SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
21 luglio 2016 ( *1 )
«Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto informativo per il 2013 — Decisione del comitato per i ricorsi»
Nella causa F‑100/15,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,
Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola e G. Isola, avvocati, poi da G. Ferabecoli, avvocato
ricorrente,
contro
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e J.‑P. Minnaert, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato, poi da G. Nuvoli et G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
composto da K. Bradley (relatore), presidente, J. Sant’Anna e A. Kornezov, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, di annullare la decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») dell’8 dicembre 2014, recante rigetto del suo ricorso diretto contro il suo rapporto informativo relativo all’anno 2013 (in prosieguo: il «rapporto informativo per il 2013»), nonché la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») di non promuoverlo. Chiede, inoltre, l’accertamento delle molestie psicologiche di cui ritiene di essere vittima e la condanna della Banca al risarcimento dei danni morali, fisici e materiali che sostiene di aver sofferto.
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento del personale della Banca, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «regolamento del personale»), «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna (...)».
3
Per quanto riguarda la procedura di valutazione relativa all’anno 2013, la Banca ha adottato linee guida per l’esercizio di valutazione del rendimento per il 2013 (in prosieguo: le «linee guida per il 2013»), che sono state trasmesse con comunicazione al personale n. 736 del 27 novembre 2013. Inoltre, la comunicazione al personale n. 744, del 18 marzo 2014, stabilisce un calendario per la presentazione dei ricorsi interni contro i rapporti informativi relativi all’anno 2013.
4
Il 27 marzo 2014 la Banca ha poi adottato le «[l]inee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi per le funzioni da SC a K», (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»), le quali prevedono, al punto 2, che, nel caso in cui i membri del personale non siano d’accordo con la propria valutazione annuale, essi «devono (...) esporre le loro obiezioni e i loro commenti nel loro documento di valutazione del rendimento [disponibile in linea] e presentare altresì per iscritto, separatamente, una richiesta di riesame al [d]irettore del [d]ipartimento o al [d]irettore [g]enerale della loro direzione (...)».
5
In base al punto 4 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, qualora, dopo la richiesta scritta di riesame, voglia proseguire il procedimento per contestare il rapporto informativo, il membro del personale «[può] presentare un ricorso interno dinanzi al [comitato per i ricorsi], nel termine di un mese a partire dalla notifica della decisione relativa alla sua richiesta scritta di riesame (...)». A tal fine, il punto 4, sub i), delle suddette linee guida prevede che il ricorso interno debba contenere «le ragioni e lo scopo perseguito dalla contestazione della valutazione, compresi i fatti precisi sui quali il [comitato per i ricorsi] sarà chiamato a presentare una conclusione e/o una raccomandazione».
6
Il punto 12 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede che il suddetto comitato è competente a:
«i)
annullare il rapporto informativo di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o
ii)
modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]».
7
Il contesto normativo della presente causa è completato dal documento intitolato «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro», approvato dal comitato direttivo della Banca nella sua riunione del 18 novembre 2003.
Fatti all’origine della controversia
8
Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1o febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava, dal 1o ottobre 2011, alla divisione «Analisi paesi e settore finanziario» del dipartimento «Analisi economiche» del segretariato generale della Banca.
9
Nel rapporto informativo per il 2013, ultimato il 29 gennaio 2014, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che il suo rendimento fosse, a seconda dell’ambito considerato, conforme o inferiore alle attese, gli hanno attribuito il voto C e gli hanno accordato un bonus di EUR 4064.
10
Il 31 marzo 2014 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2013 (in prosieguo: le «decisioni sulle promozioni»). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.
11
Il 17 giugno 2014 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi chiedendogli, in primo luogo, di trasmettergli «la registrazione dell’audizione»; in secondo luogo, di valutare nuovamente il suo rendimento per l’anno 2013, constatando che il rapporto informativo per il 2013 non era stato obiettivo, giusto ed equo; in terzo luogo, di assegnargli una delle due note più alte; in quarto luogo, di raccomandare al presidente della Banca di concedergli una promozione con ricostruzione della carriera; in quinto luogo, di proporre un aumento del suo bonus; in sesto luogo, di riconoscere che egli aveva dovuto lavorare in condizioni anormali, nella prosecuzione delle condizioni che aveva dovuto fronteggiare dal 1993; in settimo luogo, di riconoscere che le linee guida per il 2013 non fornivano spiegazioni sul sistema di attribuzione dei voti utilizzato per giudicare il rendimento degli agenti valutati e, in ottavo e ultimo luogo, di riconoscere che gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2013 erano, in sostanza, irrealizzabili (in prosieguo: il «ricorso interno»).
12
Il 17 luglio 2014 la Banca ha depositato la propria comparsa di risposta dinanzi al comitato per i ricorsi.
13
Il comitato per i ricorsi ha sentito il ricorrente e i rappresentanti della BEI nel corso di un’audizione svoltasi il 1o ottobre 2014.
14
Con decisione dell’8 dicembre 2014, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 17 giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione del comitato per i ricorsi»).
15
Il 17 febbraio 2015 il ricorrente ha chiesto di avviare una procedura di conciliazione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale. Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo che ponesse fine alla controversia, la procedura di conciliazione si è conclusa il 31 marzo 2015.
16
Il 6 luglio 2015 il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
Conclusioni delle parti e procedimento
17
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, annullare e/o disapplicare la decisione del comitato per i ricorsi, rimandandogli gli atti dopo aver fissato i criteri ai quali esso deve attenersi per l’adozione della nuova decisione;
—
annullare e/o disapplicare le linee guida per il 2013, nella parte in cui prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, senza aver mai stabilito le corrispondenti declaratorie;
—
in via subordinata, annullare l’intero rapporto informativo per il 2013 nella parte valutazione, nella parte in cui non gli attribuisce la nota “rendimento eccezionale” o “rendimento molto buono” e non lo propone per la promozione alla funzione D, e nella parte in cui non prevede il suo sviluppo di carriera e non fissa gli obiettivi per l’anno 2014;
—
annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le decisioni sulle promozioni;
—
accertare le molestie messe in atto nei suoi confronti;
—
accertare la responsabilità dell’Unione europea per istigazione alle molestie e violazione delle norme concernenti il «giusto processo»;
—
condannare la Banca e l’Unione europea al pagamento in solido di un equo risarcimento dei danni fisici, morali e materiali;
—
condannare la Banca e l’Unione al solidale pagamento degli interessi di mora e compensativi e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto;
—
condannare la Banca e l’Unione alle spese.
