13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/49
Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Sharif University of Technology/Consiglio
(Causa T-52/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Sostegno al governo iraniano - Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto e errore di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento danni»))
(2016/C 211/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19), nella parte in cui essa ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Sharif University of Technology sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 138 del 27.4.2015.
Full & Egal Universal Law Academy