13.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/23
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio — Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio
(Causa T-255/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Persona giuridica che sostiene materialmente o finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Diritti fondamentali - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 078/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp., già OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: A. Haak, C. Stumpf, M. Brüggemann e B. Thiemann, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rouam e J.-P. Hix, in seguito J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)
Oggetto
Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nonché della lettera del Consiglio del 31 luglio 2015, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e mantengono la sua iscrizione nell’elenco delle entità oggetto di misure restrittive.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese.
(1) GU C 294 del 7.9.2015.
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