24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/33
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Rappresentazione di un poligono)
(Causa T-146/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante un poligono - Uso effettivo di un marchio - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) no 207/2009 - Forma differente per taluni elementi non modificativi del carattere distintivo»])
(2016/C 392/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: hyphen GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Gail e M. Hoffmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Skylotec GmbH (Neuwied, Germania) (rappresentanti: M. De Zorti e M. Helfrich, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2015 (causa R 1506/2014-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Skylotec e la hyphen.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 marzo 2015 (causa R 1506/2014-4) relativa a un procedimento di decadenza tra la Skylotec GmbH e la hyphen GmbH, è annullata in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto, in riferimento ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, che la titolare del marchio dell’Unione europea registrato dovesse essere dichiarata decaduta dai suoi diritti.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla hyphen.
4)
La Skylotec sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 171 del 26.5.2015.
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