5.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 454/22
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur
(Causa T-14/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AirPlus International - Rigetto dell’opposizione - Regola 21 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Non luogo a statuire - Articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 454/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e H. Kunz, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Romania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lufthansa AirPlus Servicekarten e la SC Mareea Comtur.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
2)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.
(1) GU C 81 del 9.3.2015.
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