29.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 255/30
Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Bank Saderat/Consiglio
(Causa T-433/15) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei fondi - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui trattasi - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2019/C 255/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Jeffrey, S. Ashley, A. Irvine, solicitors, M. Demetriou, QC, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop e N. Rouam, successivamente M. Bishop e H. Marcos Fraile, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis e D. Gauci, successivamente M. Konstantinidis, A. Tizzano e C. Zadra, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell'inclusione del suo nome nell'elenco delle persone ed entità designate che compaiono nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007, L 103, pag. 1), nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), e nel regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Bank Saderat plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 320 del 28.9.2015.
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