13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/38
Sentenza del Tribunale del 4 ottobre — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL)
(Causa T-411/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAPPOL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GAP - Ricorso incidentale - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Notorietà - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento no 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento no 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»])
(2017/C 382/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Siciarek et J. Mrozowski, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2015 (procedimento R 686/2013-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gap (ITM) e la PP Gappol Marzena Porczyńska.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 maggio 2015 (procedimento R 686/2013-1) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) no 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea], la domanda di registrazione per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 20 e corrispondenti alla descrizione «mobili».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
(1) GU C C 328 del 5.10.2015.
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