27.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/24
Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo)
(Causa T-225/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo medialbo - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MediaLB - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 - Registrazione del trasferimento del marchio - Articolo 17, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 063/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Germania) (rappresentante: C. Russ, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Arizona, Stati Uniti) (rappresentante: G. Bergmann, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2015 (procedimenti riuniti R 1809/2014-4 e R 1680/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Microchip Technology e il sig. Alexander Bopp.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La QuaMa Quality Management GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 228 del 13.7.2015.
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