ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
7 aprile 2016 ( *1 )
«Funzione pubblica — Funzionari — Impiego di capo unità — Avviso di posto vacante — Procedura di selezione — Comitato di preselezione — Colloquio con il comitato di preselezione — Non inclusione nella short-list dei candidati proposti per il colloquio finale con l’APN — Regolarità della procedura di selezione — Priorità accordata all’assunzione di un candidato cittadino di un determinato Stato membro — Comportamento del presidente del comitato di preselezione — Discriminazione linguistica — Domanda di risarcimento — Articolo 81 del regolamento di procedura»
Nella causa F‑44/15,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
Sergio Spadafora, funzionario della Commissione europea, residente in Woluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),
composto da S. Van Raepenbusch, presidente, H. Kreppel e J. Svenningsen (relatore), giudici,
cancelliere: W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2015, il sig. Sergio Spadafora ha proposto il presente ricorso diretto, sostanzialmente, da un lato all’annullamento della decisione del 30 giugno 2014 con la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha deciso di nominare la sig.ra D. capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» e, dall’altro, alla condanna dell’OLAF al risarcimento del danno materiale derivante, a suo parere, dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per occupare tale posto.
Contesto normativo
1. Statuto dei funzionari dell’Unione europea
2
L’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
2. Disposizioni relative all’OLAF
3
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l’O[LAF] (GU L 136, pag. 20), come modificata dalla decisione della Commissione 2013/478/UE, del 27 settembre 2013 (GU L 257, pag. 19), nei confronti del personale dell’OLAF il direttore generale dello stesso (in prosieguo: il «direttore generale») esercita i poteri conferiti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»). L’articolo 6, paragrafo 4, di tale medesima decisione prevede che le decisioni della Commissione europea relative alla propria organizzazione interna si applicano all’OLAF nella misura in cui siano compatibili con la citata decisione e con le disposizioni riguardanti l’OLAF stesso adottate dal legislatore dell’Unione.
3. Orientamenti sulle procedure decentrate di selezione dei capi unità e decisione C(2008) 5028/2 relativa al personale direttivo di livello intermedio
4
Il 30 ottobre 2001 la Commissione ha adottato orientamenti per l’introduzione di una procedura decentrata di selezione dei capi unità [SEC(2001) 1697; in prosieguo: gli «orientamenti»], i cui posti sono aperti ai funzionari inquadrati in un grado compreso tra i gradi AD 9 e AD 14. Tali orientamenti, nella loro versione applicata nella specie dal direttore generale nella sua qualità di APN, illustrano il modo in cui dovrebbero essere svolte le procedure di selezione e di nomina del personale direttivo, in particolare il personale direttivo di livello intermedio e i consulenti.
5
Il punto 1.2 degli orientamenti, intitolato «La procedura di selezione in sintesi», è formulato come segue:
6
Il punto 3.8 degli orientamenti, intitolato «Comunicazione dei risultati del comitato [di preselezione]», prevede, segnatamente, quanto segue:
7
Alla luce degli orientamenti, la Commissione ha adottato, il 9 settembre 2008, la decisione C(2008) 5028/2, relativa al personale direttivo di livello intermedio (in prosieguo: la «decisione PEI»).
8
L’articolo 8 della decisione PEI, che disciplina la selezione e la nomina, prevede quanto segue:
«1. Selezione
L’[APN] deve procedere alle seguenti fasi della selezione:
1.1
Definizione del profilo per il posto
L’avviso di posto vacante deve indicare dettagliatamente i compiti e le mansioni dell’impiego da occupare, compresi quelli basati sulla descrizione del posto. Esso deve inoltre stabilire, da un lato, le qualifiche minime che devono avere i candidati perché la loro candidatura possa essere presa in considerazione e, dall’altro, eventualmente, le altre qualifiche richieste.
1.2
Valutazione delle candidature da parte del comitato di preselezione
Il comitato di preselezione esamina tutte le candidature ricevute utilizzando griglie di valutazione, tenendo conto dell’avviso di posto vacante, dei curriculum vitæ dei candidati e svolgendo, se necessario, colloqui. Esso elabora una short-list motivata dei candidati che meglio corrispondono al profilo richiesto. (…)
1.3
Colloqui effettuati dal direttore generale [della direzione generale interessata] e dal relatore della procedura [di selezione]
Il direttore generale [della direzione generale interessata] e il relatore della procedura [di selezione] sottopongono a colloqui i candidati inclusi nella short-list. Il direttore generale [della direzione generale interessata] può decidere di convocare altri candidati ammissibili.
2. Nomina
2.1
Il direttore generale, prima di procedere alla nomina, informa e consulta il [commissario di tutela] sulle proposte di nomina. (…) informa poi dei propri intenti anche il direttore generale [della direzione generale] del personale e il segretario generale.
2.2
Al termine della procedura di selezione e dopo aver informato le persone previste al paragrafo 2.1, il direttore generale [della direzione generale interessata] nomina il candidato prescelto. Così si conclude la procedura.
2.3
Tuttavia, il direttore generale [della direzione generale] del personale o il segretario generale, agendo di norma sulla base di una raccomandazione del relatore [della procedura di selezione] designato, può chiedere che la nomina prevista sia sottoposta al comitato consultivo per le nomine. (…)
2.4
Il candidato prescelto è nominato nel grado in cui è inquadrato [al momento della sua nomina]».
Fatti
9
Il ricorrente è funzionario presso la Commissione e appartiene al gruppo di funzioni degli amministratori (AD) di grado AD 12. Dal mese di gennaio 2012, egli è in servizio presso l’OLAF nell’unità «Consulenza giuridica». A seguito del trasferimento del capo dell’unità «Consulenza giuridica», che il ricorrente in varie occasioni aveva avuto modo di sostituire temporaneamente durante il 2013, il posto di capo di questa unità è divenuto vacante a decorrere dal 1o marzo 2014.
10
Emerge dall’organigramma dell’unità «Consulenza giuridica», fornito dal ricorrente, che, su un totale di sedici persone impiegate in tale unità nella primavera del 2014, una era di nazionalità tedesca mentre tre altre erano di nazionalità italiana, cioè il ricorrente, un assistente e una stagista.
1. Sulla procedura di assunzione del capo dell’unità «Consulenza giuridica »
11
Il 20 febbraio 2014, si è tenuta una riunione dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: la «riunione del 20 febbraio 2014») in presenza del direttore della direzione «Supporto alle inchieste» (in prosieguo: il «direttore»). Emerge dal verbale della riunione del 20 febbraio 2014 che il direttore aveva informato i partecipanti a tale riunione che l’avviso di posto vacante per «[i]l posto di capo unità [sarebbe stato] pubblicato [a] giorni» e che «[i]l comitato di [preselezione sarebbe stato] composto da [lui stesso] e (…) da persone interne [all’istituzione] e esterne». A parere del ricorrente, il direttore avrebbe tuttavia aggiunto, in tale contesto, che «nel caso ci fosse stata una candidatura “tedesca” e una candidatura “italiana”, sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca su quella italiana».
12
Il 24 febbraio 2014, l’OLAF ha pubblicato sul sito intranet della Commissione l’avviso di posto vacante COM/2014/482 al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante») aperto a tutti i funzionari dell’Unione in possesso del grado sufficiente ad occupare un siffatto posto.
13
Il 28 febbraio 2014, il capo dell’unità «Risorse umane e bilancio» dell’OLAF (in prosieguo: l’«unità “Risorse umane”») ha informato il ricorrente che il direttore generale aveva deciso di designarlo capo dell’unità «Consulenza giuridica» facente funzione con effetto a decorrere dal 1o marzo 2014, e fino alla data di nomina di un nuovo capo unità.
