26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/42
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — Ja zum Nürburgring/Commissione
(Causa T-373/15) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring - Ricorso di annullamento - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Associazione - Status di negoziatore - Irricevibilità - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare - Ricorso di annullamento - Parte interessata - Interesse ad agire - Ricevibilità - Violazione dei diritti procedurali delle parti interessate - Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Denuncia - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione»)
(2019/C 288/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ja zum Nürburgring eV (Nürburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, successivamente D. Frey e M. Rudolph, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti,)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1).
Dispositivo
1)
La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è respinta.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
La Ja zum Nürburgring eV sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 337 del 12.10.2015.
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