Causa F-68/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 luglio 2016 — Possanzini/Frontex (Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto basato sul rapporto informativo relativo al ricorrente per l’anno 2009 — Prova della notifica del rapporto — Assenza — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza — Notifica del rapporto informativo — Redazione e comunicazione tardive del rapporto)
C3642016IT5510120160718IT0071551551
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 luglio 2016 — Possanzini/Frontex
(Causa F-68/15) ( 1 )
«(Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto basato sul rapporto informativo relativo al ricorrente per l’anno 2009 — Prova della notifica del rapporto — Assenza — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza — Notifica del rapporto informativo — Redazione e comunicazione tardive del rapporto)»2016/C 364/71Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (rappresentanti: H. Caniard e V. Peres de Almeida, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
La domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo all’anno 2009 e la domanda di risarcimento per il danno morale asseritamente subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
2)
Il sig. Daniele Possanzini sopporta le proprie spese ed è condannato a farsi carico delle spese sostenute dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.
( 1 ) GU C 245 del 27/07/2015, pag. 49.
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