14
Il 21 marzo 2014, il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica».
15
Dopo aver esaminato, conformemente al punto 1.2 della decisione PEI, tutte le candidature alla luce dei requisiti previsti nell’avviso di posto vacante e utilizzando, a tale scopo, determinate griglie di valutazione modello, i tre membri del comitato di preselezione (in prosieguo: il «comitato di preselezione») hanno deciso di invitare ad un colloquio il ricorrente e altri sei candidati.
16
Il 7 maggio 2014, il ricorrente ha svolto il colloquio con il comitato di preselezione presieduto dal direttore (in prosieguo, anche: il «presidente del comitato»). A parere del ricorrente, durante tale colloquio e mentre svolgeva un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Supreme Court of the United States (Corte suprema degli Stati Uniti) in merito, segnatamente, alla sentenza del 13 giugno 1966, Miranda v. Arizona [384 U.S. 436 (1966)], il presidente del comitato si sarebbe voltato a guardare uno degli altri membri del comitato di preselezione «con un risolino prolungato (…) che «lo [avrebbe] priva[to] di parte della concentrazione che gli sarebbe stata necessaria».
17
Con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2014, il segretario del comitato di preselezione ha inviato al ricorrente una nota, datata 19 maggio 2014 e sottoscritta dal presidente del comitato, con la quale veniva informato del fatto che, al termine dei suoi lavori e fatte salve le decisioni finali che il direttore generale avrebbe adottato nella sua qualità di APN, il comitato di preselezione aveva elaborato un elenco ristretto («short-list») che comprendeva i nomi di due candidati che esso proponeva all’APN di convocare al colloquio finale con il direttore generale e il relatore della procedura di selezione conformemente al punto1.3 della decisione PEI (in prosieguo: la «short-list»). Il nome del ricorrente non compariva in tale short-list. Peraltro, conformemente al punto 3.8 degli orientamenti, la citata nota del 19 maggio 2014 precisava che, «[a]i fini della trasparenza, un membro del comitato di preselezione [era] a disposizione [del ricorrente] per dar[gli] un feedback sul [suo] colloquio con il comitato [di preselezione]». Il presidente del comitato lo invitava, nell’eventualità, a contattarlo entro i due giorni lavorativi seguenti, cioè entro il 21 maggio 2014. Il ricorrente veniva anche informato della possibilità di presentare osservazioni scritte all’APN entro e non oltre il 22 maggio 2014 alle 18:00, atteso che, su tale base, l’APN avrebbe potuto, se del caso, decidere di convocarlo al colloquio finale. Aveva inoltre la possibilità di esporre le proprie obiezioni al relatore della procedura di selezione, contattando entro il 22 maggio alle 18:00 il sig. K., il quale avrebbe provveduto a informarne il relatore.
18
Si richiamava tuttavia l’attenzione del ricorrente, in primo luogo, sul fatto che il relatore della procedura di selezione rivestiva solo un ruolo consultivo e non aveva facoltà di indurre l’APN a modificare le sue decisioni; in secondo luogo, che la proposta del comitato di preselezione, presentata all’APN, di invitare a colloquio i candidati i cui nomi comparivano nella short-list non vincolava l’APN e, in terzo luogo, che tale proposta non costituiva una decisione autonoma, bensì un atto preparatorio e preliminare alla decisione finale, ossia l’atto dell’APN recante nomina del candidato prescelto per occupare il posto in parola.
19
Il ricorrente non ha presentato osservazioni scritte all’APN né ha mosso obiezioni al relatore della procedura di selezione. Nel suo ricorso ha motivato la sua mancata reazione adducendo che una richiesta d’informazioni, in tale fase della procedura, non era il mezzo adatto a far rilevare i vizi che inficiavano la procedura di selezione per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: la «procedura di selezione») e che il comportamento del presidente del comitato l’aveva scoraggiato a consultarlo relativamente alla sua prestazione durante il colloquio con il comitato di preselezione.
20
L’11 giugno 2014, il direttore generale, in presenza del relatore della procedura di selezione, ha svolto i colloqui finali con le due candidate iscritte nella short-list, cioè la sig.ra D., cittadina tedesca, e la sig.ra X., cittadina britannica.
21
Con messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2014, il ricorrente è stato informato della decisione adottata dall’APN, il 30 giugno 2014, di nominare la sig.ra D. quale capo dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2014»).
22
Con nota del 30 settembre 2014, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione del 30 giugno 2014, la quale costituiva rigetto definitivo della sua candidatura al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica». A sostegno di tale reclamo, il ricorrente deduceva tre motivi. In primo luogo, egli faceva valere che i candidati tedeschi erano stati favoriti poiché, durante la riunione del 20 febbraio 2014, il direttore avrebbe dichiarato che, se fossero state presentate una candidatura tedesca e una candidatura italiana, «sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca su quella italiana». In secondo luogo, il ricorrente sosteneva di aver subito una discriminazione in quanto i colloqui organizzati dal comitato di preselezione si erano svolti esclusivamente in lingua inglese. Orbene, il fatto che uno dei due candidati inclusi nella short-list fosse di madrelingua inglese proverebbe che il ricorrente era stato vittima di una discriminazione linguistica in quanto non aveva avuto modo di esprimersi in una lingua diversa dall’inglese. In terzo luogo, deplorava il fatto che il presidente del comitato avesse rivolto, durante il colloquio, un «piccolo e prolungato sorriso (…) verso il membro (…) del comitato [in servizio presso l’OLAF]», comportamento che avrebbe sortito l’effetto di viziare la procedura di selezione e quindi la redazione della short-list.
23
Con decisione del 5 gennaio 2015, la sig.ra Georgieva, vicepresidente della Commissione, nella sua qualità di APN, ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), evidenziando, in via preliminare, che il ricorrente non contestava di per sé la decisione del 30 giugno 2014 recante nomina di un altro candidato, bensì intendeva unicamente sollevare tre censure riguardanti lo svolgimento della procedura di preselezione, nella fattispecie dinanzi al comitato.
24
Fornendo spontaneamente un’esposizione dettagliata dei motivi che hanno condotto il comitato di preselezione ad attribuire al ricorrente il punteggio globale di 55 punti su 100 per il colloquio dinanzi al comitato di preselezione, l’APN ha ritenuto di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’escludere la sua candidatura su tale base. In particolare, l’APN ha indicato di aver riconosciuto le buone capacità relazionali del ricorrente, la sua motivazione per il posto oggetto dell’avviso di posto vacante e l’assenza di difficoltà nella sua espressione inglese. Tuttavia, l’APN ha concluso che, per quanto riguarda le competenze in materia di comunicazione, il ricorrente non era stato molto preciso nelle sue risposte durante il colloquio, che poteva migliorare le sue capacità relativamente all’impiego dirigenziale cui mirava e che la presentazione della sua motivazione non era stata sufficientemente chiara e concisa. Peraltro, veniva spiegato che i due candidati che erano stati inclusi nella short-list ed erano stati sentiti dal direttore generale, assistito dal relatore della procedura di selezione, avevano ottenuto valutazioni migliori, segnatamente a causa della loro esperienza in materia di gestione del personale, della loro capacità ad orientare e a coordinare un’équipe e della loro competenza in materia di comunicazione.
