30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/47
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016 — FN, FP e FQ/CEPOL
(Causa F-41/15 DISS II) (1)
([Funzione pubblica - Personale di CEPOL - Agenti temporanei - Agenti contrattuali - Sede di servizio corrispondente alla sede di CEPOL - Trasferimento di CEPOL a Budapest (Ungheria) - Cambiamento correlato della sede di servizio degli agenti - Conseguenze contrattuali - Necessità del consenso degli agenti - Coefficiente correttore applicabile alla nuova sede di servizio - Legittimo affidamento - Principio di buona amministrazione])
(2016/C 191/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: FN, FP e FQ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Accademia europea di polizia (rappresentanti: F. Bánfi e R. Woldhuis, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento delle decisioni dell’Accademia europea di polizia (CEPOL) da cui è conseguito che i ricorrenti danno le dimissioni dal loro impiego all’agenzia oppure che si sono trasferiti da Londra a Budapest subendone perdite pecuniarie, e la domanda di risarcimento dei danni morale e materiale asseritamente subiti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
FN, FP e FQ sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dall’Accademia europea di polizia.
(1) GU C 178 dell’1.6.2015, pag. 28.
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