2003 o i termini dell’articolo 15 di tale regolamento, come asserito da P e dalla Commissione ( 26 ) (il che, a mio avviso, non è), una simile constatazione non potrebbe comportare o consentire il non riconoscimento della decisione controversa da parte del giudice del rinvio.
73.
Inoltre, l’articolo 26 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito ( 27 ). Ne consegue che il giudice dello Stato richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 2201/2003, rifiutare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato ( 28 ).
74.
Deve invece ritenersi che, in siffatte ipotesi, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti di diritto ( 29 ).
75.
Orbene, all’udienza del 27 ottobre 2015, la Repubblica di Lituania ha confermato che la decisione controversa poteva formare oggetto di un appello nonché di un’eventuale impugnazione. Da parte sua, P ha confermato, in questa stessa udienza, che egli non aveva proposto appello avverso la decisione controversa dinanzi ai giudici lituani. P non ha dunque esercitato i rimedi giurisdizionali previsti dal diritto lituano e ciò nonostante la sua partecipazione attiva a diversi procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale e il ritorno delle sue figlie ( 30 ) avviati dinanzi ai giudici lituani. Egli non ha pertanto colto l’opportunità di contestare la competenza del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ad adottare la decisione controversa.
76.
Alla luce di quanto precede, ritengo che, in applicazione degli articoli 23, lettera a) e 24 del regolamento n. 2201/2003, l’ordine pubblico dello Stato richiesto non possa essere invocato per opporsi al riconoscimento o all’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro sulla base del solo motivo che il giudice dello Stato membro d’origine non avrebbe rispettato le norme sulla competenza del regolamento n. 2201/2003.
77.
Aggiungo che, anche se l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto poteva essere invocato in applicazione dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, non è stato fatto valere alcun argomento, ad eccezione di quello infruttuoso basato sull’asserita violazione delle norme sulla competenza fissate da tale regolamento e che ho appena respinto, per dimostrare sotto quale profilo tale ordine pubblico sarebbe stato violato.
D – Sull’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 e sul procedimento di ritorno
78.
Emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dal testo della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, che l’oggetto della controversia ( 31 ) dinanzi al medesimo verte unicamente sull’affidamento di un minore, come definito all’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003.
79.
P ( 32 ), il Regno di Svezia e la Repubblica di Lituania, in risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte, hanno parimenti indicato che l’oggetto della controversia principale e della controversia dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) sfociata nella decisione controversa coincidevano. Q ha parimenti confermato tale posizione all’udienza del 27 ottobre 2015 ( 33 ).
80.
Rilevo tuttavia che il Regno di Svezia ha segnalato, nelle sue osservazioni scritte, che «[d]opo che il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha respinto, il 21 ottobre 2014, la domanda di ritorno dei minori, taluni documenti sono stati trasmessi al Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg), in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento [n. 2201/2003], tramite l’autorità centrale svedese, ossia il Ministero degli Affari esteri. P ha chiesto che la sua domanda fosse inclusa nella causa in corso concernente il diritto di affidamento. Secondo l’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento [n. 2201/2003], nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi [di detto] regolamento è esecutiva allo scopo di assicurare il ritorno del minore».
81.
Ritengo pertanto che non possa essere stabilito con certezza se il giudice del rinvio sia effettivamente investito di una domanda di ritorno ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003.
82.
Aggiungo che per quanto P abbia effettivamente lamentato una sottrazione illecita del minore ( 34 ), risulta dalla pagina 4 della decisione controversa che il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) ha ritenuto che il trasferimento in questione verso la Lituania fosse lecito. Inoltre, secondo il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania), il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) «ha sottolineato che, dalla partenza del minore S, a [P] era vietato avvicinarsi [a Q] e alle figlie nonché tentare di contattarle, e la loro identità e il loro luogo di residenza erano tenuti segreti, il che corrisponde, in sostanza, ad una limitazione del suo diritto di affidamento. A causa di tali elementi, [il Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius)] ha constatato l’assenza di un fondamento che consenta di ravvisare una partenza illecita del [minore S] ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e del regolamento (CE) n. 2201/2003». Orbene, se il trasferimento e, all’occorrenza, il trattenimento del minore S in Lituania sono leciti, il punto 44 della sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400) non si applica ( 35 ).