18
A titolo di misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente chiede al Tribunale di intimare alla Banca il deposito: di una lettera del suo vicepresidente del 7 novembre 1994 nonché di taluni altri documenti; di tutte le «schede di valutazione» che lo riguardano, a partire dalla data della sua assunzione; dell’«organigramma della Tesoreria e degli uffici che, direttamente o indirettamente, la controllavano negli anni 1992-95, nonché di una dettagliata relazione dalla quale risulti il grado e le promozioni ricevute da ciascuno di quei funzionari a partire dal 1992»; di «una relazione dettagliata dei procedimenti e provvedimenti, positivi o negativi, adottati nei confronti del Capo della Divisione (...) e del suo vice». Inoltre, il ricorrente chiede al Tribunale di interrogare il legale rappresentante della BEI su vari capitoli e di disporre due perizie riguardanti il suo carico di lavoro e il suo stato di salute.
19
La Banca chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
20
Con lettera del Tribunale del 16 dicembre 2015, il ricorrente è stato invitato a precisare se, alla luce della giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale dell’Unione europea è il solo competente a conoscere in primo grado delle controversie relative al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni dell’Unione (ordinanza del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea, T‑409/14, EU:T:2015:18, punto 58), intendeva mantenere dinanzi al Tribunale le proprie conclusioni dirette all’accertamento della «responsabilità dell’[Unione europea], perché con le sentenze dei suoi giudici implicitamente istiga al mobbing e per la violazione delle norme concernenti il “giusto processo”» e alla condanna della Banca e dell’Unione «al solidale pagamento di un equo risarcimento per i danni morali e materiali subiti dal ricorrente per tutti i fatti di cui al (...) ricorso, oltre al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto». Inoltre, il ricorrente è stato invitato a designare, conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, l’istituzione contro cui intendeva dirigere tali conclusioni.
21
Con lettera del 22 dicembre 2015, il ricorrente ha informato il Tribunale che intendeva mantenere dinanzi al medesimo le conclusioni menzionate al punto precedente della presente sentenza e che le sue conclusioni dovevano intendersi dirette contro la Corte di giustizia dell’Unione europea.
22
Con ordinanza del 3 marzo 2016, De Nicola/BEI (F‑100/15, EU:F:2016:61), il Tribunale ha rinviato al Tribunale dell’Unione europea le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale proposte dal ricorrente nei confronti dell’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
23
Nel frattempo, con lettera del 3 febbraio 2016, il Tribunale ha invitato le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a rispondere a vari quesiti. La Banca ha risposto con lettera del 22 marzo 2016, e il ricorrente con lettera del 22 aprile 2016 (in prosieguo: la «risposta del ricorrente alle misure di organizzazione del procedimento»).
24
Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha precisato che le conclusioni dirette all’annullamento dell’intero rapporto informativo per il 2013 sono subordinate a quelle dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi. Ha inoltre rinunciato alla conclusioni dirette all’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» al rapporto informativo per il 2013. Tale capo delle conclusioni sarà quindi esaminato solo per la parte in cui è diretto contro le decisioni sulle promozioni.
In diritto
Sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi
25
Il ricorrente, in via principale, chiede al Tribunale di annullare e/o disapplicare la decisione del comitato per i ricorsi. A sostegno delle sue conclusioni, deduce un unico motivo, vertente su un errore di valutazione, nonché varie censure preliminari.
26
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità delle conclusioni dirette alla disapplicazione della decisione del comitato per i ricorsi, occorre respingere l’intera argomentazione in quanto infondata per i motivi di seguito esposti.
Sulle censure preliminari
– Argomenti delle parti
27
Occorre in limine rilevare che il ricorrente, nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, ha rinunciato alla censura vertente sul numero dei rappresentanti della Banca dinanzi al comitato per i ricorsi. Ciò precisato, il ricorrente contesta anzitutto l’obiettività del comitato per i ricorsi sottolineando che esso era presieduto dal sig. A, che aveva già respinto due ricorsi del ricorrente, nel 2007 e nel 2008.
28
Il ricorrente lamenta, poi, l’illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi, poiché, in sostanza, detto comitato non avrebbe esaminato la sua domanda volta a ottenere una dichiarazione secondo cui le linee guida per il 2013 non definiscono i parametri ai quali il valutatore deve attenersi per giudicare il rendimento degli agenti valutati.
29
Infine, il ricorrente afferma che il comitato per i ricorsi avrebbe rifiutato, illegittimamente ed immotivatamente, di esaminare la sua «più importante critica», ossia la mancanza di imparzialità e di obiettività del valutatore, e le molestie psicologiche di cui si considera vittima.
30
La Banca chiede al Tribunale di respingere tali censure in quanto del tutto prive di fondamento.
– Giudizio del Tribunale
31
Per quanto riguarda la censura vertente sull’affermata mancanza di obiettività del comitato per i ricorsi, il Tribunale ritiene che il semplice fatto che il sig. A sia stato membro di altri due comitati per i ricorsi i quali, in passato, hanno respinto due ricorsi interni precedentemente proposti dal ricorrente non implica, di per sé, una mancanza di obiettività del sig. A né, a maggior ragione, del comitato per i ricorsi nel complesso. In assenza di qualsiasi elemento concreto, fornito dal ricorrente al Tribunale, idoneo a revocare in dubbio l’obiettività del sig. A o del comitato per i ricorsi incaricato di esaminare il ricorso interno, la prima censura preliminare non può che essere respinta.
32
Quanto alla domanda con cui il ricorrente mira a ottenere una dichiarazione del comitato per i ricorsi secondo cui le linee guida per il 2013 non indicherebbero i parametri ai quali i valutatori devono attenersi per valutare il rendimento degli agenti, è sufficiente constatare che nessuna disposizione delle linee guida conferisce al comitato per i ricorsi la competenza a esaminare una domanda siffatta e a pronunciarsi sulla portata o sulla validità di tali linee guida. Correttamente, dunque, il comitato per i ricorsi ha respinto la domanda in tal senso del ricorrente, ragion per cui la seconda censura preliminare dev’essere respinta.
