8.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 5/26
Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017 — Icap e a. / Commissione
(Causa T-180/15) (1)
([«Concorrenza - Intese - Settore dei derivati sui tassi di interesse in yen - Decisione che constata sei infrazioni all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Manipolazione dei tassi di riferimento interbancari JPY LIBOR e Euroyen TIBOR - Restrizione della concorrenza per oggetto - Partecipazione di un intermediario alle infrazioni - Procedimento “ibrido” di transazione - Principio della presunzione d’innocenza - Principio di buona amministrazione - Ammende - Importo di base - Adeguamento eccezionale - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 005/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Icap plc (Londra, Regno Unito), Icap Management Services Ltd, (Londres) e Icap New Zealand Ltd, (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: C. Riis-Madsen e S. Frank, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, B. Mongin e J. Norris-Usher, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2015) 432 final della Commissione, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen) e, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte in tale decisione alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
L’articolo 1, lettera a), della decisione C(2015) 432 final della Commissione europea, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen), è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo successivo al 22 agosto 2007.
2)
L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2015) 432 final è annullato.
3)
L’articolo 1, lettera d), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo compreso tra il 5 marzo e il 27 aprile 2010.
4)
L’articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo precedente al 18 maggio 2010.
5)
L’articolo 1, lettera f), della decisione C(2015) 432 final è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo precedente al 18 maggio 2010.
6)
L’articolo 2 della decisione C(2015) 432 final è annullato.
7)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
8)
L’Icap plc, l’Icap Management Services Ltd e l’Icap New Zealand Ltd sono condannate a sopportare un quarto delle proprie spese.
9)
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e i tre quarti delle spese dell’Icap, dell’Icap Management Services e dell’Icap New Zealand.
(1) GU C 245 del 27.7.2015.
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