83.
Emerge parimenti dal fascicolo dinanzi alla Corte che, a seguito dell’ordinanza del 4 settembre 2014 del Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) che aveva respinto la domanda di ritorno di minore presentata da P, confermata con ordinanza del Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) il 21 ottobre 2014 ( 36 ), e nonostante la trasmissione al giudice del rinvio, il 28 novembre 2014, di una copia di tali provvedimenti giudiziari contro il ritorno in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 2201/2003, non è stata adottata alcuna successiva decisione ex articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003, che prescriva il ritorno del minore ( 37 ). Infatti, il Regno di Svezia ha indicato, nelle sue osservazioni scritte, che «[l]a questione resta[va] aperta presso l’autorità centrale svedese».
84.
Occorre sottolineare, a tal riguardo, che un’azione che riguarda il merito della responsabilità genitoriale non possiede il medesimo oggetto né il medesimo titolo di un’azione che mira al ritorno nello Stato membro di origine, del minore trasferito o trattenuto illecitamente in un altro Stato membro ( 38 ).
85.
La Corte ha dichiarato che, benché intrinsecamente connessa ad altre materie disciplinate dal regolamento n. 2201/2003, in particolare al diritto di affidamento, l’esecutività di una decisione, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003, che prescrive il ritorno di un minore successiva ad un provvedimento contro il ritorno, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 2201/2003, beneficia dell’autonomia procedurale, al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito ( 39 ).
86.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce del testo della questione pregiudiziale, degli obiettivi divergenti delle decisioni sull’affidamento di minori e di quelle sul ritorno, nonché dell’assenza totale di informazioni, nel fascicolo della Corte, sull’eventuale adozione, da parte di un giudice svedese, di una decisione di ritorno in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003 ( 40 ) – e ciò nonostante i mesi trascorsi dal provvedimento contro il ritorno del Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) del 21 ottobre 2014 ( 41 ), ritengo che le osservazioni di P sul procedimento di ritorno non siano rilevanti ai fini della soluzione della questione sollevata dal giudice del rinvio.
VI – Conclusione
87.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sottoposta dal Varbergs tingsrätt (tribunale di primo grado di Varberg):
Gli articoli 23, lettera a), e 24 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretati nel senso che l’ordine pubblico dello Stato richiesto non può essere opposto al riconoscimento o all’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro sulla base del solo motivo che il giudice dello Stato membro d’origine non avrebbe rispettato le norme sulla competenza del regolamento n. 2201/2003.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 338, pag. 1.
( 3 ) Risulta dalla decisione del 18 febbraio 2015 del Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) che il matrimonio di P e Q è cessato il 9 marzo 2006 (v. paragrafo 29 della presente presa di posizione).
( 4 ) Risulta tuttavia dal fascicolo dinanzi alla Corte, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, che, con decisione del 6 febbraio 2006 (9 marzo 2006), il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) aveva fissato la residenza del minore V presso il domicilio di Q.
( 5 ) Q ha chiesto che la residenza del minore S venisse fissata presso il proprio domicilio.
( 6 ) P ha chiesto che la residenza del minore V venisse fissata presso il suo domicilio.
( 7 ) V. articolo 53 del regolamento n. 2201/2003.
( 8 ) Preciso che le osservazioni del Regno di Svezia si limitavano ai quesiti che gli erano stati posti dalla Corte.
( 9 ) V. paragrafo 32 della presente presa di posizione.
( 10 ) V., per analogia, sentenze Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 20); Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 21), nonché Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 26).
( 11 ) Rilevo, a tal riguardo, che il diritto di affidamento comprende, secondo l’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003, il diritto di intervenire nella decisione riguardo al luogo di residenza del minore. V. parimenti, sentenza C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 63).
( 12 ) V. paragrafi 32 e 33 della presente presa di posizione.