33
Per quanto riguarda la terza censura preliminare, il Tribunale rileva che, nel ricorso interno, il ricorrente chiede al comitato per i ricorsi di «constatare che [la] valutazione per il 2013 (...) non è stata obiettiva, equa e imparziale, poiché vi sono prove dell’esistenza di un blocco [«block»] nei [suoi] confronti». Sebbene, dopo aver affermato che il rapporto informativo per il 2013 è l’ottavo rapporto informativo da lui contestato, il ricorrente esponga che «è evidente che vi è un blocco contro di me», egli non fornisce tuttavia alcun indizio idoneo a dimostrare l’esistenza di un blocco siffatto, limitandosi a fare riferimento, senza la minima precisazione al riguardo, a un’affermazione che sarebbe stata fatta da un rappresentante della Banca al suo avvocato nel corso dell’anno 2007 e che confermerebbe l’esistenza di tale blocco. Il ricorrente contesta poi tre commenti contenuti nel suo rapporto informativo nonché gli obiettivi fissati per il 2013, e afferma che le sue condizioni di lavoro «tra il 2005 e il 2012» sarebbero state anormali. Correttamente, quindi, il comitato per i ricorsi ha ritenuto che la censura del ricorrente secondo cui la procedura di valutazione non sarebbe stata obiettiva e imparziale fosse una semplice asserzione non suffragata da alcun elemento di prova.
34
Inoltre, quanto all’asserita mancanza di motivazione della decisione del comitato per i ricorsi di non analizzare i fatti costituenti molestie psicologiche di cui il ricorrente ritiene di essere stato vittima, detto comitato afferma chiaramente, nella propria decisione, che, secondo l’articolo 12 delle linee guida relative al procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi, esso è «competente a conoscere dell’esito della valutazione complessiva del rendimento [del ricorrente] durante l’anno 2013». Una simile affermazione, peraltro conforme alla disposizione citata – che, effettivamente, non attribuisce al comitato alcuna competenza ad accertare l’eventuale sussistenza di molestie psicologiche –, era sufficiente a far comprendere al ricorrente la ragione per cui il comitato per i ricorsi non aveva analizzato le asserite molestie psicologiche.
35
Occorre quindi respingere anche la terza censura preliminare.
Sul motivo vertente sull’errore di valutazione
– Argomenti delle parti
36
Il ricorrente rammenta, in primo luogo, che, con il suo ricorso interno, egli censurava un commento contenuto nel suo rapporto informativo secondo cui egli non aveva raggiunto l’obiettivo di contribuire alla visibilità esterna del dipartimento «Analisi economiche», poiché non aveva colto «le opportunità» offertegli, e che indicava, a titolo di esempio, come egli non avesse partecipato «per ragioni personali» a una conferenza organizzata alle isole Cook dall’Associazione per lo sviluppo delle istituzioni finanziarie nel Pacifico (ADFIP) dal 28 ottobre 2013 al 1o novembre 2013 (in prosieguo: la «conferenza alle isole Cook»).
37
Il ricorrente sostiene che, in realtà, la sola opportunità che non ha colto era proprio la conferenza alle isole Cook, della quale sarebbe stato informato solamente la sera del 22 ottobre 2013, per caso, da una collega.
38
A tale riguardo, il ricorrente censura il comitato per i ricorsi per non aver tenuto conto del fatto che la conferenza alle isole Cook era stata la sola opportunità concessagli «in 23 anni» per contribuire alla visibilità esterna della Banca. Inoltre, il comitato per i ricorsi avrebbe ignorato due dei tre motivi che egli aveva addotto per giustificare la sua mancata partecipazione alla conferenza alle isole Cook, ossia problemi familiari e la necessità di essere a Lussemburgo (Lussemburgo) il 5 novembre 2013 per assistere a un’udienza dinanzi al Tribunale in una causa che lo riguardava. Infine, il comitato per i ricorsi avrebbe esaminato solo superficialmente il terzo motivo addotto per non aver partecipato alla suddetta conferenza, ossia l’impossibilità di organizzare riunioni con le rappresentanze locali a così breve scadenza.
39
Il ricorrente addebita inoltre al comitato per i ricorsi di non aver tenuto conto della circostanza che tutte le sue domande di partecipazione ad eventi quali la conferenza alle isole Cook erano sempre state respinte, e neppure del fatto che la Banca non avrebbe alcun interesse a essere visibile nei paesi interessati dalla suddetta conferenza. Peraltro, il medesimo comitato avrebbe altresì ignorato la circostanza che, anche nel 2013, il ricorrente avrebbe lavorato senza potersi relazionare con funzionari di altre istituzioni, con i suoi superiori e con i colleghi.
40
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che il comitato per i ricorsi avrebbe introdotto due elementi di valutazione, l’esperienza e l’anzianità, che non sarebbero previsti da alcuna disposizione.
41
In terzo luogo, il ricorrente rammenta di aver censurato un commento contenuto nel rapporto informativo secondo cui egli non avrebbe conseguito l’obiettivo consistente nel predisporre una nota sul valore finanziario aggiunto («FVA financial value added»; in prosieguo: la «nota sul FVA») della Banca. A tale riguardo, il ricorrente deduce che il comitato per i ricorsi non avrebbe tenuto conto del fatto che nessuno dei suoi superiori gerarchici avrebbe voluto discutere con lui il contenuto di tale nota. In ogni caso, il comitato per i ricorsi avrebbe commesso un errore di valutazione per aver ritenuto che il lavoro da lui compiuto per realizzare la nota sul FVA non fosse stato all’altezza delle aspettative della Banca.
42
In quarto luogo, secondo il ricorrente, il comitato per i ricorsi sarebbe incorso in errore di valutazione per aver ritenuto corretta l’affermazione del suo valutatore secondo cui il suo rendimento non era soddisfacente, perché egli non aveva identificato né sviluppato opportunità interessanti nel suo settore di attività. A tale riguardo, il ricorrente fa valere di aver proposto la creazione di un centro di ricerca sulla crescita e l’organizzazione di un seminario sugli istituti di microcredito in Europa, ma che i suoi superiori non avevano dato seguito ad alcuna di queste due iniziative.
