Causa F-91/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 — AV/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Visita medica che precede l’assunzione — Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica — Riserva medica — Applicazione retroattiva della riserva medica — Esclusione dal beneficio dell’indennità d’invalidità — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)
C3642016IT3210120160721IT0037321332
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 — AV/Commissione
(Causa F-91/15) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Visita medica che precede l’assunzione — Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica — Riserva medica — Applicazione retroattiva della riserva medica — Esclusione dal beneficio dell’indennità d’invalidità — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)»2016/C 364/37Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AV (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della Commissione di applicare la clausola di riserva medica prevista dall’articolo 32 del RAA, con cui non è riconosciuto al ricorrente il beneficio di un’indennità di invalidità, nonché la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito.
Dispositivo
1)
La decisione del 16 settembre 2014, mediante la quale la Commissione europea ha applicato a AV la riserva medica di cui all’articolo 32 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata a versare a AV la somma di EUR 2000 a titolo di risarcimento dei danni morali dal medesimo subiti.
3)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
4)
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da AV.
( 1 ) GU C 406 del 7.12.2015, pag. 46.
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