19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/26
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Pari Pharma / EMA
(Causa T-235/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documento in possesso dell’EMA e trasmesso nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Vantobra - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»])
(2018/C 104/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Rusanov, S. Marino, A. Spina e N. Rampal Olmedo, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Traband, agenti) e Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione EMA/271043/2015 dell’EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ai documenti contenenti le informazioni trasmesse nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Vantobra.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Pari Pharma GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
4)
La Novartis Europharm Ltd sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 221 del 6.7.2015.
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