( 13 ) Occorre sottolineare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non fa alcun riferimento all’ordine pubblico svedese. Infatti, vengono prese in considerazione solo talune disposizioni del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e il procedimento di ritorno previsto da tale regolamento, e in particolare al suo articolo 11, paragrafo 8. Se è vero che l’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 verte unicamente sull’«ordine pubblico dello Stato membro richiesto», ritengo che tale disposizione si applichi parimenti quando il riconoscimento di una decisione è manifestamente contrario all’ordine pubblico dell’Unione. V., in tal senso, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 48).
( 14 ) V. paragrafo 42 della presente presa di posizione.
( 15 ) Potrebbero esserci più spiegazioni per il riferimento all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 nella decisione controversa: o il Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) si sarebbe limitato a riprendere le disposizioni citate dalle parti nelle loro difese orali, come affermato dalla Repubblica di Lituania, o esso avrebbe ritenuto che non fosse opportuno, nell’interesse del minore, trasferire la causa ad un giudice svedese.
( 16 ) V. osservazioni della Repubblica di Lituania (paragrafo 48 della presente presa di posizione).
( 17 ) Considero che se, in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, non spetta al giudice del rinvio controllare la valutazione effettuata dal Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) sulla propria competenza, è conseguenza del principio della fiducia reciproca che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda in materia di responsabilità genitoriale si accerti della propria competenza alla luce degli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003 e che risulti chiaramente dalla decisione pronunciata da tale giudice che quest’ultimo ha inteso assoggettarsi alle regole di competenza direttamente applicabili, previste da tale regolamento o che si è pronunciato in conformità a queste. Per converso, come precisa l’articolo 24 di tale regolamento, i giudici degli altri Stati membri non possono sindacare la valutazione svolta dal primo giudice in ordine alla sua competenza. Questo divieto non preclude ad un giudice cui sia sottoposta una decisione che non contiene elementi attestanti senza ombra di dubbio la competenza nel merito dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine di verificare se da tale decisione emerge che quest’ultimo giudice ha inteso fondare la propria competenza su una disposizione di detto regolamento. Infatti, una tale verifica non costituisce tanto un controllo della competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, bensì unicamente l’accertamento del fondamento sul quale il giudice ha basato la sua competenza. V., in tal senso, sentenza Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punti da 73 a 75).
( 18 ) Fatte salve le disposizioni del capo III, sezione 4 del regolamento n. 2201/2003, il quale verte sull’esecutività di talune decisioni, incluse alcune decisioni che prescrivono il ritorno del minore (v. articolo 21, paragrafo 3). Al punto 65 della sentenza Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406) la Corte ha statuito che «[l]a riserva prevista all’art[icolo] 21, [paragrafo] 3, [di tale] regolamento, con l’impiego dell’espressione “[f]atta salva la sezione 4” (…) ha la finalità di precisare che la facoltà accordata da tale disposizione a qualsiasi parte interessata a chiedere l’adozione di una decisione di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione pronunciata in uno Stato membro non esclude la possibilità, in presenza delle condizioni necessarie, di ricorrere al regime previsto agli art[icoli] 11, [paragrafo] 8, 40 e 42 [di detto] regolamento per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno, dato che tale regime prevale su quello previsto alle sezioni 1 e 2 di detto capo III».
( 19 ) Emerge dal considerando 2 del regolamento n. 2201/2003 che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è il fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario. Secondo il considerando 21 di tale regolamento, tale riconoscimento dovrebbe basarsi sul principio della fiducia reciproca. Sentenza Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punti 70 e 71). V., per analogia, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 40). Come rammentato dalla Corte nella sentenza Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata), è questa fiducia reciproca che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento n. 2201/2003 sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure in materia di responsabilità genitoriale.
( 20 ) Nella sentenza Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 50), la Corte ha ricordato che, in applicazione del principio della fiducia reciproca, i motivi di non riconoscimento devono essere limitati al minimo indispensabile. V., parimenti, sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 40). I motivi di non riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale che possono essere fatti valere sono enunciati espressamente ed esaustivamente all’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003. V., in tal senso, sentenza C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 104).
( 21 ) V., per analogia, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata), la quale verte sull’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1), disposizione estremamente simile all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. Ritengo pertanto che la giurisprudenza della Corte fondata sull’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia trasponibile all’interpretazione dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, sempreché, in conformità a quest’ultima disposizione, gli interessi superiori del minore vengano presi in considerazione. V. parimenti, articolo 45 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1), il quale è applicabile a partire dal 10 gennaio 2015. Rilevo che, al punto 44 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «[è] ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto detta decisione lederebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento».
