24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/35
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
(Causa T-207/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Autorità di cosa giudicata - Diritto a un ricorso effettivo - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))
(2016/C 392/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rouam e M. Bishop, successivamente M. Bishop e A. Vitro, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta ad ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui tali disposizioni si applicano alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La National Iranian Tanker Company e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.
(1) GU C 245 del 27.7.2015.
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