Causa F-125/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 — HB/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2014 — Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto — Comparazione dei meriti — Rapporti informativi per gli anni 2011 e 2012 — Assenza di diversi mesi a motivo di maternità nel 2013 — Rapporto informativo privo di qualsiasi valutazione sostanziale per l’anno in questione — Decisione di non promuovere la ricorrente nel 2014 — Obbligo di motivazione — Esame comparativo dei meriti — Assenza di parere del comitato paritetico di promozione — Accesso al fascicolo personale informatizzato della ricorrente — Composizione del comitato paritetico di promozione — Discriminazione fondata sul sesso — Danno morale)
C3642016IT3610120160721IT0043361361
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 — HB/Commissione
(Causa F-125/15) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2014 — Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto — Comparazione dei meriti — Rapporti informativi per gli anni 2011 e 2012 — Assenza di diversi mesi a motivo di maternità nel 2013 — Rapporto informativo privo di qualsiasi valutazione sostanziale per l’anno in questione — Decisione di non promuovere la ricorrente nel 2014 — Obbligo di motivazione — Esame comparativo dei meriti — Assenza di parere del comitato paritetico di promozione — Accesso al fascicolo personale informatizzato della ricorrente — Composizione del comitato paritetico di promozione — Discriminazione fondata sul sesso — Danno morale)»2016/C 364/43Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HB (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente nel grado successivo (AD8) a titolo dell’esercizio di promozione 2014 e di risarcimento del danno morale asseritamente patito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
HB sopporta la metà delle proprie spese.
3)
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico della metà delle spese di HB.
( 1 ) GU C 398 del 30.11.2015, pag. 80.
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