24.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/56
Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ZZ e a./BEI
(Causa F-78/15)
(2015/C 279/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2015, che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,2 % per l’anno 2015, e annullamento delle buste paga successive nonché, se del caso, delle note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 6 e il 10 febbraio 2015. Dall’altro, condanna della BEI al risarcimento dei danni per i pregiudizi materiale e morale asseritamente subiti
Conclusioni dei ricorrenti
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Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l’eccezione di illegittimità in esso contenuto;
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di conseguenza:
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annullare la decisione di cui alle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2015, che stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell’1,2 % per il 2015, e, pertanto, annullare le decisioni simili di cui alle buste paga successive nonché, se del caso, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 6 febbraio e il 10 febbraio 2015;
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pertanto, condannare la convenuta:
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al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2015, ovvero un aumento dello 0,4 % per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dell’1,2 % per il 2015 sull’importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2016; (iii) degli interessi moratori sui saldi delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d’interessi moratori da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, aumentato di tre punti e (iv) del risarcimento dei danni causati dalla perdita del potere d’acquisto; l’importo di tale danno materiale è stimato, a titolo provvisorio, in EUR 30 000 per ciascun ricorrente;
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al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
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condannare la BEI alle spese.
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