29.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/41
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Italia/Commissione
(Causa T-135/15) (1)
(«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Italia - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Termine di 24 mesi - Nozione di “misura pluriennale” - Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozione di “impianto di produzione” - Qualificazione dei silos - Nozione di “smantellamento completo” - Allegato 2 del documento VI/5330/97 - Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione - Leale cooperazione - Legittimo affidamento - Ne bis in idem - Premi di macellazione - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli - Pagamenti tardivi - Prova dell’esistenza di condizioni di gestione particolari - Parità di trattamento - Errore di traduzione in una delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione - Imputabilità della rettifica finanziaria allo Stato membro»)
(2019/C 148/37)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da C. Colelli, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, P. Ondrůšek e I. Galindo Martín, agenti, successivamente D. Bianchi e P. Ondrůšek, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (D. Colas e S. Horrenberger, agenti) e Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese e le spese della Commissione europea.
3)
La Repubblica francese e l’Ungheria sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 155 dell’11.5.2015.
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