43
In quinto luogo, il ricorrente censura il comitato per i ricorsi per non aver tenuto conto delle «anormali condizioni» in cui egli sarebbe stato costretto a lavorare.
44
In sesto e ultimo luogo, il ricorrente ritiene che la decisione del comitato per i ricorsi debba essere annullata in quanto detto comitato non avrebbe invertito l’onere della prova, inversione che avrebbe imposto alla Banca di dimostrare le proprie affermazioni, e avrebbe introdotto un nuovo metro di giudizio, illegittimo e non previsto, «che porta all[a] (...) conseguenza che il fatto di non aver[e] promosso [il ricorrente] legittima il rifiuto di promuoverlo».
45
La Banca chiede al Tribunale di respingere il presente motivo perché infondato.
– Giudizio del Tribunale
46
Il Tribunale rileva anzitutto che, con riferimento alla portata del controllo che il comitato per i ricorsi deve effettuare, secondo il punto 12 delle linee guida relative al procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi, detto comitato può invalidare le «affermazioni contenute nel formulario di valutazione» e/o «modificare il voto finale che esprime il merito». Il comitato per i ricorsi è quindi legittimato a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni e, se del caso, a censurarle. La portata di tale competenza eccede quindi quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41).
47
Spetta quindi al Tribunale verificare se e in che misura il comitato per i ricorsi abbia assolto il proprio obbligo di controllo completo conformemente alle norme applicabili, e occorre allo stesso tempo ricordare che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della BEI è ristretto e ha ad oggetto solo eventuali irregolarità formali, errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punti 52 e 54).
48
A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, un errore può essere qualificato come manifesto solo quando risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato secondo i criteri ai quali il legislatore ha voluto subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del proprio potere discrezionale. Stabilire che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata sulla base di tale valutazione, presuppone quindi che gli elementi di prova, che spetta alla parte ricorrente fornire, siano sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata può sempre essere ammessa come giustificata e coerente (sentenza dell’8 ottobre 2015, FT/AEMF, F‑39/14, EU:F:2015:117, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
49
Nella fattispecie, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa all’insufficiente contributo del ricorrente alla visibilità esterna della Banca, gli elementi prodotti dal ricorrente non consentono di dimostrare che la decisione del comitato per i ricorsi sia viziata da un errore manifesto di valutazione.
50
Anzitutto, il ricorrente non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a dimostrare che la conferenza alle isole Cook fosse l’unica occasione concessagli per contribuire a tale obiettivo, come da lui sostenuto. È sufficiente constatare che, come emerge dai documenti allegati dal ricorrente alla sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, durante l’anno di riferimento, egli aveva avuto la possibilità di partecipare a varie conferenze, in particolare a una conferenza sul microcredito organizzata a Bruxelles (Belgio) il 25 gennaio 2013, a una conferenza organizzata dalla BEI in Lussemburgo nel gennaio 2013, a una conferenza organizzata dalla Banque de France a Parigi (Francia) il 22 novembre 2013, a una conferenza su taluni progetti in Polonia, organizzata in Lussemburgo il 27 novembre 2013, e a una conferenza a Treviri (Germania) sulla regolamentazione del sistema bancario il 5 e il 6 dicembre 2013.
51
Per quanto riguarda poi, più precisamente, la conferenza alle isole Cook, il Tribunale rileva che tale conferenza era organizzata annualmente da un’organizzazione che riunisce le principali istituzioni responsabili per il finanziamento dello sviluppo nei paesi del Pacifico, paesi che rientravano nella sfera di attribuzioni del ricorrente. Orbene, il ricorrente non ha fornito alcun argomento per dimostrare che il comitato per i ricorsi abbia commesso un errore manifesto di valutazione per aver affermato che, tenuto conto degli incarichi assegnati al ricorrente, egli avrebbe dovuto essere al corrente dell’esistenza della conferenza alle isole Cook.
52
Inoltre, la Banca ha indicato, senza essere contraddetta sul punto, che il ricorrente era già stato incaricato della sorveglianza di un certo numero di paesi del Pacifico e dei Caraibi nell’ottobre 2011. Dai documenti prodotti dal ricorrente in risposta a un invito del Tribunale a presentare le prove a sostegno delle sue affermazioni secondo cui egli avrebbe contribuito alla visibilità esterna della Banca, nonché dalle risposte che l’avvocato del ricorrente ha fornito, in stretta consultazione col ricorrente stesso, ai quesiti del Tribunale al riguardo nel corso dell’udienza, emerge che le conoscenze del ricorrente dei legami tra la Banca e taluni dei suoi più importanti partner in tali aree erano per lo meno frammentarie, tanto durante l’anno di riferimento quanto al momento dell’udienza. Lungi dall’indebolire la conclusione del comitato per i ricorsi secondo cui il ricorrente non ha sufficientemente contribuito alla visibilità esterna della Banca, tali elementi, che sono stati prodotti dal ricorrente stesso, non fanno che confermare la plausibilità di tale conclusione.
53
Infine, non è esatto affermare, come fatto dal ricorrente nel suo atto introduttivo, che il comitato per i ricorsi non avrebbe tenuto conto di tutti i motivi da lui addotti per giustificare la sua mancata partecipazione alla conferenza alle isole Cook. Infatti, il ricorrente ha menzionato i «problemi famigliari» per la prima volta nel ricorso, come da lui ammesso nel corso dell’udienza, e di conseguenza non può censurare il comitato per i ricorsi per non aver preso in esame tale motivo. Quanto alla partecipazione del ricorrente a un’udienza dinanzi al Tribunale il 5 novembre 2013 a Lussemburgo, è sufficiente rilevare che, nella sua decisione, il comitato per i ricorsi afferma espressamente che «sebbene tale viaggio richieda diversi giorni (...), sembra perfettamente possibile ritenere che la presenza [del ricorrente alla conferenza alle isole Cook] non fosse incompatibile con un ritorno in Lussemburgo prima del 5 novembre 2013». Occorre peraltro ricordare che ogni ricorrente è rappresentato, nei procedimenti dinanzi al Tribunale, da un avvocato, ragion per cui la presenza del ricorrente non è indispensabile, a meno che non sia stata richiesta dal Tribunale o imposta dalle circostanze, cosa che il ricorrente non sostiene nella presente causa (v., in tal senso, ordinanza del 2 giugno 2009, Sison/Consiglio, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, punto 52, nella quale il Tribunale dell’Unione europea ha statuito che le spese sostenute da un ricorrente per assistere personalmente all’udienza dibattimentale a Lussemburgo non possono, in linea di principio, essere considerate indispensabili ai fini del procedimento).
