30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/48
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — FU/Commissione
(Causa F-49/15) (1)
((Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Agente temporaneo della Corte dei conti nominato funzionario in prova alla Commissione - Cambiamento della sede di servizio - Mancata dichiarazione all’amministrazione della Corte dei conti del cambiamento della sede di servizio - Domande simultanee di indennità di nuova sistemazione nel paese d’origine e di indennità di prima sistemazione a Bruxelles - Richiesta di rimborso delle spese di trasloco da Lussemburgo al paese d’origine - Indagine dell’OLAF - Sanzione disciplinare - Inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore senza retrocessione di grado - Articolo 25 dell’allegato IV dello Statuto - Errore manifesto di valutazione - Inosservanza del principio del contraddittorio - Fatto nuovo - Obbligo di riaprire del procedimento disciplinare - Proporzionalità della sanzione - Termine procedurale))
(2016/C 191/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FU (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e C. Ehrbar, agenti, successivamente C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare del reinquadramento nel grado AST5, allorché il ricorrente era stato inquadrato nel grado AD5, per dichiarazioni asseritamente menzognere al fine di beneficiare dell’indennità di nuova sistemazione nonché del pagamento delle spese di trasloco.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
FU sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 190 dell’8.06.2015, pag. 36.
Full & Egal Universal Law Academy