3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/26
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE
(Causa T-122/15) (1)
((«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 - Meccanismo di vigilanza unico - Competenze della BCE - Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali - Valutazione della significatività di un ente creditizio - Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE»))
(2017/C 213/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landeskreditbank Baden Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, successivamente A. Glos e M. Benzing, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente E. Koupepidou, R. Bax e A. Riso, successivamente E. Koupepidou e R. Bax, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/15/1 della BCE, del 5 gennaio 2015, adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), con la quale la BCE ha escluso che la ricorrente potesse essere considerata un soggetto meno significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 178 dell’1.6.2015.
Full & Egal Universal Law Academy