54
In secondo luogo, si deve respingere la censura vertente sul fatto che il comitato per i ricorsi avrebbe utilizzato i parametri dell’esperienza e dell’anzianità, che non sarebbero previsti da alcuna disposizione. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione del rendimento di un agente non deve prescindere dalla sua esperienza e dal suo livello di responsabilità, dato che le aspettative di un’istituzione o di un organismo dell’Unione nei confronti dei suoi agenti non sono immutabili e possono tener conto dell’esperienza maturata dall’agente interessato, senza che ciò costituisca un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, punto 97).
55
In terzo luogo, per quanto riguarda il commento relativo alla nota sul FVA, la censura del ricorrente vertente sul fatto che il comitato per i ricorsi non avrebbe esaminato il suo argomento secondo cui egli non aveva ricevuto il supporto dei suoi superiori è privo di fondamento. Infatti, dalla decisione del comitato per i ricorsi emerge come quest’ultimo abbia esaminato tale argomento e lo abbia respinto, affermando che il ricorrente avrebbe dovuto «dimostrare la propria capacità di lavorare da solo in modo autonomo o di identificare di propria iniziativa ciò che è importante per la Banca». Peraltro, emerge dagli atti che il ricorrente ha incontrato, il 15 maggio 2013, il suo capo divisione per discutere della nota sul FVA. Inoltre, nel suo atto introduttivo, il ricorrente si è limitato a porre una serie di domande, in certa misura retoriche, sul modo in cui il comitato per i ricorsi avrebbe proceduto per giungere alla conclusione secondo cui il suo lavoro non sarebbe stato all’altezza di quanto ci si può attendere da un funzionario del suo grado e della sua esperienza, senza tuttavia presentare alcun elemento idoneo a dimostrare che il comitato per i ricorsi abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
56
In quarto luogo, con riferimento alla proposta del ricorrente riguardante la creazione di un centro di ricerca sulla crescita, correttamente il comitato per i ricorsi ha dichiarato che tale proposta non poteva essere presa in considerazione perché era stata avanzata nel 2012, e non nel corso dell’anno di riferimento per il rapporto informativo per il 2013. Inoltre, per quanto riguarda la proposta del ricorrente di organizzare un seminario sul microcredito con un istituto nazionale, il comitato per i ricorsi menziona il fatto che il direttore del ricorrente non aveva ritenuto utile tale proposta, poiché la Banca organizza ogni anno una «settimana della microfinanza» in cui tale tema è ampiamente dibattuto, e avrebbe autorizzato l’iniziativa del ricorrente solamente se quest’ultimo avesse trovato un certo numero di colleghi interessati. A tale riguardo, il Tribunale osserva che il ricorrente si è limitato a censurare il comitato per i ricorsi per non aver considerato la circostanza che la risposta del direttore era intervenuta alcuni giorni prima di Natale, senza tuttavia fornire al Tribunale il minimo elemento per provare che il direttore avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che tale iniziativa non fosse utile per la Banca.
57
In quinto luogo, quanto alle condizioni asseritamente «anormali» in cui il ricorrente ritiene di aver dovuto lavorare, è giocoforza constatare che, tanto nel suo ricorso interno quanto nel suo atto introduttivo, il ricorrente evoca più volte l’esistenza di condizioni anormali di lavoro, senza tuttavia presentare elementi concreti e specifici che possano riferirsi all’anno 2013.
58
In sesto luogo, il Tribunale rammenta che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che sono incaricati di esaminare, è onere della parte ricorrente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti che sia tale da giustificare l’annullamento di un rapporto informativo (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10, EU:F:2011:172, punto 32, e del 23 ottobre 2013, Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, punto 40). La censura vertente sul fatto che spettava alla Banca provare le affermazioni contenute nel rapporto informativo per il 2013 e che il comitato per i ricorsi avrebbe invertito l’onere della prova deve quindi essere respinta.
59
Per quanto riguarda, infine, la censura secondo cui il comitato per i ricorsi avrebbe introdotto un nuovo metro di valutazione, illegittimo e non previsto, «che porta all[a] (...) conseguenza che il fatto di non aver[e] promosso [il ricorrente] legittima il rifiuto di promuoverlo», tale censura, la quale viene prospettata senza alcuna argomentazione a suo supporto, contrariamente alla norma prevista all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Peraltro, interrogato durante l’udienza su quale fosse questo presunto nuovo metro di valutazione, il ricorrente non è stato in grado di indicarlo al Tribunale.
60
Occorre quindi respingere il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione e, di conseguenza, le conclusioni dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi in quanto infondati.
Sulle conclusioni dirette contro il rapporto informativo per il 2013
– Argomenti delle parti
61
In via subordinata rispetto alle conclusioni dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi, il ricorrente chiede l’annullamento del rapporto informativo per il 2013 nella parte «valutazione», nella parte in cui il giudizio finale non è stato espresso con la nota «rendimento eccezionale» o «rendimento molto buono», nella parte in cui non è stato proposto per una promozione alla funzione D e nella parte in cui omette ogni indicazione sullo sviluppo della sua carriera e sugli obiettivi per l’anno 2014.
62
Il ricorrente afferma, in sostanza, che la sua valutazione sarebbe stata «notevolmente diversa» se egli avesse potuto beneficiare delle medesime opportunità offerte agli altri agenti della Banca e se il suo valutatore gli avesse fornito un minimo di assistenza e di attenzione.
