27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/23
Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Kolachi Raj Industrial / Commissione
(Causa T-435/15) (1)
([«Dumping - Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine - Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 - Articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Operazioni di assemblaggio - Provenienza e origine dei pezzi di biciclette - Certificati di origine - Insufficiente valore probatorio - Costi di fabbricazione dei pezzi di biciclette»])
(2017/C 402/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: P. Bentley, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU 2015, L 122, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, è annullato nella parte in cui riguarda la Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Kolachi Raj Industrial (Private).
3)
La European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 328 del 5.10.2015.
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