6.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 200/20
Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2016 — Tronios Group International/EUIPO — Sky (SkyTec)
(Causa T-77/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SkyTec - Marchio nazionale denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»))
(2016/C 200/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Tronios Group International BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. van Leeuwen e H. Klingenberg, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Crabbe e A. Folliard Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Barry, solicitor, successivamente M. Schut e A. Meijboom, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 novembre 2014 (procedimento R 1681/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Tronios Group International BV.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Tronios Group International BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
3)
La Sky plc sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 118 del 13.4.2015.
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