63
Per quanto riguarda l’obiettivo di contribuire alla visibilità del dipartimento «Affari economici», il ricorrente afferma che il suo capo divisione gli ha sempre vietato di contattare altre istituzioni, salvo poi negare quel rifiuto per iscritto, e che, in ogni caso, gli ha assegnato paesi senza alcuna attività finanziaria di importanza internazionale, il che rendeva inutile ogni cooperazione con istituzioni esterne alla Banca. Il comportamento del suo valutatore presenterebbe, secondo il ricorrente, tutte le caratteristiche delle molestie psicologiche, in quanto comporterebbe l’esclusione o la marginalizzazione dalle attività della Banca, la mancata comunicazione di informazioni riguardanti l’attività lavorativa, critiche del tutto immotivate, atteggiamenti ostili e l’attribuzione di compiti eccessivi.
64
Il ricorrente contesta, poi, la valutazione «in corso di conseguimento» ricevuta per l’obiettivo «lavoro di supporto operativo», affermando che avrebbe svolto impeccabilmente il proprio lavoro e che, tanto nel rapporto informativo quanto nella comparsa di risposta al suo ricorso interno depositata dalla Banca il 17 luglio 2014 dinanzi al comitato per i ricorsi, non vi sarebbero indicazioni a giustificazione dell’asserzione del suo valutatore secondo cui l’obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Il ricorrente sostiene, peraltro, che il comitato per i ricorsi sarebbe stato d’accordo sul fatto che l’asserito mancato raggiungimento di tale obiettivo non era stato giustificato dal valutatore.
65
Con riferimento all’obiettivo della nota sul FVA, il ricorrente ritiene che la nota attribuitagli sia dovuta alla malafede del suo valutatore, che trasparirebbe già dal suo rapporto informativo relativo all’anno 2011.
66
Infine, il ricorrente lamenta che il suo valutatore non gli avrebbe fornito indicazioni sulle prospettive di sviluppo della sua carriera. Egli sostiene, inoltre, che gli obiettivi che debbono essere assegnati al personale della Banca debbono essere «specifici, realistici, misurabili, definiti nei tempi e accettati dall’interessato» («SMART»). Orbene, gli obiettivi assegnatigli non consentirebbero di essere misurati né quantitativamente né qualitativamente.
67
La Banca chiede al Tribunale di respingere le conclusioni dirette contro il rapporto informativo per il 2013.
– Giudizio del Tribunale
68
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che non spetta al medesimo sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate della valutazione del ricorrente. La Banca, infatti, allo stesso modo degli altri organi dell’Unione, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della Banca ha ad oggetto solo eventuali irregolarità formali, errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 52).
69
Per quanto riguarda il commento relativo all’obiettivo di contribuire alla visibilità esterna del dipartimento «Analisi economica», il ricorrente, anzitutto, per dimostrare che avrebbe lavorato in «anormali condizioni» durante l’anno di riferimento, richiama una serie di episodi volti a dimostrare le molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima alla Banca, riferendosi a fatti che si sarebbero prodotti dall’anno 1998 e fino all’anno 2011. Orbene, in nessun momento il ricorrente dimostra la rilevanza, per la sua valutazione riferita all’anno 2013, di fatti che sarebbero avvenuti prima di tale anno.
70
Il ricorrente afferma, inoltre, che gli era fatto divieto di avere contatti all’esterno della Banca, mentre dai documenti che lui stesso ha allegato al suo ricorso e alla sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento risulta che, durante l’anno 2013, ha avuto contatti professionali con vari soggetti al di fuori della Banca, tra gli altri con una società italiana specializzata nel settore del microcredito mentre cercava di organizzare una conferenza sul microcredito, e rapporti con il capo economista della Banca di sviluppo dei Caraibi.
71
Quanto all’obiettivo «lavoro di supporto operativo», è necessario rilevare che, come indicato dalla Banca nel suo controricorso, è inesatto affermare che il comitato per i ricorsi avrebbe concordato con il ricorrente sul fatto che non era giustificato considerare non raggiunto il suddetto obiettivo. Infatti, non solo la decisione del comitato per i ricorsi non contiene la minima affermazione in tal senso, ma, al contrario, dalla medesima decisione emerge che al ricorrente viene mosso l’addebito di non essere stato al corrente dell’organizzazione della conferenza alle isole Cook, sebbene parte del suo lavoro quotidiano si incentri sulle relazioni della Banca con le istituzioni finanziarie degli Stati del Pacifico, tra cui le isole Cook.
72
Per quanto riguarda l’obiettivo legato alla produzione della nota sul FVA, si deve constatare come il ricorrente si limiti a fare riferimento all’asserita malafede del suo valutatore, quale emergerebbe dal suo rapporto informativo relativo all’anno 2011, rapporto informativo che è del tutto irrilevante al fine di valutare la legittimità del rapporto informativo per il 2013. Ciò considerato, il Tribunale non può che concludere che il ricorrente non espone alcun argomento idoneo a provare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nel suo rapporto informativo per il 2013.
73
Con riferimento alle censure riguardanti la legittimità degli obiettivi assegnati al ricorrente per l’anno 2014, occorre ricordare che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la fissazione degli obiettivi è parte integrante della valutazione annuale e che la scelta dell’amministrazione può essere soggetta unicamente ad un controllo giurisdizionale limitato, nel merito, alla censura di un eventuale errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 61) nonché di un eventuale sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 e T‑341/00, EU:T:2002:253, punto 69). Orbene, il ricorrente si limita ad asserzioni non suffragate da alcun elemento di prova, limitandosi a indicare che gli obiettivi assegnatigli «sono sempre imposti e mai specifici e le sue obiezioni sono sistematicamente ed immotivatamente ignorate». Ne consegue che le censure del ricorrente riguardanti gli obiettivi che gli sono stati assegnati non possono che essere respinte.
74
Emerge dalle considerazioni suesposte che le conclusioni dirette contro il rapporto informativo per il 2013 devono essere integralmente respinte.
Sulle conclusioni dirette contro le linee guida per il 2013
– Argomenti delle parti
75
Il ricorrente chiede, anzitutto, l’annullamento delle linee guida per il 2013.
