5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/11
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Evropaïki Dynamiki / Parlamento
(Causa T-136/15) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domande di offerta attinenti a tutti i lotti di un bando di gara - Diniego di accesso - Assenza di valutazione specifica e concreta dei documenti richiesti - Eccezione relativa alla protezione della sicurezza pubblica - Eccezione relativa alla protezione di interessi commerciali - Eccezione relativa alla protezione della vita privata - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale - Presunzione generale - Carico di lavoro irragionevole»))
(2018/C 042/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente I. Ampazis e M. Sfyri, successivamente M. Sfyri e C.-N. Dede, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Görlitz, N. Rasmussen e L. Darie, successivamente N. Görlitz, L. Darie e C. Burgos, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del Parlamento del 13 febbraio 2015 che nega l’accesso alle domande di offerta attinenti a tutti i lotti del bando di gara ITS 08 — Prestazione di servizi informatici esterni 2008S/149-199622
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
3)
Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 228 del 13.7.2015.
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