( 22 ) V., per analogia, sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punti 19 e 21), nonché Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 26), le quali vertono sull’interpretazione dell’articolo 27, punto 1, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato pag. 77) e dalla convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). Infatti, l’articolo 27, punto 1, della convenzione di Bruxelles dispone che «[l]e decisioni non sono riconosciute (…) se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto». (Il corsivo è mio). Anche se, contrariamente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 e all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, la parola «manifestamente» è assente (il che suffraga ancora la mia argomentazione), la giurisprudenza della Corte fondata sull’articolo 27, punto 1, della convenzione di Bruxelles è trasponibile all’interpretazione dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, sempreché, in conformità a quest’ultima disposizione, gli interessi superiori del minore vengano presi in considerazione.
( 23 ) V., per analogia, sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319 punti 46 e 47) che verte segnatamente sull’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.
( 24 ) V. sentenza Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 90). V., per analogia, sentenza Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 31).
( 25 ) V., per analogia, sentenza Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 32). Tale sentenza verte sull’articolo 28, terzo comma, seconda parte della frase, della convenzione di Bruxelles, il cui testo è estremamente simile alla seconda frase dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003.
( 26 ) Sono dell’avviso che le osservazioni della Commissione sono talvolta confuse e contraddittorie. Essa ritiene, da un lato, che la competenza del giudice dello Stato membro d’origine non possa essere oggetto di alcun controllo e, dall’altro, che lo Stato membro richiesto possa tuttavia effettuare un controllo generale alla luce dell’ordine pubblico in caso di inosservanza manifesta e abusiva delle norme sulla competenza. A mio avviso, un siffatto approccio rischia di arrecare un grave pregiudizio non solo al regolamento n. 2201/2003 ma anche al sistema di libera circolazione delle sentenze all’interno dell’Unione predisposto da altri regolamenti. Interpellata sul punto in udienza, la Commissione ha menzionato l’esempio di una violazione, da parte del giudice dello Stato membro d’origine, dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Una siffatta eventualità, se può effettivamente interessare l’ordine pubblico, non rientra affatto nell’ambito delle norme sulla competenza. Inoltre, se la Commissione ritiene che vi sia la prova di una deliberata intenzione da parte di taluni giudici nazionali di violare le norme sulla competenza previste dal regolamento n. 2201/2003, tale istituzione può avviare un procedimento per inadempimento. V., per analogia, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punti da 53 a 55).
( 27 ) V. sentenza C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 103).
( 28 ) A tal riguardo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine. V., per analogia, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 43), la quale verte sull’articolo 36 del regolamento n. 44/2001, il cui testo è estremamente simile all’articolo 26 del regolamento n. 2201/2003.
( 29 ) V., per analogia, sentenza Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punti 49 e 63).
( 30 ) Il procedimento principale si aggiunge infatti a numerosi altri ricorsi proposti dinanzi ai giudici lituani, i quali sono stati ogni volta decisi a favore di Q. A tal riguardo, la Repubblica di Lituania ha menzionato, all’udienza del 27 ottobre 2015, quattro ricorsi, ossia il ricorso relativo all’affidamento di S dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė), il quale è sfociato nella decisione controversa; il procedimento relativo al ritorno, dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius), nonché l’appello dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania); il ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) e al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) sulle modalità temporanee di comunicazione fra P e il minore S e, infine, il ricorso dinanzi al Klaipėdos apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Klaipėda) e al Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipėda) sul rispetto delle modalità di contatto con il minore S nei termini fissati. Secondo la Repubblica di Lituania, almeno 16 giudici in quattro diversi ricorsi hanno dato ragione a Q sulla base dell’interesse superiore del minore.