76
A tale riguardo, il ricorrente fa valere, in primo luogo, di aver potuto prendere conoscenza delle linee guida per il 2013 solamente nel dicembre 2013, il che sarebbe illegittimo, atteso che i criteri di valutazione devono essere fissati ex ante e non ex post. In secondo luogo, il ricorrente osserva che le linee guida per il 2013 non stabiliscono i criteri ai quali i valutatori devono conformarsi per esprimere la loro valutazione finale con uno dei giudizi verbali previsti, né i criteri per definire se un obiettivo sia stato o meno raggiunto. In terzo luogo, il ricorrente afferma che la Banca applica una regola secondo cui solo gli agenti il cui rendimento sia stato giudicato «eccezionale» o «molto buono» possono aspirare a una promozione.
77
Inoltre, il ricorrente chiede, da un lato, che le linee guida per il 2013 vengano disapplicate nei suoi confronti e, dall’altro, il «puntuale rispetto di quelle stesse linee guida», le quali sarebbero state sistematicamente disattese dalla Banca.
78
La Banca ritiene che tali conclusioni siano prive di fondamento e chiede al Tribunale di respingerle.
– Giudizio del Tribunale
79
Per quanto riguarda la domanda di annullamento delle linee guida per il 2013, il Tribunale rammenta che l’articolo 41 del regolamento del personale permette agli agenti della Banca di investire i giudici dell’Unione delle sole controversie di carattere individuale. Pur se gli agenti possono, a determinate condizioni, nel contesto di una controversia di carattere individuale, eccepire l’illegittimità di misure di portata generale, essi non sono tuttavia legittimati a chiederne direttamente l’annullamento (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2006, Agne‑Dapper e a./Commissione, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, EU:T:2006:365, punto 56).
80
Nel caso di specie, le linee guida per il 2013 mirano a produrre effetti giuridici nei riguardi di una categoria di persone, ossia gli agenti della Banca, considerata in modo generale e astratto. Esse costituiscono quindi una misura di portata generale. Non si può quindi ritenere che le conclusioni dirette al loro annullamento siano relative a controversie di carattere individuale ai sensi delle citate disposizioni dell’articolo 41 del regolamento del personale. Tali linee guida, di conseguenza, non possono costituire oggetto di un ricorso diretto presentato dal ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1981, Bowden e a./Commissione, 153/79, EU:C:1981:184, punto 13; del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, EU:T:2001:72, punti 61 e 62, e del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, EU:T:2004:367, punto 132).
81
In ogni caso, anche supponendo che il ricorrente abbia voluto eccepire l’illegittimità delle linee guida per il 2013 e che una simile eccezione di illegittimità sia ricevibile, occorre rilevare come egli non fornisca, ad ogni modo, alcuna spiegazione sul nesso tra un’eccezione di illegittimità siffatta e l’oggetto della controversia, ragion per cui detta eccezione non merita accoglimento.
82
Le conclusioni dirette all’annullamento delle linee guida per il 2013 sono pertanto irricevibili e devono essere respinte.
83
Per quanto riguarda la domanda del ricorrente diretta, da un lato, alla disapplicazione delle linee guida per il 2013 nei suoi confronti e, dall’altro, al «puntuale rispetto di quelle stesse linee guida», è sufficiente rilevare come tale domanda non sia altro che un’ingiunzione rivolta alla Banca. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle amministrazioni (sentenze del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 63, e del 10 luglio 2014, CG/BEI, F‑103/11, EU:F:2014:185, punto 56).
84
Ne consegue che le conclusioni dirette contro le linee guida per il 2013 devono essere integralmente respinte.
Sulle conclusioni dirette all’accertamento delle molestie psicologiche
85
Il ricorrente chiede al Tribunale di accertare le molestie psicologiche derivanti dall’insieme delle vessazioni imputabili alla BEI che egli sostiene di aver subito da vari anni.
86
Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha precisato il proprio motivo indicando che esso mirava a contestare la giurisprudenza dei giudici dell’Unione secondo cui questi ultimi non sono competenti ad accertare la sussistenza di molestie psicologiche, il che sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte suprema di cassazione (Italia). Inoltre, riferendosi alla sentenza del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), il ricorrente fa valere che, in detta causa, egli aveva impugnato una decisione del presidente della BEI che aveva respinto la sua denuncia per molestie psicologiche, e sostiene che il rifiuto del Tribunale di accertare, anche in circostanze del genere, l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti renderebbe di fatto impossibile la tutela giurisdizionale effettiva dei funzionari che si ritengono vittime di molestie psicologiche.
87
Il Tribunale ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Inoltre, secondo l’articolo 41 del regolamento del personale della Banca, tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i suoi membri del personale sono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Infine, secondo l’articolo 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE.
88
Per quanto riguarda la portata del sindacato giurisdizionale del Tribunale nelle controversie tra la BEI e i suoi membri del personale, l’articolo 41 del regolamento del personale non contiene alcuna norma specifica che abbia per effetto di restringere o ampliare la competenza del giudice dell’Unione risultante, per i funzionari, dall’articolo 91 dello Statuto e da costante giurisprudenza.
89
Orbene, da costante giurisprudenza risulta che il giudice dell’Unione, quando esercita le proprie competenze di annullamento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (ordinanza del 16 maggio 2006, Voigt/Commissione, F‑55/05, EU:F:2006:32, punto 25, e dell’11 maggio 2011, Caminiti/Commissione, F‑71/09, EU:F:2011:53, punto 23). Secondo costante giurisprudenza, tale principio è parimenti applicabile alle controversie tra la Banca e i suoi membri del personale (sentenze del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 63, e del 10 luglio 2014, CG/BEI, F‑103/11, EU:F:2014:185, punto 56).
90
Si deve inoltre rilevare che gli atti di molestie psicologiche sono, per loro natura, comportamenti privi di carattere decisionale. Spetta al funzionario che si considera vittima di comportamenti siffatti rivolgere all’amministrazione una domanda diretta a ottenere la cessazione del comportamento. Solamente il rigetto esplicito o implicito di tale domanda può eventualmente costituire una decisione che arreca pregiudizio che il funzionario interessato può contestare, dopo aver seguito il procedimento amministrativo applicabile, dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2007, Rossi Ferreras/Commissione, F‑42/05, EU:F:2007:17, punti 58 e 59, e ordinanza del 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi/Commissione, F‑5/09, EU:F:2009:156, punti 26 e 27).
