Causa F-132/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — HC/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Successione di obblighi sulla base di diversi statuti presso varie istituzioni dell’Unione — Interruzione attraverso un periodo di disoccupazione — Iscrizione continuata al regime comune di assicurazione malattia dell’Unione — Nuova assunzione — Articolo 13 del RAA — Visite mediche prima dell'assunzione — Articolo 32 del RAA — Mancanza di dichiarazione di una malattia di cui era già affetto da parte dell’interessato — Scoperta successiva da parte dell’AACC — Applicazione retroattiva di una riserva medica di una durata di cinque anni — Contestazione — Decisione di sottoporre il caso alla commissione d'invalidità — Dovere di lealtà — Decisione dell’AACC decisione di escludere l’agente da qualsiasi assunzione da parte dell’istituzione per un periodo di sei anni)
C3642016IT3910120160720IT0047391391
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — HC/Commissione
(Causa F-132/15) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Successione di obblighi sulla base di diversi statuti presso varie istituzioni dell’Unione — Interruzione attraverso un periodo di disoccupazione — Iscrizione continuata al regime comune di assicurazione malattia dell’Unione — Nuova assunzione — Articolo 13 del RAA — Visite mediche prima dell'assunzione — Articolo 32 del RAA — Mancanza di dichiarazione di una malattia di cui era già affetto da parte dell’interessato — Scoperta successiva da parte dell’AACC — Applicazione retroattiva di una riserva medica di una durata di cinque anni — Contestazione — Decisione di sottoporre il caso alla commissione d'invalidità — Dovere di lealtà — Decisione dell’AACC decisione di escludere l’agente da qualsiasi assunzione da parte dell’istituzione per un periodo di sei anni)»2016/C 364/47Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HC (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della Commissione di applicare la clausola di riserva medica prevista dall’articolo 32 del RAA, con effetto retroattivo, a decorrere dalla data di entrata in servizio della ricorrente presso la Commissione, e di sospendere le garanzie in materia di invalidità o decesso e, dall’altra parte, della decisione di escluderla da qualsiasi assunzione da parte della Commissione per un periodo di sei anni dalla data di scadenza del suo ultimo contratto.
Dispositivo
1)
La decisione del 29 gennaio 2015 mediante cui l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione europea ha escluso HC da qualsiasi assunzione da parte dell’istituzione per un periodo di sei anni è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
3)
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da HC.
4)
HC sopporta la metà delle proprie spese.
( 1 ) GU C 406 del 7.12.2015, pag. 46.
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