Causa T-43/15: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — CRM / Commissione [«Indicazione geografica protetta — Piadina Romagnola o Piada Romagnola — Procedimento di registrazione — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali — Legame tra la reputazione del prodotto e la sua origine geografica — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1151/2012 — Portata del controllo da parte della Commissione della domanda di registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 — Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale — Obbligo di istruttoria della Commissione — Principio di buona amministrazione — Tutela giurisdizionale effettiva»]
C2002018IT2710120180423IT0033271282
Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — CRM / Commissione
(Causa T-43/15) ( 1 )
«[«Indicazione geografica protetta — Piadina Romagnola o Piada Romagnola — Procedimento di registrazione — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali — Legame tra la reputazione del prodotto e la sua origine geografica — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1151/2012 — Portata del controllo da parte della Commissione della domanda di registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 — Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale — Obbligo di istruttoria della Commissione — Principio di buona amministrazione — Tutela giurisdizionale effettiva»]»2018/C 200/33Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: inizialmente G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, successivamente G. Forte e C. Marinuzzi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, J. Guillem Carrau e F. Moro, successivamente D. Bianchi, A. Lewis e F. Moro, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italia) (rappresentanti: A. Improda e P. Rodilosso, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU 2014, L 316, pag. 3).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La CRM srl sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese della Commissione europea relative al presente procedimento.
3)
La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della CRM relative al presente procedimento.
4)
La CRM e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese inerenti al procedimento sommario.
5)
La Repubblica italiana e il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) sopporteranno le proprie spese.
( 1 ) GU C 89 del 16.3.2015.
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