25
Inoltre, in risposta alle tre censure sollevate dal ricorrente nel suo reclamo, l’APN ha anzitutto contestato la veridicità dell’affermazione del ricorrente secondo la quale il direttore avrebbe indicato che un candidato di nazionalità tedesca sarebbe stato privilegiato a scapito di un candidato di nazionalità italiana. L’APN ha sostenuto a tale proposito che il verbale della riunione del 20 febbraio 2014, che non menzionava proprio una siffatta posizione, rispecchiava fedelmente ed esaustivamente quanto detto dal direttore nel corso di tale riunione. In ogni caso, l’APN evidenziava che l’avviso di posto vacante non indicava affatto una preferenza per un candidato di nazionalità tedesca, che i candidati sentiti dal comitato di preselezione avevano cittadinanze diverse, ossia belga, ceca, tedesca, italiana e britannica, e che il direttore nonché presidente del comitato non agiva comunque da solo, dato che le decisioni del comitato di preselezione erano, al contrario, collegiali. Relativamente al lamentato atteggiamento censurabile del presidente del comitato durante il colloquio con il ricorrente, l’APN ha considerato che tale censura del ricorrente fosse priva di qualsivoglia fondamento e non comprovata.
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Per quanto riguarda l’asserita discriminazione linguistica di cui sarebbe stato vittima il ricorrente durante il colloquio con il comitato di preselezione, l’APN ha insistito, in particolare, sul fatto che tutti i candidati sentiti avevano svolto il loro colloquio con il comitato di preselezione in inglese, che risultava essere nel contempo la lingua di comunicazione comune ai tre membri del comitato di preselezione, una delle lingue di lavoro dell’unità «Consulenza giuridica» e la lingua nella quale il ricorrente aveva deciso di presentare la propria candidatura. In aggiunta, l’APN ha rilevato che, come il ricorrente, nemmeno il candidato infine prescelto per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» era di madrelingua inglese.
2. Sulle domande di accesso a taluni dati personali connessi con la procedura di selezione
27
Con lettera del 28 luglio 2014 rivolta al capo dell’unità «Risorse umane», il ricorrente ha chiesto, da un lato, che gli fossero comunicati tutti i documenti contenenti dati personali che lo riguardassero, cioè, in particolare, la valutazione del suo atto di candidatura da parte del comitato di preselezione, la valutazione del suo colloquio con quest’ultimo, la valutazione del suo profilo operata dal comitato di preselezione che non ha consentito a quest’ultimo di includere il suo nome nella short-list e la valutazione dell’APN che ha condotto quest’ultima a basarsi sul parere del comitato di preselezione. Dall’altro lato, il ricorrente chiedeva la comunicazione di tutti i documenti che indicavano le misure adottate per garantire lo svolgimento regolare ed equo della procedura di selezione.
28
Con nota del 6 agosto 2014 dell’unità «Risorse umane», la domanda del ricorrente di avere accesso ai documenti menzionati al punto precedente della presente ordinanza è stata respinta in quanto il diritto di ogni interessato di ottenere «la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento», come prevista dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), non comportava il diritto automatico di ricevere la copia di documenti nei quali siano contenuti dati personali, segnatamente come nel caso di specie in cui era necessario garantire la riservatezza delle deliberazioni del comitato di preselezione al fine di garantire la sua indipendenza e l’oggettività dei suoi lavori. Inoltre, al ricorrente venivano illustrate le misure che erano state adottate per garantire lo svolgimento regolare ed equo della procedura di selezione, e ciò in conformità con le disposizioni contenute sia nella decisione PEI che negli orientamenti.
29
Il 25 agosto 2014, il ricorrente ha presentato una denuncia contro l’OLAF dinanzi al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), invocando una violazione dell’articolo 13 del regolamento n. 45/2001 in quanto l’OLAF si era rifiutato di comunicargli i dati personali da lui richiesti nella sua domanda del 28 luglio 2014.
30
Il 3 ottobre 2014 ha avuto luogo una riunione tra il presidente del comitato e il ricorrente. Emerge dal verbale di tale riunione, recante il titolo «Nota allegata al fascicolo», che, durante tale riunione «[il ricorrente] è stato informato [oralmente] dei contenuti [delle] grigli[e] di valutazione della preselezione e della valutazione del suo colloquio dinanzi al comitato [di preselezione], cioè dei commenti nonché delle valutazioni dettagliate attribuite al [ricorrente]» e che, al termine di tale riunione, «[gli] è stato proposto di rileggere interamente o in parte le griglie di valutazione [che lo riguardavano]». Ciò premesso, secondo il ricorrente, durante tale riunione non gli sarebbero stati comunicati in modo intelligibile i dati personali richiesti, il che spiegherebbe il fatto che egli non ha considerato utile dare seguito alla proposta di rilettura dei dati di cui trattasi.
31
Con messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 del capo dell’unità «Risorse umane», è stato reso noto al ricorrente il «punteggio globale» attribuito al ricorrente dal comitato di preselezione. Emerge da tale messaggio di posta elettronica che aveva ottenuto «42 [punti su] 50 per la valutazione della [sua] candidatura scritta e 55 [punti su] 100 per il colloquio di preselezione».
32
Con messaggio di posta elettronica di risposta del 10 ottobre 2014, il ricorrente ha comunicato all’OLAF, da un lato, che aveva il diritto di conoscere dettagliatamente il numero di punti che il comitato di preselezione gli aveva attribuito per ogni rubrica che compare in ognuna delle griglie di valutazione utilizzate, rispettivamente, per l’atto di candidatura e per il colloquio. Dall’altro lato, egli reputava di avere il diritto di accedere ai commenti scritti formulati in ciascuna di tali medesime rubriche dal comitato di preselezione.
33
Con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2014, l’OLAF ha comunicato al ricorrente il dettaglio del numero di punti che aveva ottenuto per ognuna delle rubriche contenute nelle due griglie di valutazione interessate. Emerge da tale messaggio di posta elettronica che il ricorrente ha ottenuto il seguente punteggio:
34
A seguito di tale comunicazione del dettaglio dei punti che gli erano stati attribuiti per ogni rubrica di ciascuna delle due griglie di valutazione interessate, il ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2014 indirizzato al capo dell’unità «Risorse umane» e poi trasmesso al GEPD, ha reiterato la sua domanda volta ad ottenere la comunicazione da parte dell’OLAF dei commenti scritti formulati dal comitato di preselezione relativamente a ciascuna delle rubriche valutate.
Conclusioni delle parti e procedimento
35
Il ricorrente chiede sostanzialmente che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di rigetto del reclamo;
—
annullare la decisione del 30 giugno 2014;
—
dichiarare che, in virtù dell’annullamento della decisione di rigetto del reclamo e della decisione del 30 giugno 2014, la procedura di selezione «è inficiata di illegittimità dal punto in cui “si è verificata l’illegittimità accertata”»;
—
condannare la Commissione a risarcirgli il danno subito in relazione alla perdita dell’opportunità di essere nominato capo unità, e ciò mediante il versamento di una somma determinata in via equitativa, comunque di ammontare non inferiore a EUR 10000;
—
condannare la Commissione alle spese.
36
La Commissione chiede sostanzialmente che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
37
Con lettera dell’11 giugno 2015, il ricorrente, sul fondamento dell’articolo 55 del regolamento di procedura, ha chiesto al Tribunale di autorizzare un secondo scambio di memorie. Con lettera della cancelleria del 24 giugno 2015, il Tribunale ha respinto tale domanda e ha deciso di chiudere la fase scritta del procedimento conformemente all’articolo 49 del regolamento di procedura.