( 31 ) V. prima pagina della domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 32 ) Si evince dalle osservazioni scritte di P che, alla luce «delle diverse normative nazionali applicabili in materia di diritto di affidamento e di fissazione della residenza, e tenuto conto del fatto che le due cause vertono sulla residenza della figlia S e sulla responsabilità genitoriale nei suoi confronti, occorre ritenere che i procedimenti pendenti in questi diversi paesi abbiano lo stesso oggetto». Egli ha ribadito la sua posizione a tal riguardo all’udienza del 27 ottobre 2015.
( 33 ) Alla luce di tale coincidenza fra la controversia in oggetto, pendente dinanzi al giudice del rinvio (proposta l’11 aprile 2014) e quella dinanzi al Šilutės rajono apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Šilutė) (proposta l’8 aprile 2014), sfociata nella decisione controversa, ci si potrebbe chiedere perché il giudice del rinvio non abbia sospeso il procedimento in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 che prevede che «[q]ualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita». Un siffatto passo avrebbe evitato procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne (v. sentenza Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 64).
( 34 ) V. paragrafo 41 della presente presa di posizione.
( 35 ) V. paragrafi 16 e 17 (per i fatti) e 47 (per le osservazioni della Repubblica di Lituania) della presente presa di posizione.
( 36 ) Il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha respinto l’appello proposto da P. Tale giudice ha considerato che era pacifico che P era colpevole di un «comportamento intollerabile contrario alle norme morali, nonché di un comportamento nei confronti di un minore idoneo a creare un rischio per lo sviluppo normale del minore, il suo benessere sociale e il suo interesse superiore».
( 37 ) Infatti, sebbene l’articolo 11, paragrafi da 4 a 6, del regolamento n. 2201/2003 preveda che un giudice investito di una domanda di ritorno di minore possa, come nel procedimento principale, rifiutare di ordinare il ritorno del minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, il giudice competente in forza di tale regolamento, nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno, può adottare una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento; a tale decisione viene riconosciuta forza esecutiva nello Stato membro di soggiorno del minore senza che le autorità di tale Stato possano opporsi a tale riconoscimento.
( 38 ) V., per analogia, sentenze Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 68), e C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 40), nonché l’articolo 19 della convenzione dell’Aia del 1980, secondo il quale «[u]na decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia». Al punto 40 della sentenza C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268) la Corte ha dichiarato che «[n]on può quindi sussistere litispendenza tra siffatte azioni». Al punto 46 della sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400), la Corte ha confermato che una decisione di affidamento è una decisione definitiva, adottata sulla scorta di una disamina completa dell’insieme degli elementi pertinenti, con la quale il giudice competente si pronuncia sulla disciplina della questione dell’affidamento del minore, disciplina che non è più soggetta ad altre decisioni amministrative o giudiziarie. Il fatto che la disciplina della questione dell’affidamento del minore preveda una revisione o un riesame periodico entro un certo periodo, o in funzione di certe circostanze, di tale questione non priva la decisione del suo carattere definitivo. Per contro, al punto 43 di questa stessa sentenza, la Corte ha sottolineato che l’obiettivo di un procedimento di ritorno del minore in applicazione, segnatamente, dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 è dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ottenere che il ritorno del minore sia effettuato al più presto. Nella sentenza Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 45), la Corte ha dichiarato che l’imperativo della celerità sotteso al sistema di ritorno previsto dal regolamento n. 2201/2003 esige che i giudici nazionali investiti di una domanda di ritorno del minore statuiscano rapidamente.
( 39 ) V. sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punti 59 e 60).
( 40 ) Il giudice di cui trattasi, prima di adottare una decisione di ritorno ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003, deve tener conto dei motivi e degli elementi di prova sulla scorta dei quali è stata emessa la decisione contro il ritorno. Secondo la Corte «[i]l fatto che egli abbia preso in considerazione tali elementi contribuisce a giustificare l’esecutività della decisione, una volta che sia stata adottata, in conformità al principio di reciproca fiducia sotteso [a detto] regolamento». «Per giunta, tale sistema comporta un duplice esame della questione del ritorno del minore, garantendo così una maggiore fondatezza della decisione e una tutela rafforzata degli interessi del minore». V. sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punti 59 e 60).
( 41 ) Occorre sottolineare ancora che «il termine per pronunciarsi su un’istanza contraria al ritorno è molto breve». V. sentenza Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 66).
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