20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/37
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 – FY/Consiglio
(Causa F-76/15) (1)
((Funzione pubblica - Previdenze sociale - Regime comune di assicurazione malattia - Rimborso delle spese mediche - Tasso di rimborso - Riconoscimento di una malattia grave - Criteri - Articolo 72 dello Statuto e disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche))
(2016/C 222/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FY (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis e N. de Montigny)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione dell’Ufficio di liquidazione di Bruxelles che ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento come malattia grave della malattia da cui è affetto il figlio della ricorrente e la domanda di accollo al 100 % delle spese mediche correlate a tale malattia
Dispositivo
1)
La decisione dell’8 aprile 2014 con la quale l’Ufficio di liquidazione di Bruxelles (Belgio) del Regime comune di assicurazione malattia ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento, quale malattia grave, della malattia da cui è affetto il figlio di FY è annullata.
2)
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FY.
(1) GU C 245 del 27.7.2015, pag. 51.
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