38
Con lettera del 26 giugno 2015, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre, da un lato, alcune misure di organizzazione del procedimento a titolo dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura e, dall’altro, talune misure istruttorie ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del citato regolamento.
39
Con lettera del 14 luglio 2015, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 57, prima frase, del regolamento di procedura, ha prodotto nuove offerte di prova relative alla denuncia contro l’OLAF dallo stesso presentata dinanzi al GEPD. Si trattava nel caso di specie, in primo luogo, della decisione adottata a seguito di tale denuncia dal GEPD, il 10 luglio 2015, nella quale quest’ultimo era giunto alla conclusione che, non avendo consentito, come richiesto dal ricorrente, l’accesso alla sua «“valutazione” (commenti)» per ciascuna rubrica che ha dato luogo alla valutazione, l’OLAF aveva violato l’articolo 13 del regolamento n. 45/2001 (in prosieguo: la «decisione del GEPD»), e, in secondo luogo, di un messaggio di posta elettronica dell’11 luglio 2015 con il quale il ricorrente aveva chiesto all’OLAF di attuare la decisione del GEPD. Il Tribunale ha deciso di accettare tali nuove offerte di prove del ricorrente sulle quali la Commissione, il 1o settembre 2015, ha preso posizione conformemente all’articolo 57 del regolamento di procedura.
40
Emerge dalla griglia di valutazione, come sottoposta al Tribunale, del colloquio del ricorrente con il comitato di preselezione che, a sostegno del punteggio di 15/30 per la rubrica «Competenze principali applicabili ad un posto di capo unità», il comitato di preselezione ha considerato che il ricorrente «[aveva] dimostrato di possedere buone competenze relazionali[; p]er quanto riguarda le sue capacità di comunicazione, il [ricorrente] non andava dritto al punto e poteva aver bisogno di migliorarsi in relazione ad un posto dirigenziale di tale livello». Per quanto riguarda la rubrica «Conoscenze specifiche ed esperienza», per la quale il comitato di preselezione gli ha attribuito il punteggio di 25/40, si è considerato che il ricorrente avesse «dimostrato una [buona] capacità di analisi nelle sue risposte alle domande specifiche[; s]e l’è cavata come un professionista competente anche se non era andato dritto al punto[; i]n generale non [era] conciso nelle sue risposte». Relativamente alla rubrica «Attitudini personali», il comitato di preselezione ha constatato che, al momento della selezione, il ricorrente era capo dell’unità «Consulenza giuridica» facente funzione, «[che egli] aveva una buona personalità ma [che] la sua presentazione era troppo lunga e piuttosto confusa[; che era] un collega piacevole, degno di fiducia e affidabile, ma non [aveva] convinto il comitato [di preselezione] di essere la persona giusta per dirigere l’unità». Ha quindi ottenuto il punteggio di 15/30 a titolo di quest’ultima rubrica.
41
Con lettera del 29 luglio 2015, il ricorrente ha informato il Tribunale della circostanza che, in esecuzione della decisione del GEPD, l’OLAF gli aveva trasmesso, il 28 luglio 2015, le due griglie di valutazione richieste, rispettivamente, la griglia di valutazione della sua candidatura e quella relativa al suo colloquio con il comitato di preselezione. Il Tribunale ha deciso di acquisire agli atti le due griglie di valutazione in parola prodotte dal ricorrente. Peraltro, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha deciso che fosse ormai necessario un secondo scambio di memorie alla luce dei documenti recentemente prodotti. A tale proposito, il ricorrente era invitato, nell’ambito della sua replica, ad adeguare le sue conclusioni ed articolare i suoi argomenti relativi, in particolare, alla giurisprudenza esaminata nell’ordinanza del 9 luglio 2015, De Almeida Pereira/Eurojust (F‑142/14, EU:F:2015:83).
42
Nella sua replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2015, il ricorrente ha segnatamente indicato che, tenuto conto della contestazione da parte della Commissione del valore probatorio della dichiarazione scritta di una delle persone che hanno partecipato alla riunione del 20 febbraio 2014, allegata al suo ricorso, considerava giustificato che il Tribunale sentisse in qualità di testimoni talune persone che avevano partecipato alla riunione del 20 febbraio 2014, ma che «non consider[ava] più necessario richiedere l’adozione di altri mezzi istruttori né quella di misure di organizzazione del procedimento». Con lettera della cancelleria del 9 novembre 2015, il Tribunale ha notificato al ricorrente la controreplica e ha chiuso la fase scritta del procedimento.
43
Con lettera dell’11 novembre 2015, il ricorrente ha contestato la ricevibilità del documento allegato dalla Commissione alla sua controreplica, cioè la griglia di valutazione del colloquio della sig.ra D. con il comitato di preselezione, dalla quale emergeva che quest’ultima, capo unità presso la direzione generale della concorrenza, aveva ottenuto valutazioni sostanzialmente più elogiative di quelle ottenute dal ricorrente a seguito del colloquio e un punteggio di 80/100. Con lettera della cancelleria del Tribunale del 24 novembre 2015, le parti sono state informate della decisione del Tribunale di statuire in un secondo momento sulla contestazione da parte del ricorrente della ricevibilità del nuovo documento prodotto dalla Commissione. A tale proposito, il Tribunale considera che, tenuto conto dei documenti infine trasmessi, in esecuzione della decisione del GEPD, dall’OLAF al ricorrente nel corso del presente procedimento nonché dei documenti prodotti dal ricorrente e che il Tribunale ha accettato di acquisire agli atti, la Commissione poteva legittimamente allegare al suo controricorso la griglia di valutazione controversa.
In diritto
1. Sulla decisione di statuire con ordinanza motivata
44
Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può statuire, senza proseguire il procedimento, con ordinanza motivata.
45
In particolare, in forza di una costante giurisprudenza, il rigetto del ricorso con ordinanza motivata adottata sulla base dell’articolo 81 del regolamento di procedura non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe, ove, alla lettura del fascicolo di una causa, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo in parola, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e consideri, inoltre, che lo svolgimento di un’udienza non sarebbe tale da offrire elementi nuovi idonei a incidere sul suo convincimento (ordinanze del 10 luglio 2014, Mészáros/Commissione,F‑22/13, EU:F:2014:189, punto 39, e del 22 aprile 2015, ED/ENISA,F‑105/14, EU:F:2015:33, punto 16).
46
Nel caso di specie il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque, a norma dell’articolo 81 del suo regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
2. Sulle domande finalizzate alla dichiarazione in diritto
47
Per quanto riguarda le domande del ricorrente volte a che il Tribunale «dichiar[i] che, in virtù dell’annullamento della decisione [di rigetto del reclamo e della decisione del 30 giugno 2014], la procedura di selezione è inficiata di illegittimità dal punto in cui “si è verificata l’illegittimità accertata”», esse devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili poiché, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto, non compete al giudice dell’Unione il potere di rivolgere all’amministrazione ingiunzioni o effettuare dichiarazioni in diritto (sentenze del 13 dicembre 1989, Oyowe e Traore/Commissione, C‑100/88, EU:C:1989:638, punto 19; del 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commissione,T‑21/95 e T‑186/95, EU:T:1996:158, punto 44, e dell’11 settembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione,F‑126/11, EU:F:2013:126, punto 59).
3. Sulle domande di annullamento
Sull’oggetto delle domande di annullamento
48
Occorre ricordare che, conformemente al principio di economia processuale, il giudice dell’Unione può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo. In particolare, ciò può accadere qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo è puramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produrrebbe sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento della seconda (sentenze del 19 novembre 2014, EH/Commissione,F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 85, e del 16 luglio 2015, Murariu/AEAPP,F‑116/14, EU:F:2015:89, punto 49).
49
Nel caso di specie, anche se la decisione di rigetto del reclamo rappresenta una conferma della decisione del 30 giugno 2014, in quanto quest’ultima reca necessariamente e definitivamente il rigetto della candidatura del ricorrente, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo rivela in modo circostanziato i motivi della decisione del 30 giugno 2014, compresi quelli in risposta agli argomenti sollevati dal ricorrente nel suo reclamo. Di conseguenza, occorre statuire sulla legittimità sia della decisione del 30 giugno 2014 sia della decisione di rigetto del reclamo (v. sentenza del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 33), atteso che il ricorrente, quale candidato escluso, ha un interesse ad ottenere l’annullamento di tali due decisioni (ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA,F‑105/14, EU:F:2015:33, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
Osservazioni preliminari
50
In via preliminare occorre rilevare che, nella sua replica, il ricorrente ha avuto cura di precisare quali siano, concretamente ed effettivamente, i motivi e gli argomenti giuridici a sostegno delle sue domande di annullamento.
51
A tale proposito, il ricorrente, in particolare, ha precisato esplicitamente che i suoi motivi non riguardavano la valutazione in quanto tale delle qualifiche dei candidati operata dal comitato di preselezione, bensì si riferivano unicamente alle irregolarità commesse dal comitato di preselezione che hanno viziato la procedura di selezione e, di conseguenza, la decisione del 30 giugno 2014, adottata all’esito di detta procedura.
52
Il Tribunale constata quindi che, con i suoi motivi di annullamento, il ricorrente non contesta il fatto che, anche se la sua candidatura poteva presentare meriti evidenti e riconosciuti, il comitato di selezione, nell’ambito dello scrutinio comparativo dei meriti dei candidati, ha potuto ritenere che altri candidati avevano dimostrato, anche durante il colloquio, di possedere meriti superiori ai suoi. Peraltro, il ricorrente non fa valere in alcun modo un errore manifesto di valutazione dei suoi meriti o la circostanza che abbia sostituito in alcune occasioni il capo dell’unità «Consulenza giuridica» durante l’anno 2013 e che abbia coperto ad interim l’impiego di cui trattasi a partire dal 1o marzo 2014. In ogni caso, emerge dalla giurisprudenza che fatti di tal genere non costituiscono un elemento di valutazione decisivo che può prevalere sulle alte qualità di competenza, rendimento e integrità che costituiscono, in forza dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, i criteri determinanti per procedere alla scelta del candidato da nominare per un impiego oggetto di un avviso di posto vacante (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2001, Cubero Vermurie/Commissione,C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 21, e del 6 luglio 1999, Séché/Commissione,T‑112/96 e T‑115/96, EU:T:1999:134, punto 62).
53
Precisato ciò, il Tribunale constata che il ricorrente deduce formalmente due motivi di annullamento della decisione del 30 giugno 2014 e della decisione di rigetto del reclamo, relativi:
—
in primo luogo, ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ad una violazione del principio di certezza del diritto nonché all’incompetenza del comitato di preselezione;
—
in secondo luogo, ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla scelta della lingua utilizzata dal comitato di preselezione per i colloqui con i candidati.
Sul primo motivo, attinente ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ad una violazione del principio di certezza del diritto, nonché all’incompetenza del comitato di preselezione
54
Il primo motivo consta sostanzialmente di tre censure che è opportuno esaminare una alla volta.
Sul primo motivo, attinente ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità
– Argomenti delle parti
55
Il ricorrente fa valere che la procedura di selezione è irregolare in quanto il direttore, durante la riunione del 20 febbraio 2014, avrebbe affermato che, qualora fossero state presentate una candidatura tedesca e una candidatura italiana, sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica». A tale proposito, il ricorrente censura il fatto che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN si è basata unicamente sul contenuto del verbale della riunione del 20 febbraio 2014, senza tentare di verificare se le persone che hanno partecipato a tale riunione potevano confermare il contenuto di quanto asseritamente affermato dal direttore. Orbene, egli presenta, dal canto suo, una dichiarazione scritta di uno di tali partecipanti, il sig. R., il quale afferma che il direttore, durante la riunione del 20 febbraio 2014, ha «senza dubbio indicato che gli italiani dovrebbero considerarsi non ammissibili al posto di capo dell’unità [“Consulenza giuridica”]», mentre «un cittadino tedesco sarebbe accettabile».
56
A parere del ricorrente, a causa della discriminazione in base alla nazionalità da lui subita non è possibile considerare che i suoi meriti e quelli della candidata di nazionalità tedesca abbiano formato l’oggetto di una valutazione imparziale da parte del comitato di preselezione. Quindi, le valutazioni quantitative, in termini di punteggi, e qualitative, in termini di commenti, fornite dal comitato di preselezione in merito alla sua candidatura e a quella della candidata tedesca infine prescelta sarebbero state viziate nel loro insieme.
57
La Commissione contesta che il direttore, durante la riunione del 20 febbraio 2014, abbia espresso una preferenza per un candidato di nazionalità tedesca a tal punto da considerare che i candidati italiani sarebbero stati esclusi dalla procedura di selezione senza neanche poter presentare la loro candidatura.
58
In subordine, la Commissione evidenzia che, anche se si dovesse considerare che il direttore abbia effettivamente espresso l’idea che fosse opportuno privilegiare la candidatura di un funzionario tedesco, ciò non costituirebbe comunque una discriminazione in base alla nazionalità atteso che, conformemente all’articolo 27, primo comma, dello Statuto, le assunzioni devono aver luogo «secondo una base geografica quanto più ampia possibile». Inoltre, essa sottolinea che l’unica politica preferenziale che poteva essere attuata nel caso di specie era quella prevista dall’avviso di posto vacante riguardante la sotto-rappresentazione del personale femminile. Quindi, quand’anche si fosse considerato che il ricorrente avesse dimostrato di possedere uguali meriti rispetto alla candidata di nazionalità tedesca, l’APN poteva comunque correttamente privilegiare la candidatura di quest’ultima in quanto si trattava di una donna.
– Giudizio del Tribunale
59
Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’esercizio del potere di valutazione di cui dispone l’amministrazione in materia di nomina o di assunzione presuppone che essa esamini con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di ogni candidatura e che osservi coscienziosamente i requisiti indicati nell’avviso di posto vacante, di modo che è tenuta a escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, il contesto giuridico che detta autorità impone a sé medesima e che deve rispettare scrupolosamente (v. ordinanza del 9 luglio 2015, De Almeida Pereira/Eurojust,F‑142/14, EU:F:2015:83, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
60
A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non emerge affatto dal fascicolo che, nel caso di specie, l’APN avrebbe esplicitamente o implicitamente inteso far assurgere la nazionalità tedesca a criterio di selezione o a requisito decisivo per coprire l’impiego di capo dell’unità «Consulenza giuridica».
61
Infatti, da un lato, l’avviso di posto vacante non indica il requisito della conoscenza della lingua tedesca e, in via generale, non contiene alcun riferimento alla nazionalità dei candidati.
62
Dall’altro lato, relativamente alla riunione del 20 febbraio 2014, il Tribunale considera che, alla luce degli elementi di prova forniti dal ricorrente e senza che occorra disporre, come egli lo propone, a titolo degli articoli 69 e 71 del regolamento di procedura, la citazione in qualità di testimoni dei partecipanti a tale riunione, è infatti plausibile che il direttore abbia lasciato intendere in modo, certo, inappropriato, che, qualora si fosse dovuto scegliere tra candidati di nazionalità tedesca e italiana aventi pari meriti, sarebbe stato opportuno privilegiare il candidato di nazionalità tedesca.
63
Tuttavia, è giocoforza constatare, in primo luogo, che la valutazione della candidatura e della prestazione del ricorrente durante il colloquio è stata operata collegialmente dal comitato di preselezione, e, vista la sua composizione, segnatamente la presenza di un membro del personale della Commissione, non si può considerare che il direttore abbia esercitato su di esso un’influenza preponderante a tal punto da poter decidere da solo di non includere il nome del ricorrente nella short-list.
64
In secondo luogo, il Tribunale rileva che, nonostante ne avesse la possibilità, il ricorrente non ha in alcun modo messo in discussione la presenza del direttore nella composizione del comitato di preselezione, costituito successivamente alla riunione del 20 febbraio 2014, e, come emerge dai punti da 17 a 19 della presente ordinanza, non ha nemmeno presentato osservazioni scritte rivolte all’APN, a seguito della nota del presidente del comitato del 19 maggio 2014, al fine di essere invitato al colloquio finale con il direttore generale che agiva in qualità di APN.
65
In terzo luogo, è pacifico che la decisione del 30 giugno 2014 è stata adottata dal direttore generale e non dal direttore.
66
In quarto luogo, è evidente che il ricorrente non ha messo in discussione, in quanto tali, le valutazioni particolarmente positive delle due candidate che compaiono nella short-list e che lui stesso, in fin dei conti, ha riconosciuto che era stato destabilizzato durante il colloquio con il comitato di preselezione e, indirettamente, che aveva fornito una prestazione nella prova orale al di sotto delle sue capacità, giustificando di conseguenza i punteggi che aveva ottenuto per il citato colloquio, la fondatezza dei quali non è stata concretamente contestata da parte sua.
67
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del punteggio elevato ottenuto dal ricorrente per la valutazione del suo atto di candidatura, il Tribunale constata che la motivazione che ha condotto in modo decisivo alla decisione del comitato di preselezione di non includere il suo nome nella short-list non riguardava affatto la sua nazionalità, bensì chiaramente la qualità della sua prestazione durante il colloquio con il comitato di preselezione, la quale era stata meno performante di quella delle due candidate alla fine scelte per essere incluse nella short-list. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’APN, con la decisione del 30 giugno 2014 e quella recante rigetto del reclamo, non ha ecceduto i limiti dell’ampio potere di valutazione di cui dispone nel confronto dei meriti dei candidati al posto in parola (v. sentenza del 13 dicembre 2007, Angelidis/Parlamento,T‑113/05, EU:T:2007:386, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
68
Alla luce di tali constatazioni, la prima censura deve essere necessariamente respinta in quanto manifestamente infondata.
69
In ogni caso, è giocoforza constatare anche che l’APN non ha dovuto scegliere tra due candidati di nazionalità rispettivamente tedesca e italiana, aventi pari meriti, in quanto le due candidate incluse nella short-list erano una di nazionalità tedesca e l’altra di nazionalità britannica. Quindi, la situazione, prospettata dal direttore durante la riunione del 20 febbraio 2014, nella quale avrebbe manifestato l’intenzione di far prevalere, a pari meriti, la candidatura di un funzionario tedesco su quella di un funzionario italiano, non si è fattualmente verificata.
70
Inoltre, il Tribunale rammenta che, comunque, non è incompatibile con gli obblighi relativi al principio di non discriminazione in base alla nazionalità che l’amministrazione, qualora i profili dei vari candidati siano praticamente uguali, si valga della nazionalità come criterio preferenziale ove ciò sia necessario onde mantenere o ristabilire l’equilibrio geografico fra i suoi dipendenti, come richiesto dall’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto (v. sentenza del 4 marzo 1964, Lassalle/Parlamento,15/63, EU:C:1964:9, pagg. 72 e 73).
71
Di conseguenza, quand’anche, nella sua qualità di APN, il direttore generale abbia potuto considerare che le due candidate incluse nella short-list si trovassero a livelli equivalenti e abbia deciso di far prevalere la candidatura del funzionario di nazionalità tedesca su quella del funzionario di nazionalità britannica al fine di garantire una distribuzione geografica più ampia possibile all’interno del proprio servizio, una decisione simile non potrebbe, comunque, essere considerata una discriminazione ingiustificata dal punto di vista dello Statuto e, anche se lo fosse, avrebbe riguardato unicamente la candidata di nazionalità britannica e non il ricorrente, di nazionalità italiana, in quanto quest’ultimo non era stato invitato al colloquio finale con l’APN.
72
Ad abundantiam, il Tribunale considera che, ad ogni modo, tale ipotesi non si è nemmeno verificata nei fatti e che, in particolare alla luce della sua esperienza sostanziale in quanto capo unità della Commissione, la candidata nominata capo dell’unità «Consulenza giuridica» lo è stata grazie alle sue qualità professionali, accertate durante il colloquio con il comitato di preselezione e superiori a quelle del ricorrente, e non per il fatto di avere la nazionalità tedesca. Inoltre, in quanto candidata di sesso femminile, essa, conformemente a quanto prevedeva l’avviso di posto vacante, poteva essere avvantaggiata, a parità di competenze e meriti, rispetto ad un candidato di sesso maschile. Orbene, ciò valeva in misura ancora maggiore nel caso di specie, nel quale il comitato di preselezione le aveva riconosciuto competenze e capacità non uguali bensì superiori a quelle del ricorrente.
73
Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità deve essere respinta in quanto manifestamente infondata e, comunque, inconferente.
Sulla seconda censura, relativa alla violazione del principio di certezza del diritto
– Argomenti delle parti
74
Secondo il ricorrente, il fatto che il direttore abbia manifestato una preferenza per i candidati di nazionalità tedesca rispetto a quelli di nazionalità italiana ha condotto, in concreto, all’introduzione di un criterio supplementare di selezione rispetto a quelli formalmente previsti nell’avviso di posto vacante. Il ricorrente ammette che tale «preferenza per i candidati di nazionalità tedesca» non implicava che i candidati di nazionalità italiana fossero esclusi dai «colloqui di preselezione». Tuttavia, tale preferenza così espressa dal direttore avrebbe comportato l’introduzione di un criterio che, senza comparire nell’avviso di posto vacante, sarebbe stato applicato dal comitato di preselezione per elaborare la short-list in violazione del principio di certezza del diritto.
75
La Commissione chiede il rigetto della seconda censura in quanto infondata.
– Giudizio del Tribunale
76
Come già in precedenza constatato, nel caso di specie non è stato previsto né applicato direttamente o indirettamente un criterio di selezione basato sulla nazionalità al fine di coprire l’impiego di capo dell’unità «Consulenza giuridica». Peraltro, la circostanza, messa in rilievo dal ricorrente, che i candidati di nazionalità belga, ceca e italiana non comparivano nella short-list e, di conseguenza, non sono stati raccomandati dal comitato di preselezione per il colloquio finale con l’APN non consente in alcun modo di concludere, come fa il ricorrente, che sarebbe stata favorita, nella fase della preselezione, la nomina di un capo unità di nazionalità tedesca. Infatti, oltre al fatto che la candidata alla fine prescelta per l’impiego di capo dell’unità «Consulenza giuridica» presentava il profilo richiesto ed era stata convincente durante il colloquio con il comitato di preselezione, il Tribunale può unicamente constatare che anche una candidata britannica è stata invitata al colloquio finale con l’APN. Peraltro, sebbene avesse anch’egli partecipato alla riunione del 20 febbraio 2014, il candidato di nazionalità ceca ha presentato la sua candidatura per occupare l’impiego di cui trattasi, confermando che non era stata decisa, prevista o ancora applicata da parte dell’APN, né esplicitamente né implicitamente, alcuna condizione relativa alla nazionalità.
77
Di conseguenza, la censura relativa ad una violazione del principio di certezza del diritto deve necessariamente essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulla terza censura, attinente all’incompetenza del comitato di preselezione, alla parzialità di uno dei suoi membri nonché ad una violazione del principio di buona amministrazione
– Argomenti delle parti
78
Il ricorrente fa valere che il comitato di preselezione non è stato costituito regolarmente, dato che il suo presidente non era imparziale e si trovava in una situazione di conflitto di interessi a causa di ciò che aveva affermato durante la riunione del 20 febbraio 2014. Quindi, la costituzione di tale comitato sarebbe stata viziata da difetto di competenza.
79
In via principale, la Commissione ritiene che la terza censura, nella parte in cui si riferisce al difetto di competenza del comitato di preselezione, sia irricevibile a causa del mancato rispetto della regola della concordanza, dato che tale aspetto non era stato menzionato dal ricorrente nel suo reclamo. In subordine, essa considera che tale censura sia evidentemente infondata.
– Giudizio del Tribunale
80
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità, parziale o totale, della terza censura relativamente alla regola della concordanza, il Tribunale constata che, comunque, il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che il comitato di preselezione sarebbe stato costituito in modo irregolare e che sarebbe quindi, come da lui stesso sostenuto, incompetente.
81
A tale proposito, il Tribunale rileva che è in un altro contesto e prima dell’avvio della procedura di selezione che il presidente del comitato si è espresso, in tale momento nella sua mera qualità di direttore, sul futuro dell’unità «Consulenza giuridica» e, eventualmente, sulla nazionalità da privilegiare tra i candidati. Di conseguenza, tale circostanza non consente di dedurre dalla medesima che il comitato di preselezione non sarebbe stato costituito regolarmente né che il suo presidente si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi e ancor meno che il comitato di preselezione nel suo insieme non sarebbe stato imparziale.
82
Infatti, secondo costante giurisprudenza, il dovere d’imparzialità è sicuramente una delle regole che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e, per analogia, ai lavori dei comitati di preselezione (v., per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di concorso, ordinanza del 25 maggio 2011, Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62, e, per quanto riguarda i comitati di preselezione, sentenza del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA, F‑2/12, EU:F:2014:245, punto 86; in prosieguo: la «sentenza Hristov», oggetto di due impugnazioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, cause riunite T‑26/15 P e T‑27/15 P).
83
Tuttavia, da un lato, il quadro giuridico applicato nel caso di specie diverge sostanzialmente da quello, fatto valere dal ricorrente, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Hristov, il quale riguardava una nomina ad un posto dirigenziale di alto livello, nella specie quello di direttore di un’agenzia dell’Unione, e prevedeva un iter di selezione in diverse fasi di cui l’ultima a livello del consiglio di amministrazione dell’agenzia interessata, nel quale sono rappresentati tutti gli Stati membri nonché la Commissione. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli insegnamenti giurisprudenziali della sentenza Hristov, in particolare il fatto che i membri del consiglio di amministrazione di un’agenzia che prendono parte alle deliberazioni per la nomina del direttore della medesima agenzia non possono cumulare tale funzione con quella di membro del comitato di preselezione, non sono trasponibili al caso di specie. Infatti, oltre alla circostanza che il direttore non era l’APN, al quale spettava adottare la decisione finale di assunzione, il Tribunale rileva che il direttore generale, al quale era attribuito il potere di nomina, e che lo ha esercitato, non ha precedentemente preso parte al comitato di preselezione.
84
Dall’altro lato, il ricorrente non solleva – né, peraltro, dimostra – che la candidata nominata al posto ambito di capo dell’unità «Consulenza giuridica» possedeva qualità professionali inferiori alle sue e che, di conseguenza, essa sarebbe stata nominata unicamente per la sua nazionalità. Ciò vale anche per la candidata di nazionalità britannica parimenti inclusa nella short-list.
85
Per quanto riguarda il comportamento del presidente del comitato, il Tribunale considera che la circostanza che quest’ultimo abbia sorriso in segno di cortesia, di compiacenza o anche di scherno durante il colloquio del ricorrente con il comitato di preselezione non consente affatto di considerare che tale presidente fosse parziale, anche se il ricorrente ex post ha avuto tale impressione. In ogni caso, il Tribunale ritiene che, alla luce del livello dell’impiego in parola, il quale implica la gestione di personale e, quindi, eventuali difficoltà relazionali o comportamentali nell’ambito dello stesso, fosse lecito aspettarsi da un candidato che egli mantenga la sua sicurezza, la sua concentrazione o ancora il suo sangue freddo, anche di fronte al comportamento di uno dei membri del comitato di preselezione che egli poteva soggettivamente percepire come offensivo.
86
Per quanto riguarda la violazione del principio di buona amministrazione, oltre al fatto che tale aspetto non è stato sollevato nel reclamo, per cui tale censura è manifestamente irricevibile nella fase contenziosa, il Tribunale considera che il ricorrente non ha fornito elementi atti a provare una violazione da parte dell’APN di un siffatto principio nel caso di specie. Per contro, il Tribunale rileva che l’APN, andando oltre i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia (v. ordinanza del 9 luglio 2015, De Almeida Pereira/Eurojust,F‑142/14, EU:F:2015:83, punto 38), ha comunicato al ricorrente tutti gli elementi di valutazione relativi sia alla valutazione della sua candidatura e della sua prestazione durante il colloquio sia alla valutazione della candidatura e della prestazione durante il colloquio della candidata infine nominata. Inoltre, andando anche oltre i requisiti statutari e indipendentemente dall’articolo 90 dello Statuto, al ricorrente è stata offerta la possibilità di ottenere un feedback del suo colloquio con il comitato di preselezione e di sottoporre, dopo l’elaborazione della short-list, osservazioni scritte direttamente all’APN.
87
Alla luce delle considerazioni suesposte, la terza censura deve essere respinta, comunque, in quanto manifestamente infondata e, poiché le altre due censure sono state parimenti respinte in quanto manifestamente infondate, di conseguenza lo stesso vale per il primo motivo nel suo insieme.
Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio di non discriminazione linguistica relativamente alla scelta della lingua utilizzata dal comitato di preselezione durante i colloqui con i candidati
Argomenti delle parti
88
Il ricorrente considera che il motivo principale per il quale il comitato di preselezione ha deciso di non includerlo nella short list riguardava le sue capacità in materia di «comunicazione» e che, per confermare tale decisione, l’APN ha in seguito ritenuto che il ricorrente non fosse sufficientemente chiaro e conciso nelle sue risposte.
89
Orbene, tale valutazione negativa a causa della quale non sarebbe stato incluso nella short-list, sarebbe solo la conseguenza della discriminazione linguistica da lui subita a causa della scelta del comitato di preselezione di svolgere il colloquio esclusivamente in lingua inglese nonostante una delle candidate incluse nella short-list era precisamente di madrelingua inglese. Poiché sarebbe notorio che la lingua inglese è per definizione una lingua caratterizzata da concisione e chiarezza, la candidata di nazionalità britannica sarebbe stata avvantaggiata, mentre, per evitare un effetto discriminatorio di tal sorta, il comitato di preselezione avrebbe potuto decidere di svolgere colloqui in una lingua più neutra, quale il francese. Inoltre, il ricorrente aggiunge che emerge dalla parte relativa al «[r]egime linguistico del colloquio», del punto 3.3.2 degli orientamenti, che non solo ogni candidato deve avere l’opportunità di esprimersi in una lingua che padroneggia, ma che occorre inoltre evitare che alcuni candidati possano esprimersi nella loro lingua madre mentre altri no.
90
La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo in quanto infondato.
Giudizio del Tribunale
91
Occorre ricordare che l’amministrazione dell’Unione può, in via generale, rivolgersi ad uno dei suoi funzionari, compreso nell’ambito di una procedura di selezione, in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua madre di tale funzionario o dalla prima lingua straniera scelta dallo stesso. La scelta della lingua di comunicazione non costituisce quindi alcuna violazione dei diritti di tale funzionario, se egli possiede una padronanza della lingua utilizzata dall’amministrazione tale da consentirgli di prendere effettivamente e facilmente conoscenza del contenuto dell’informazione fornita o delle domande poste dalla sua amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione,T‑203/03, EU:T:2005:346, punti da 62 a 64, e del 20 novembre 2008, Italia/Commissione,T‑185/05, EU:T:2008:519, punti 132 e 145).
92
Peraltro, secondo una giurisprudenza constante, l’articolo 27 dello Statuto osta a che l’APN esiga da parte dei candidati ad un posto dell’amministrazione dell’Unione la conoscenza perfetta di una determinata lingua ufficiale, allorché tale requisito linguistico ha l’effetto di riservare detto posto ad una nazionalità determinata senza che ciò sia giustificato da motivi inerenti al funzionamento del servizio (sentenze del 4 marzo 1964, Lassalle/Parlamento,15/63, EU:C:1964:9, pag. 73, e del 20 novembre 2008, Italia/Commissione,T‑185/05, EU:T:2008:519, punto 129).
93
A tale proposito, il Tribunale rileva che, nonostante non emerga dal fascicolo che l’APN abbia limitato tale possibilità alla sola lingua inglese, il ricorrente, di propria iniziativa, ha deciso di presentare la sua candidatura all’impiego oggetto dell’avviso di posto vacante in questa lingua e, come emerge sia dai suoi rapporti informativi che dalla valutazione del suo colloquio con il comitato di preselezione, è pacifico che l’interessato ha una buona o un’ottima padronanza della citata lingua, la quale, peraltro, è una delle lingue di lavoro dell’OLAF.
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Inoltre, emerge dal fascicolo che il comitato di preselezione non ha mai messo in discussione la capacità del ricorrente di esprimersi correttamente nella lingua inglese, bensì la sua insufficiente concisione e precisione nel contenuto delle risposte che ha fornito durante il colloquio. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo può essere dovuto alla scelta operata da quest’ultimo per la formulazione e l’articolazione delle sue risposte, e non alla circostanza che, in quanto locutore italofono, sarebbe asseritamente meno abile o meno propenso alla sintesi e alla concisione, qualità che sarebbero essenzialmente, a parere del ricorrente, prerogativa dei locutori anglofoni.
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In particolare, il Tribunale rileva che, nelle sue memorie, il ricorrente riconosce egli stesso di essere stato destabilizzato durante il colloquio con il comitato di preselezione dal «risolino prolungato» del direttore e che, a partire da quel momento, ha fornito risposte di qualità inferiore a quelle che ritiene di saper fornire normalmente. Ne consegue che la scelta della lingua inglese per lo svolgimento dei colloqui con il comitato di preselezione non ha avuto un impatto determinante sulla valutazione delle prestazioni del ricorrente durante il citato colloquio e, di conseguenza, che tale aspetto risulta essere, alla fine, irrilevante per la decisione del comitato di preselezione di non raccomandare all’APN di convocare il ricorrente al colloquio finale.
96
In ogni caso, nei limiti in cui gli orientamenti si limitano a raccomandare di sentire i candidati nella lingua o nelle lingue che padroneggiano e di evitare che taluni candidati si esprimano nella loro lingua madre, il Tribunale considera che, nelle circostanze del caso di specie, da un lato, il comitato di preselezione era legittimato a svolgere i colloqui con i candidati in un’unica lingua, nella specie la lingua inglese. Infatti, tale lingua risultava essere, da un lato, la lingua di comunicazione compresa da tutti i membri del comitato di preselezione, essi stessi di lingua madre bulgara, spagnola e rumena, e la lingua di lavoro dell’unità «Consulenza giuridica». In merito a quest’ultima occorre rammentare che, al momento dei colloqui con il comitato di preselezione, tale unità era diretta ad interim dal ricorrente stesso. Inoltre, tale lingua non era neanche la lingua madre della candidata da ultimo nominata capo della citata unità.
97
Dall’altro lato, anche se sarebbe stato preferibile che la candidata britannica fosse stata sentita in una lingua diversa dalla sua lingua madre, il ricorrente non può ragionevolmente invocare il caso di quest’ultima per dimostrare che egli avrebbe subito una discriminazione linguistica. Infatti è pacifico che detta candidata non è stata nominata sull’impiego di cui trattasi e che quindi l’uso della sua lingua madre durante le prove orali, sia durante il colloquio con il comitato di preselezione sia durante quello con l’APN, non l’ha avvantaggiata in modo decisivo e non si può dedurre in modo speculativo che, se il colloquio di quest’ultima con il comitato di preselezione fosse stato svolto in un’altra lingua e se anche i membri del comitato avessero essi stessi padroneggiato una siffatta lingua, la candidata britannica non sarebbe quindi stata inclusa nella short-list e che, invece, il ricorrente vi sarebbe stato incluso al suo posto.
98
Alla luce di quanto precede, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato e, di conseguenza, le domande di annullamento devono essere respinte in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate.
4. Sulle domande risarcitorie
99
Il ricorrente rivendica, a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito, il versamento di un importo da stabilire in via equitativa dal Tribunale, dell’ammontare minimo di EUR 10000. Tale danno morale risulterebbe dalla perdita dell’occasione di essere nominato capo unità e andrebbe calcolato prendendo in considerazione il fatto che, se fosse stato incluso nella short-list, la probabilità di essere infine prescelto sarebbe stata come minimo di un terzo.
100
La Commissione ritiene che, analogamente alle domande di annullamento e a causa del loro stretto collegamento con queste ultime, le domande risarcitorie devono essere respinte in quanto infondate.
101
A tale proposito è sufficiente ricordare che le domande dirette a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale devono essere respinte quando presentino, come nel caso di specie, uno stretto collegamento con le domande di annullamento che siano state, esse stesse, respinte (v. sentenze del 30 aprile 2014, López Cejudo/Commissione,F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 105, e del 15 dicembre 2015, Bonazzi/Commissione,F‑88/15, EU:F:2015:150, punto 105).
102
Ne consegue che le domande risarcitorie devono essere respinte e, di conseguenza, deve essere respinto il ricorso nel suo insieme, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sulle spese
103
Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o che non debba essere condannata a tale titolo.
104
Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese e dev’essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
2)
Il sig. Sergio Spadafora sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
Lussemburgo, 7 aprile 2016
Il cancelliere
W. Hakenberg
Il presidente
S. Van Raepenbusch
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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