4.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/22
Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forma di una stazione di servizio)
(Cause da T-339/15 a T-343/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchi dell’Unione europea tridimensionali - Forma di una stazione di servizio - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Atti che hanno interamente accolto le richieste della ricorrente - Decisione di rinvio della commissione di ricorso - Natura vincolante della motivazione di una decisione di rinvio - Ricevibilità - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 190/40)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e M. Kaczmarska, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e E. Sliwinska, agenti)
Oggetto
Cinque ricorsi proposti avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5), concernenti domande di registrazione di segni tridimensionali costituiti dalla forma di una stazione di servizio come marchi dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
Le cause da T-339/15 a T-343/15 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili per i prodotti e i servizi non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all’ingrosso di carburante).
3)
Le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5) sono annullate per i prodotti e i servizi diversi da quelli non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all’ingrosso di carburante) e che sono contemplati dai marchi richiesti.
4)
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Polski Koncern Naftowy Orlen SA, e quest’ultima sopporta un quinto delle proprie spese.
(1) GU C 279 del 24.8.2015.
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