18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/46
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Frieberger e Vallin/Commissione
(Causa F-3/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Riforma dello Statuto - Regolamento n. 1023/2013 - Articolo 22 dell’allegato XIII dello Statuto - Aumento dell’età pensionabile - Rimborso dei contributi al regime pensionistico dell’Unione - Articolo 26 dell’allegato XIII dello Statuto - Rivalorizzazione del bonifico dei diritti a pensione))
(2016/C 136/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jürgen Frieberger (Woluwe-Satint-Lambert, Belgio) e Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker ed E. Taneva, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che respingono le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il rimborso di una parte dei contributi al regime pensionistico dell’Unione europea che sono stati prelevati dalle loro remunerazioni nonché la domanda di rivalutare il bonfico relativo al trasferimento verso il regime pensionistico dell’UE dei diritti a pensione maturati prima della loro entrata in servizio.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione europea del 26 marzo 2014 che respinge la domanda del sig. Frieberger del 17 dicembre 2013 nella parte in cui egli mirava, mediante quest’ultima, a ottenere un nuovo calcolo del bonifico dei suoi diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell’Unione europea è annullata.
2)
Non vi è luogo a statuire sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dal sig. Vallin avverso la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2014 nella parte in cui essa avrebbe asseritamente respinto una domanda volta a ottenere un nuovo calcolo del bonifico dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell’Unione europea.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
(1) GU C 96 del 23.3.2015, p 25.
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