18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/33
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2016 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)
(Causa T-61/15) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo 1e1 - Marchi nazionali denominativo anteriore UNO E e figurativo anteriore unoe - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 136/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. González-Alberto Rodríguez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG, è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla 1&1 Internet AG.
3)
La Unoe Bank, SA sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 107 del 30.3.2015.
Full & Egal Universal Law Academy