26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/43
Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2019 — Fulmen/Consiglio
(Causa T-405/15) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento dei capitali - Risarcimento del danno asseritamente subito in seguito all’inserimento e al mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone e degli enti ai quali si applicano misure restrittive - Danno materiale - Danno morale»)
(2019/C 288/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Aresu e D. Gauci, successivamente A. Aresu e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito in seguito all’adozione della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), con i quali il nome della ricorrente era stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e degli enti ai quali si applicavano le misure restrittive.
Dispositivo
1)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare alla Fulmen un risarcimento pari a EUR 50 000 per il danno morale subito.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Fulmen, il Consiglio e la Commissione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.
(1) GU C 337 del 12.10.2015.
Full & Egal Universal Law Academy