24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/32
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione
(Causa T-18/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Diritti della difesa - Interesse pubblico prevalente»])
(2016/C 392/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 217, pag. 1).
Dispositivo
1)
La decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso alle prime tre frasi del terzo paragrafo del documento n. 6.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 107 del 30.3.2015.
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