8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/35
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 — Haswani/Consiglio
(Causa T-231/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Adattamento del ricorso - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Proporzionalità - Responsabilità extracontrattuale»))
(2017/C 144/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, in seguito S. Kyriakopoulou, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta a ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, pag. 10), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa di tali atti.
Dispositivo
1)
La domanda di annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è respinta in quanto irricevibile.
2)
La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui tali atti concernono il sig. George Haswani.
3)
La domanda di risarcimento presentata dal sig. Haswani è respinta.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese relative alle domande di annullamento della decisione di esecuzione 2015/383, del regolamento di esecuzione 2015/375, della decisione 2015/837 e del regolamento di esecuzione 2015/828 presentate dal sig. Haswani, un terzo di quelle sostenute dal sig. Haswani in relazione a tali domande.
5)
Il sig. Haswani è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese relative alle domande di annullamento della decisione 2016/850 e del regolamento di esecuzione 2016/840 nonché alla sua domanda di risarcimento, due terzi di quelle sostenute dal Consiglio in relazione a tali domande.
6)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 213 del 29.6.2015.
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