29.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/48
Ricorso proposto il 22 aprile 2015 — ZZ/UAMI
(Causa F-60/15)
(2015/C 213/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del Presidente dell’UAMI del 4 giugno 2014 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente nonché la domanda di essere, se possibile, reintegrato nell’UAMI e, nella negativa, di ricevere un’equa compensazione pecuniaria per l’asserita illegittima risoluzione del suo contratto e, infine, la domanda di risarcimento per l’asserito danno morale subito.
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del Presidente dell’UAMI del 4 giugno 2014 che ha risolto il contratto di agente temporaneo del ricorrente;
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conseguentemente, ordinare la reintegrazione del ricorrente e condannare il convenuto: (i) a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento danni la retribuzione per il periodo tra il momento in cui ha avuto effetto la risoluzione del suo contratto e la data di reintegrazione conseguente all’annullamento della decisione adottata e (ii) a ricostituire la sua carriera illegittimamente interrotta dalla decisione di risoluzione del suo contratto;
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in via subordinata, nel caso in cui la reintegrazione del ricorrente dovesse comportare rilevanti difficoltà pratiche o apparire eccessiva con riguardo alla situazione di terzi, condannare il convenuto al pagamento di un’equa compensazione pecuniaria per la risoluzione illegittima del contratto del ricorrente, tenuto conto non solo della perdita di retribuzione per il passato ma anche della concreta possibilità del ricorrente di rimanere al servizio dell’UAMI fino all’età della pensione in virtù di un contratto a tempo indeterminato e di avanzare nella sua carriera;
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in ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 15 000;
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condannare il convenuto a tutte le spese.
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