91
Ne consegue che le conclusioni volte all’accertamento della sussistenza di molestie psicologiche sono irricevibili e non possono che essere respinte.
92
Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti formulati dal ricorrente.
93
Infatti, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, è sufficiente ricordare che, per pronunciarsi sulle controversie in materia di funzione pubblica per le quali è competente, il Tribunale applica unicamente il diritto della funzione pubblica dell’Unione e non un qualsivoglia diritto nazionale, con la conseguenza che i riferimenti fatti dal ricorrente al diritto italiano tanto nel suo atto introduttivo quanto nel corso dell’udienza sono del tutto irrilevanti (v. sentenza del 24 settembre 2015, Weissenfels/Parlamento, F‑92/14, EU:F:2015:110, punto 18, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑684/15 P).
94
Quanto alla sentenza del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), il Tribunale non ha affatto declinato la propria competenza a decidere sulla legittimità della decisione del presidente della BEI recante rigetto della denuncia del ricorrente per le molestie psicologiche che riteneva di aver subito, ma si è limitato, nella stretta osservanza delle proprie competenze, ad annullare la decisione summenzionata a causa del fatto che si fondava su una nozione di molestie psicologiche manifestamente contraria alle disposizioni pertinenti applicabili alla BEI. Gli argomenti presentati dal ricorrente durante l’udienza si fondano quindi su una lettura errata di tale sentenza e su una cattiva comprensione delle diverse competenze attribuite all’amministrazione delle istituzioni e degli organi dell’Unione e al giudice dell’Unione nel trattamento dei casi di molestie psicologiche, e non possono quindi essere accolti.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni sulle promozioni del marzo 2014
95
Con questo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di annullare le decisioni sulle promozioni.
96
Il Tribunale rammenta che, secondo la giurisprudenza, la conciliazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il singolo disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso – e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto – che vuole che, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istanze dell’Unione divengano definitivi – implica che le controversie tra la Banca e i suoi dipendenti siano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole (sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punti 98 e 99). Inoltre, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti da 25 a 46).
97
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è venuto a conoscenza delle decisioni sulle promozioni con la pubblicazione, il 31 marzo 2014, dell’elenco dei promossi, e che ha contestato tali decisioni per la prima volta con la proposizione del suo ricorso, il 6 luglio 2015. Occorre dunque constatare che è decorso un termine di oltre 15 mesi senza che il ricorrente abbia contestato tali decisioni dinanzi agli organi interni della BEI o abbia validamente giustificato tale ritardo.
98
Orbene, anche tenendo conto delle circostanze della fattispecie, peraltro mai richiamate dal ricorrente, quali la rilevanza della controversia per il ricorrente, la sua complessità e il rispettivo comportamento delle parti, un termine di 15 mesi dev’essere considerato irragionevole (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52, nel quale un termine di otto mesi per la contestazione di decisioni sulle promozioni è stato giudicato manifestamente irragionevole), con la conseguenza che le conclusioni dirette contro le decisioni sulle promozioni devono essere respinte in quanto irricevibili.
Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno
99
Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali, morali e fisici che ritiene di aver subito.
100
Secondo il ricorrente, il danno materiale è dovuto alla mancata promozione, al fatto che sarebbe stato costretto a mantenere una doppia residenza, a Roma (Italia) e a Lussemburgo, e alla perdita della professionalità che aveva acquisito e alla dequalificazione professionale, correlate agli ostacoli che la Banca avrebbe frapposto al suo sviluppo professionale. Il danno materiale è valutato dal ricorrente nella somma di EUR 210000, ai quali occorrerebbe aggiungere EUR 5000 al mese a partire dal marzo 2014 per le spese legate al mantenimento di una doppia residenza.
101
Il danno morale di cui il ricorrente ritiene di aver sofferto è riconducibile alla lesione dell’immagine, del prestigio e della dignità del lavoratore, all’afflizione psicologica nonché alla sofferenza fisica che le molestie psicologiche di cui si ritiene vittima avrebbero causato, e al fatto che, a seguito del suo trasferimento da Lussemburgo a Roma, poi da Roma a Lussemburgo, sarebbe stato costretto a vivere distante dalla sua famiglia quattro giorni a settimana. Tale danno dev’essere stimato, secondo il ricorrente, in EUR 135000.
102
In primo luogo, il Tribunale ricorda che, se una domanda risarcitoria è strettamente connessa a una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima per irricevibilità o per infondatezza comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria (sentenza del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 132).
103
Nella fattispecie, le conclusioni con cui il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali, fisici e morali legati alla mancata promozione e alle molestie psicologiche di cui si ritiene vittima sono strettamente connesse alle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2013 e alle conclusioni dirette all’accertamento delle molestie psicologiche. Poiché queste ultime conclusioni sono state respinte, rispettivamente, per infondatezza e per irricevibilità, le conclusioni volte al risarcimento del danno devono a loro volta essere respinte.
104
In secondo luogo, si deve ricordare che un ricorso proposto successivamente ad un altro, che vede contrapposte le stesse parti, che è fondato sugli stessi motivi e che è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza, senza che sia necessario che tale eccezione sia prevista da una norma giuridica esplicita (sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).
105
Orbene, nella fattispecie, occorre constatare che le conclusioni dirette al risarcimento del danno, materiale e morale, asseritamente legato agli spostamenti che il ricorrente deve effettuare tra il suo luogo di assegnazione e il luogo di residenza della sua famiglia sono identiche alle domande risarcitorie respinte nella sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, punti da 259 a 268), confermata, su questi punti, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punti da 93 a 96). Occorre quindi respingere tali conclusioni in quanto irricevibili (ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 43).
106
Di conseguenza, le conclusioni dirette al risarcimento del danno devono essere integralmente respinte.
Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori
107
Il ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla BEI di versare agli atti vari documenti, di interrogare i rappresentanti della BEI e di disporre perizie.
108
In considerazione degli elementi del fascicolo e della motivazione della presente sentenza, le misure prospettate dal ricorrente non presentano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, non occorre accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori.
109
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
110
Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
111
Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, la Banca, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Carlo De Nicola sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.
Bradley
Sant’Anna
Kornezov
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 luglio 2016.
Il cancelliere
W. Hakenberg
Il presidente
K. Bradley
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy