7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/19
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2017 — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern)
(Causa T-13/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PostModern - Marchio nazionale anteriore POST e marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Deutsche Post - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])
(2017/C 256/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente K. Hamacher e C. Giersdorf, K Hamacher e infine K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Media Logistik GmbH (Dresda, Germania) (rappresentante: S. Risthaus, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2014 (procedimento R 2063/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post e la Media Logistik.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La società Deutsche Post AG è condannata alle spese.
(1) GU C 107 del 30.3.2015.
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