20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/36
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE
(Causa F-50/15) (1)
((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 2, lettera c), del RAA - Agente temporaneo assunto per esercitare le funzioni di capo unità «presso un gruppo del Comitato economico e sociale europeo» - Articolo 44, secondo comma, dello Statuto - Avanzamento di scatto concesso retroattivamente al termine di un periodo di prova di nove mesi - Applicazione per analogia agli agenti temporanei non prevista ratione temporis dal RAA - Periodo di prova sui generis stabilito contrattualmente al di fuori delle ipotesi previste dal RAA - Proroga del periodo di prova contrattuale - Qualità delle prestazioni ritenuta insufficiente nell’esercizio delle funzioni di capo unità - Riassegnazione in un posto senza funzioni direttive - Beneficio dell’avanzamento di scatto previsto dall’articolo 44, secondo comma, dello Statuto))
(2016/C 222/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FS (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non confermare la ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e la domanda di risarcimento per i danni morali e materiali asseritamente subiti.
Dispositivo
1)
La decisione del presidente del Comitato economico e sociale europeo, del 25 maggio 2014, come integrato dall’addendum n. 2 al contratto di assunzione di FS, con cui l’autorità che ha il potere di stipulare i contratti di assunzione del Comitato economico e sociale europeo non l’ha confermata nelle sue funzioni di capo unità e l’ha riassegnata, con effetto dal 4 aprile 2014, in un posto senza funzioni direttive, è annullata.
2)
Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare a FS un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento per i danni morali da lei subiti.
3)
Le domande risarcitorie sono respinte per il resto.
4)
Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FS.
(1) GU C 190 dell’8.6.2015, pag. 37
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